TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 10007

Data Documento: 2018-10-16
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 10007/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12386/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12386 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Bonucci, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Marsili e domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Due Macelli, n. 60; 

contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Tranquilli e [#OMISSIS#] Cottini con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Orazio [#OMISSIS#], 18; 
Ministero Istruzione Università e Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l’annullamento
del provvedimento di diniego Prot. n. 0025788/2016 del 26.8.2016, notificato in data 30.8.2016, a mezzo del quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata respingeva la richiesta di trasferimento del Sig. Bonucci al 5 anno, fuori corso, del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Vecchio Ordinamento – presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
e sui motivi aggiunti depositati il 13.3.2017
per l’annullamento e/o disapplicazione
– del Regolamento approvato il 19.5,2015 dal S.A. dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, disciplinante i trasferimenti degli studenti iscritti presso u Università italiana o straniera ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Medicina e Surgery e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nella parte in cui limita il trasferimento presso il proprio Ateneo a tutti gli studenti in posizione amministrativa irregolare, ossia gli studenti fuori corso e ripetenti (art. 2) nonché nella parte in cui l’Università si attribuisce il potere di individuare i posti disponibili finalizzati al trasferimento per gli anni di corso successivi al primo (Art. 3).
e sui motivi aggiunti depositati il 19.12.2017
per l’annullamento e/o disapplicazione
– del verbale della Commissione Didattica del 25.9.2017, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella seduta del 3.10.2017 (trasmesso a mezzo PEC in data 5.10.2017, Prot. n. 069), con il quale la stessa Commissione Didattica, all’unanimità, ha ritenuto “di non poter accogliere la domanda del Sig. [#OMISSIS#] Bonucci di essere trasferito al V anno fuori corso — vecchio ordinamento – Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. P. Marsili, per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata gli Avv.ti P. Tranquilli e P. Cottini e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare).
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Bonucci [#OMISSIS#] premette di essersi immatricolato nell’anno accademico 1997/1998 al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – vecchio ordinamento – presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di essere allo stato studente “fuori corso” del medesimo corso di laurea presso l’Ateneo dell’Università degli studi di L’Aquila.
L’istante ha chiesto il trasferimento dall’Università degli Studi di L’Aquila all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con inserimento al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria — vecchio ordinamento — presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Con nota comunicata in data 30.8.2016 Prot. 0025788/2016, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha respinto la richiesta di trasferimento del Sig. Bonucci al 5° anno, fuori corso, del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Vecchio Ordinamento – presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia sul presupposto che “per l’A.A. 2016/2017 il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, indica in un’apposita tabella contenuta all’art. 8, punto 8, che per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, sono disponibili 2 posti al 5° anno e 1 posto al 6° anno di corso. Il medesimo bando prescrive che i posti indicati nella tabella sono riservati a coloro che avendo superato il test di ingresso, siano in possesso di una carriera pregressa ed ottengano, a seguito del riconoscimento della stessa, il collocamento al 5° e 6° anno di corso. All’esito della procedura concorsuale qualora residuano posti disponibili (5° e 6° anno di corso) si attueranno le disposizioni previste dal regolamento sui trasferimenti pubblicato sul sito di Ateneo”.
Avverso tale atto quelli presupposti indicati dall’Università (Bando di concorso per l’ammissione all’A.A. 2016/2017, D.M. 30 giugno 2016, n. 546) ha prodotto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione della legge n. 264/1999, del DM 30 giugno 2016, n. 546; eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, per errata motivazione, per contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, per ingiustizia manifesta e per vessatorietà.
L’Università non avrebbe valutato il corso di studi pregresso, contrariamente a quanto disposto dalla legge di riferimento (legge n. 264/1999), dallo stesso bando di concorso, dal DM 30 giugno 2016, n. 546 e non avrebbe tenuto conto della sentenza interpretativa dell’Adunanza Plenaria, n. 1/2015;
2) violazione della legge n. 264/1999, del DM 30 giugno 2016, n. 546; incompetenza e eccesso di potere, per sviamento, per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione e ingiustizia manifesta.
La legge n. 264/1999 non attribuirebbe alle Università alcun potere di fissare autonomamente il numero di trasferimenti possibili. L’Università potrebbe solo determinare il numero dei posti disponibili presso l’Ateneo solo per l’immatricolazione al primo anno di corso.
