TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 10387

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Giudizio commissione.Motivazione illogica e contraddittoria

Data Documento: 2017-10-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso, atteso che  l’esito di inidoneità risulta contraddittorio e illogico, se non anche in contrasto con la disciplina di settore appena delineata.

Contenuto sentenza

N. 10387/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05538/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 5538 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Vanelli Coralli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sbaiz Vandelli, [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 09/F2 “telecomunicazioni”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. A. Vecchio Verderame, in sostituzione dell’Avv. G. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato F. Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Vanelli Coralli, Professore associato presso l’Università degli Studi di Bologna, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 09/F2 “telecomunicazioni”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione esprimeva un giudizio positivo sull’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento del “valore-soglia” in tutti e tre gli indicatori bibliometrici, e sui titoli, con ben otto degli stessi presi in considerazione; che inoltre veniva riscontrato il buon rigore metodologico delle pubblicazioni, comparse su riviste di elevato prestigio, con evidente contributo individuale nelle opere collettanee, di buona qualità con riferimento al livello di originalità e al carattere innovativo, pienamente pertinenti col settore concorsuale, temporalmente continue.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 5 luglio 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
E invero il ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori bibliometrici e ai titoli, con ben otto degli stessi presi in considerazione (cfr. all.4 atti Amministrazione).
Per ciò che attiene alle pubblicazioni, le stesse sono state ritenute di buona qualità con riferimento al livello di originalità e al carattere innovativo, redatte con buon rigore metodologico, comparse su riviste di elevato prestigio, con evidente contributo individuale nelle opere collettanee, pienamente pertinenti col settore concorsuale, temporalmente continue (cfr. ancora all.4 atti Amministrazione); i lavori nel complesso appaiono dunque, in definitiva, non discostarsi da quanto richiesto, ex all.B del D.M. n.120 del 2016, laddove è fatto riferimento a opere che, per il livello di originalità e il rigore metodologico e per il contributo che forniscono al progresso della ricerca, abbiano conseguito o è presumibile che conseguano un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento anche a livello internazionale.
Ne discende, come correttamente dedotto dall’interessato, che l’esito di inidoneità risulta quanto meno contraddittorio e illogico, se non anche in contrasto con la disciplina di settore appena delineata.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5538/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 Pubblicato il 16/10/2017