TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2014, n. 10398

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio

Data Documento: 2014-10-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Illogicità e contraddittorietà dei giudizi di non abilitazione.

Contenuto sentenza

N. 10398/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05764/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5764 del 2014, proposto da: 
Doti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Marcaccini, con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur in persona del legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Romana Liserre, Rosa [#OMISSIS#] Giusto; 
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 08/e2 (restauro e storia dell’architettura)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 16 aprile 2014 e depositato il successivo giorno 29, il dott. [#OMISSIS#] Doti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato a conclusione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 08ES Restauro e storia dell’architettura;
Considerato che il ricorso, passato in decisione per la pronunzia sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 ottobre 2014, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, infatti, che è fondato e va accolto, con valore assorbente sul resto, il profilo di doglianza espresso nel primo motivo in ordine alla contraddittorietà ed illogicità dei giudizi di non abilitazione formulati da due dei cinque componenti la Commissione;
– che, infatti, i due giudizi individuali che si concludono nel senso di negare l’abilitazione al ricorrente non recano, nel loro -invero assai sintetico- sviluppo, valutazioni di segno negativo, soffermandosi, al contrario, oltre che sul carattere “discreto” della produzione scientifica, anche sulla “attiva partecipazione alla vita accademica” del candidato e sul carattere documentato della sua produzione, di guisa da non motivare razionalmente il giudizio finale di non idoneità;
Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicchè, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)