La possibilità di ottenere un trasferimento costituirebbe specificazione del più ampio principio di libertà di studio e circolazione sul territorio nazionale costituzionalmente garantito.
Ne deriverebbe che l’obbligo per l’Università degli studi di Tor Vergata di accogliere la richiesta di trasferimento del Sig. Bonucci, dal momento che lo stesso DM 22 ottobre 2004, n. 270 (contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei) imporrebbe alle Università di porre gli studenti nella condizione di concludere la propria formazione universitaria e ciò, peraltro, anche secondo l’ordinamento previgente e senza la possibilità di poter imporre il nuovo;
3) violazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento.
Il provvedimento impugnato, specificando che (in base all’art. 8, punto 8 del bando di concorso per l’ammissione all’A.A. 2016/2017) i posti disponibili sono riservati a coloro che hanno superato il test d’ingresso ed abbiano in corso un percorso di studi riconosciuto dall’ateneo (con collocamento al 5° e/o 6° anno di corso), sembrerebbe precludere anche la possibilità per il ricorrente di mantenere il vecchio ordinamento;
4) Violazione della legge n. 264/1999, del DM 30 giugno 2016, n. 546 e del DM 22 ottobre 2004, n. 270; di tutte le norme richiamate nonché per eccesso di potere, per sviamento, per difetto del presupposto, per difetto di istruttoria, per falsa e/o errata applicazione di legge.
L’università non avrebbe indicato le modalità con cui ha fissato il numero di 3 posti disponibili per il 5° e il 6° anno di corso, posto che non avrebbe dato conto dell’istruttoria necessaria per consentire al Ministero di verificare e valutare l’offerta potenziale del suddetto ateneo, sulla base dei criteri indicati nell’art. 3, comma 2, Legge n. 264 del 1999.
L’Università Tor Vergata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla Consiglio di consiglio del 14 dicembre 2016, questa Sezione, in accoglimento di una richiesta del ricorrente formulata nel corso della discussione, ha emanato l’Ordinanza istruttoria n. 8256/2016, con la quale è stato ordinato all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” di depositare gli atti inerenti il procedimento con cui l’Ateneo ha individuato i posti disponibili “per l’iscrizione per il 5° e 6° anno fuori corso del corso di laurea in Medicina e Chirurgia”.
A seguito del deposito degli atti difensivi dell’Ateneo, con motivi aggiunti depositati il 13.3.2017, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendo che l’Università avrebbe indicato quale ulteriore motivo ostativo all’accoglimento della richiesta di trasferimento anche il Regolamento impugnato, approvato dal S.A. il 19.5.2015, il cui art. 2, commi 2 e 3, stabilisce che “gli studenti di cui al comma I devono risultare iscritti ad anni successivi al primo ed essere in posizione amministrativa regolare nei medesimi corsi di laurea. Non sono considerati in posizione regolare gli studenti fiori corso e ripetenti.
Non possono presentare domanda di trasferimento gli studenti iscritti a corsi di laurea regolati da ordinamenti antecedenti la riforma dì cui al dm. n. 509/99, anche se trattasi di prosecuzione di carriera”.
Il ricorrente premette che tale regolamento non sarebbe stato pubblicato, per cui il termine decadenziale per impugnare detto regolamento coinciderebbe con la piena conoscenza dell’atto, vale a dire con il momento in cui il soggetto interessato assume la consapevolezza dell’esistenza dell’atto e della portata lesiva che esso ha sulla propria sfera giuridica.
Il regolamento, inoltre, presenterebbe previsioni, che solo al momento stesso della loro concreta applicazione avrebbero potuto determinare una lesione effettiva per l’interessato.
In proposito sono state dedotte le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per falsa e/o errata motivazione, per sviamento, difetto di istruttoria, difetto del presupposto, contraddittorietà, travisamento dei fatti e illogicità.
L’Amministrazione avrebbe invocato il Regolamento in questione solo nella Camera di Consiglio del 14.12.2016 e dunque solo nella memoria difensiva, senza farne alcun riferimento nell’originario diniego di trasferimento. In tal modo avrebbe illegittimamente integrato la motivazione dell’atto impugnato;
2) illegittimità dell’art. 2, comma 2, del Regolamento di Ateneo.
L’Università non avrebbe alcun potere di individuare le preclusioni individuate dalle predette norme atteso che violerebbe il diritto costituzionalmente garantito a ciascun individuo (studio, salute, lavoro, ecc.);
3) illegittimità dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo.
