Illogicità e contraddittorietà dei giudizi di non abilitazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2014, n. 10397
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio
N. 10397/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07964/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7964 del 2014, proposto da:
Bosurgi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pratico’;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 08/a3 – infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
– che, al riguardo, è fondata e assume assorbente valore sul resto, la censura con cui il ricorrente lamenta il difetto e la contraddittorietà della motivazione nei giudizi, che, specie con riguardo a quello collegiale, rinvengono la sussistenza di titoli dichiarati valutabili in sede di verbale n. 1, ed esprimono positive valutazioni (“risultati innovativi” quanto agli studi sulla mobilità sostenibile; “e, in generale, capacità di ricerca scientifica svolta con autonomia e, in generale, attitudine all’attività accademica”);
Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)