TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 10384

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo

Data Documento: 2017-10-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76 ) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del succitato d.m.

Contenuto sentenza

N. 10384/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03738/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3738 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Ciufolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Cervelli e Tiberio De Felice, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Trinchi in Roma, corso Trieste, 37;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ciuchini, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 02/A2 “fisica teorica e delle interazioni fondamentali”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. D. Cervelli e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Ciufolini, Professore associato di fisica sperimentale presso l’Università degli Studi del Salento, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 02/A2 “fisica teorica e delle interazioni fondamentali”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.4, comma 4a del D.M. n.76 del 2012, dei principi dell’affidamento e di leale collaborazione nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento dei fatti.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente di aver riportato giudizi individuali dall’ottimo al buono per le pubblicazioni e dall’ottimo al molto buono per i titoli; che inoltre vi erano stati errori nel calcolo delle mediane; che in ogni caso si era attivato per far risultare la rilevante monografia “Gravitation and inertia” nelle banche dati ai fini del calcolo delle suddette mediane.
Veniva in ultimo richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.2849 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5048 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 7 giugno 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo, in disparte la mancata considerazione della monografia “Gravitation and inertia”, che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse risultare preclusivo ai suddetti scopi, essendo all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dal candidato, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.9668 del 2016).
E, nel merito, va appunto rilevato che il giudizio dei singoli commissari variava da ”ottimo” a “buono” per le pubblicazioni e da “ottimo” a “molto buono” per i titoli (cfr. giudizi, all.B al ricorso, verbale n.1 del 2013 sui criteri di valutazione della Commissione, all.5 al ricorso), con conseguente contraddittorietà della valutazione finale negativa.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Va di contro respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, essendo in ogni caso il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione subordinato alla rinnovata valutazione tecnico-discrezionale della nuova Commissione.
In considerazione dell’esito della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.3738/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 16/10/2017