Con ordinanza n. 1486 del 24.3.2017, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di diniego osservando “…che l’Università resistente ha proceduto a verificare la disponibilità dei posti per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina agli anni successivi al primo, in base a quanto previsto dall’art. 3 del proprio Regolamento di Ateneo sui trasferimenti (…); che il predetto Regolamento sembra rientrare nelle previsioni di cui all’148 del R.D. 1592/1933, dell’art. 2, comma 2 e nell’art. 11, comma 9 del D.M. 270/2004, recante il Regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, dell’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; che in base alle verifiche effettuate è emersa la disponibilità per il Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria di n. 2 posti al 5° anno e 1 posto al 6° anno di corso; che con D.R. 1.12.2016, n. 2684, l’Ateneo ha emanato un apposito bando di concorso per i “Trasferimenti di studenti iscritti presso Università italiane o estere ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2016-2017, pubblicato sul sito web dell’Università; che l’Università ha completato la suddetta procedura concorsuale per i trasferimenti pubblicata sul proprio sito la relativa graduatoria di merito, esaurendo i posti disponibili; Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che le censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti non appaiono meritevoli di favorevole considerazione”.
Il Consiglio di Stato, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi in data 3.8.2017, con ordinanza n. 3286/2017, ha accolto l’appello avverso la predetta decisione cautelare, osservando che “…sono stati impugnati tutti gli atti pregressi, onde l’odierno appellante ne ha fatto constare, una volta che s’è reso attuale il relativo interesse, l’illegittimità della predeterminazione dell’offerta formativa (dunque, dei posti disponibili) per gli anni accademici successivi al primo; considerato inoltre che il lamentato danno s’appalesa non pretestuoso e, nella comparazione tra gli opposti interessi, ben più forte (stanti le esigenze di famiglia e di lavoro dell’appellante) rispetto a quello organizzativo dell’Università, che non sembra così preclusivo dell’accoglienza di un’unità in più, peraltro ormai prossimo alla conclusione del corso di studi; Considerato quindi che l’intimato Ateneo, in sede di riesame, dovrà tener conto di tali esigenze ai fini dell’ammissione dell’appellante, se del caso rimodulando la sua programmazione dell’offerta formativa”.
La Commissione didattica in data 25.9.2017, con il verbale impugnato ha nuovamente respinto la domanda di trasferimento dell’istante.
Pertanto con motivi aggiunti depositati il 19.12.2017, il ricorrente ha impugnato la predetta determinazione deducendo la elusione di quanto disposto dall’ordinanza n. 3286/2017, del consiglio di Stato e che l’atto sarebbe viziato dalle medesime violazioni evidenziate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti.
All’udienza del 26 settembre 2018, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto il diniego opposto dall’Università di Roma “Tor Vergata” alla richiesta di trasferimento del Sig. Bonucci dall’Università di L’Aquila presso il Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – vecchio ordinamento dell’ateneo romano.
In via preliminare il Collegio rileva che può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando di concorso sui trasferimenti, emanato dall’Università con D.R. n. 2684 del 1.12.2016, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo l’istante deduce che l’Università avrebbe violato la legge di riferimento n. 264/1999, lo stesso bando di concorso, il DM 30 giugno 2016, n. 546 e non avrebbe tenuto conto della sentenza interpretativa dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015.
La tesi non merita adesione.
Per quanto concerne il riferimento all’adunanza plenaria n. 1/2015, da tale decisione non è possibile ricavare alcun principio che imponga alle Università interessate di esaminare favorevolmente ogni istanza di trasferimento formulata da studenti che intendono continuare il proprio corso di studio presso un diverso ateneo.
Essa piuttosto sottolinea che, nell’esame delle domanda di trasferimento, non possa prescindersi “dall’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascuno anno di corso dalle singole Università, sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno di corso scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili (non superiore all’offerta potenziale che esse possono sostenere) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” (cfr. Adunanza Plenaria n. 1/2015).
Ciò premesso l’Università Tor Vergata ha provveduto, sulla base di quanto stabilito dal proprio regolamento emanato con D.R. n. 1772 del 16 giugno 2015 (“Regolamento per i trasferimenti degli studenti iscritti presso una Università italiana o straniera ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Medicine and Surgery e in Odontoiatria e protesi dentaria”) e dal D.M. 30 giugno 2016, n. 546 (recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale A.A. 2016-2017”) a verificare la disponibilità di posti negli anni successivi al primo utili al fine di soddisfare le richieste di trasferimento come quella del ricorrente. Da tale verifica, secondo quanto riferito dall’ateneo, è risultato che per il “Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi Dentaria” erano disponibili 2 posti al 5° anno e 1 posto al 6° anno di corso.
Tali disponibilità sono state poi messe a concorso mediante bando per i “Trasferimenti di studenti iscritti presso Università italiane o estere ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A. 2016-2017”, pubblicato nel sito web dell’Università con scadenza 21 dicembre 2016.
Ciò premesso la condotta dell’Università, sotto tale profilo, appare immune dai profili di censura indicati nel primo mezzo, essendo coerente con le disposizioni di cui l’istante invoca la violazione.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo (con il quale si deduce che il numero chiuso riguardi solo gli studenti del primo anno e non i trasferimenti da altre università), alla luce di quanto considerato dalla medesima adunanza plenaria n. 1/2015 secondo cui “in assenza in definitiva di specifiche contrarie disposizioni di legge (…), potrà legittimamente dispiegarsi, nella materia de qua la sola autonomia regolamentare degli Atenei che (…):
– stabilirà le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione dei posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna coorte;
– nell’ambito delle disponibilità per trasferimenti stabilirà le modalità di graduazione delle domande; – fisserà criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti (…);
– in tale ambito determinerà i criteri, con i quali i crediti riconosciuti (in termini di esami sostenuti e eventualmente di frequenze acquisite) si tradurranno nell’iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo alla eventuale iscrizione come ripetenti…”.
Né può condividersi l’assunto del ricorrente secondo il quale le Università non potrebbero regolare in via autonoma i trasferimenti degli studenti da un ateneo ad un altro.
In proposito è sufficiente richiamare l’autonomia didattica di ogni Università prevista dall’art. 11 della legge n. 341 del 1990, che prevede la possibilità per ciascun ateneo di dotarsi di un proprio regolamento degli ordinamenti didattici (“regolamento didattico di ateneo”); nonché l’art. 2, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, secondo cui le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità delle disposizioni del medesimo regolamento.
Non senza considerare che il successivo art. 11, comma 9, del D.M. 270/2004 stabilisce che le università, con appositi regolamenti riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del regolamento statale.
La normativa sopra richiamata, che costituisce applicazione del principio di autonomia delle Università riconosciuto dall’art. 33 ultimo comma della Costituzione, fonda quindi il potere regolamentare esercitato dall’ateneo romano con i citati D.R. n. 1772 del 16 giugno 2015 e D.R. n. 2684 del 1.12.2016.
In relazione al terzo motivo occorre far riferimento all’art. 2, commi 2 e 3, del “Regolamento per i trasferimenti degli studenti iscritti presso una Università italiana o straniera ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Medicine and Surgery e in Odontoiatria e protesi dentaria” (D.R. n. 1772 del 16 giugno 2015) i quali stabiliscono che “2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare iscritti ad anni successivi al primo ed essere in posizione amministrativa regolare nei medesimi corsi di laurea. Non sono considerati in posizione regolare gli studenti fuori corso e ripetenti.
3. Non possono presentare domanda di trasferimento gli studenti iscritti a corsi di laurea regolati da ordinamenti antecedenti la riforma di cui al d.m. n. 509/99, anche se trattasi di prosecuzione della carriera”.
Tale regolamento, tempestivamente impugnato con i motivi aggiunti presentati il 3.3.2017, a seguito del deposito degli atti da parte dell’Università in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, si rivela conforme alle disposizione del richiamato D.M. 270/2004, e, più in generale, al principio di autonomia didattica previsto dal citato art. 11 della legge n. 341 del 1990.
Né sussistono i profili di palese irragionevolezza o di illegittimità dedotti nel terzo dei motivi aggiunti depositati il 13.3.2017 riferiti alla determinazione dell’ateneo di interrompere i corsi del vecchio ordinamento presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, tenuto conto dell’ampio lasso di tempo trascorso dall’entrata in vigore del D.M. 509/1999 di riforma dei corsi universitari e della mancanza di studenti del vecchio ordinamento già iscritti presso l’università di Tor Vergata (circostanza che non è oggetto di contestazione) che presentino la necessità di completare il corso di studio già avviato presso il medesimo ateneo.
Ciò premesso non può condividersi l’ulteriore profilo di censura con il quale si contesta la preclusione al mantenimento di corsi del vecchio ordinamento da parte dell’Università resistente, in quanto tale determinazione rientra nelle prerogative della medesima Università di Tor Vergata, che ha disciplinato tale fattispecie nel regolamento sui nuovi ordinamenti didattici e i trasferimenti in ingresso.
Per quanto concerne il quarto motivo del ricorso introduttivo, si osserva che a seguito della ordinanza istruttoria n. 8256/2016 l’ateneo resistente ha depositato documenti con i quali illustra il procedimento seguito per la determinazione dei posti liberi da destinare ai trasferimenti in ingresso di studenti provenienti da altre università (cfr. docc. 1-5 dell’Università).
Dagli stessi si ricava che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di ateneo sui trasferimenti, l’università dopo aver individuato – per ogni anno di corso – il numero dei posti all’epoca definiti nei decreti di programmazione del Ministero dell’Istruzione, li ha confrontati con il numero degli studenti ancora iscritti per ciascun anno di corso ricavando il numero di posti disponibili per i trasferimenti.
In ogni caso, stante la preclusione fissata dall’art. 1, commi 2 e 3 del bando sui trasferimenti per partecipare alla selezione (riguardante gli studenti fuori corso o ripetenti ovvero iscritti a corsi di laurea regolati da ordinamenti antecedenti la riforma di cui al D.M. 509/1999), il ricorrente, che si trova in una situazione di fuori corso nell’ambito del vecchio ordinamento (essendosi immatricolato prima della riforma di cui alla legge n. 509/99 e cessato nell’ateneo romano dall’anno accademico 2001-2002) non avrebbe potuto ottenere il trasferimento invocato.
Alla luce di quanto osservato anche in relazione alla legittimità del regolamento di ateneo sui trasferimenti, i primi due motivi aggiunti depositati il 3.3.2017 devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse, in quanto il ricorrente, che è privo dei requisiti di ammissione alla selezione per l’assegnazione di tali posti, non potrebbe comunque ottenere alcuna soddisfazione della propria pretesa.
Né può essere ritenuto utile il generico riferimento alla tutela costituzionale del diritto di ciascun individuo allo studio, posto che la medesima norma costituzionale invocata dal ricorrente (l’art 33) prevede un principio altrettanto rilevante quale è quello della autonomia ordinamentale delle università nell’ambito del quale rientra l’adozione di regolamenti che disciplinino i corsi di studio e le attività formative nonché i trasferimenti da altre università, anche alla stregua di quanto affermato nell’adunanza plenaria n. 1/2015.
Infine devono essere disattesi anche i motivi aggiunti con i quali il ricorrente contesta il verbale della Commissione didattica del 25 settembre 2017.
Tale determinazione, adottata a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3286/2017, deve ritenersi conforme al richiamato regolamento di ateneo sui trasferimenti.
Nella medesima delibera la commissione didattica, nell’ambito del potere discrezionale ad essa riservato, dopo aver esaminato la carriera del ricorrente ha rilevato, in primo luogo, che presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria non esistevano per l’a.a. 2017-18 posti liberi in nessuno degli anni di corso successivi al primo, tenendo conto del bando di concorso per l’ammissione al medesimo anno accademico.
In secondo luogo ha dato atto, che a seguito della procedura concorsuale per i trasferimenti, bandita con Decreto Rettorale del 1.12.2016 n. 2684, i due posti liberi, previsti per il quinto e sesto anno di corso, erano stati ricoperti da altri candidati vincitori della selezione.
La medesima Commissione ha poi precisato che l’università non avrebbe potuto trasferire il ricorrente su un corso di studi che non era più attivo, stante l’intervenuta riforma dell’ordinamento didattico e che, in ogni caso, la carriera del Sig. Bonucci avrebbe dovuto essere rivalutata per l’iscrizione a corso di laurea “nuovo ordinamento”, con conseguente necessità di procedere ad una convalida degli esami alla luce del vigente regolamento di ateneo e obbligo di colmare eventuali debiti formativi, mediante frequenza dei corsi e superamento dei relativi esami, tenuto conto della evoluzione che ha caratterizzato il corso di laurea dalla data in cui il ricorrente ha sostenuto i primi esami, atteso che il primo esame era stato sostenuto il 13.10.2000.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 16/10/2018