In tema di accesso programmato ex art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, l’ Adunanza Plenaria n. 1 del 2015 ha stabilito che “sebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistemSebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” , a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell’àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l’accesso ai corsi di studio universitarii, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall’1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 giugno 2019, n. 7782
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Ammissione ad anno successivo al primo-Test di ingresso
N. 07782/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03412/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3412 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]’, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] d’Aquino n. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misura cautelare,
a) della nota 19 marzo 2018, prot. n. 0022138 con la quale l’Ateneo di [#OMISSIS#] ha rigettato l’istanza con la quale è stata inoltrata la domanda di iscrizione ad anno successivo al I di parte ricorrente;
b) ove occorra del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria [#OMISSIS#] parte in cui impongono l’onere di sottoporsi al test di ammissione e collocarsi in posizione utile rispetto ai posti banditi per il I anno, venga ritenuto applicabile anche ai candidati in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia nonché, ove occorra, del D.M. 28 giugno 2017, n. 477 che ha stabilito (riportando pedissequamente il disposto di cui all’art. 4 della L.n. 264/99) le modalità per l’espletamento della prova di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2012/2013 stabilendo, all’art. 1, che “l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto”,
c) nonché della parte in cui l’allegato 2 del D.M. n. 477/2012 prevede che “possono iscriversi ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, esclusivamente coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana o comunitaria o extracomunitaria”.
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammesso al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26.3.2018 e in pari data depositato, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, con i relativi atti presupposti (bando di concorso Università di [#OMISSIS#]), la nota prot. n. 22138 del 19 marzo 2018 (doc. 2 ric.), con la quale l’Università degli studi di [#OMISSIS#] ha respinto l’istanza di immatricolazione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ad anno successivo al primo, presentata dal ricorrente, in quanto già laureato in Medicina e Chirurgia presso il medesimo Ateneo (laurea conseguita il 20.10.2016). Nell’impugnativa viene prospettato un unico, articolato motivo di impugnazione, così rubricato:
1) Violazione e/o erronea applicazione della Legge n. 264/99 e dell’art. 1 septies della Tabella XVIII bis del R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, e dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 13. Eccesso di potere per illogicità. Iniquità. Difetto di presupposti legali. Violazione dei criteri di efficacia. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra più atti. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Contraddittorietà dell’azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione del bando impugnato sulla questione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non si è costituito in giudizio.
All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 9.5.2018, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dal ricorrente, il Collegio, con ordinanza 11 [#OMISSIS#] 2018, n. 2805, in accoglimento dell’istanza proposta, ha disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Università, avendo ritenuto che, “alla luce dei motivi di ricorso e delle allegazioni fattuali prodotte da parte ricorrente – in ordine: al superamento del concorso nazionale di ammissione per il corso di Medicina e Chirurgia a.a. 2009/2010, al superamento degli esami universitari nell’ambito di tale corso ed al possesso della laurea inm Medicina e Chirurgia presso l’Università di [#OMISSIS#] – quest’[#OMISSIS#] Ateneo debba provvedere (previa presentazione a cura del ricorrente stesso di tutti i documenti all’uopo necessari) entro giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, a riesaminare la posizione del dott. [#OMISSIS#] ai fini della sua ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in ragione degli esami da lui svolti dalla stessa nel diverso corso, della loro riconoscibilità all’interno del diverso Corso di interesse, dei crediti formativi posseduti, [#OMISSIS#] restando la disponibilità di posti nell’ambito del corso di interesse per l’anno accademico che sarà in tal modo individuato dall’Ateneo…”.
Premesso quanto sopra si ritiene fondato il ricorso, [#OMISSIS#] parte in cui si rappresenta l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso altra facoltà, ove l’Amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti [#OMISSIS#] facoltà di Medicina e Chirurgia – con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti, per l’immatricolazione ad anno successivo al primo – sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili e senza che, in tale situazione, sia necessario affrontare il test, previsto in via esclusiva per il primo accesso [#OMISSIS#] studi universitari nel settore in questione.
Sotto tale profilo, già con l’ordinanza cautelare sopracitata le ragioni difensive del ricorrente sono state accolte, con prioritario riferimento ai principi interpretativi, desumibili dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015.
Il percorso argomentativo di tale sentenza può essere sintetizzato, per quanto qui interessa, nei seguenti termini:
– il superamento del test, di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;
– coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;
– nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale): le citate norme si limitano infatti a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in [#OMISSIS#] di passaggio non solo ad una diversa Università, ma anche ad un diverso corso di laurea; la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento è rimessa ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui, per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente;
– solo per il primo accesso alla Facoltà, pertanto, appare ragionevole un accertamento della predisposizione [#OMISSIS#] studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in Università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento: impegno, dimostrato con l’acquisizione dei crediti, corrispondenti alle attività formative compiute;
– per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da Università straniere, l’ammissione [#OMISSIS#] studi universitari si [#OMISSIS#] come requisito pregresso, divenuto irrilevante poiché superato dal percorso formativo-didattico, già seguito in ambito universitario (purchè detto percorso sia reso oggetto di rigorosa valutazione);
– non si [#OMISSIS#], conclusivamente, alcun problema di “elusione” del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, rispettose delle capacità formative delle Università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente, che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo.
I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall’Adunanza Plenaria, si adattano al [#OMISSIS#] in esame, ovvero alla situazione di chi, avendo conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, ha ampiamente dimostrato di avere capacità e preparazione più che adeguate per accedere al Corso di Laurea di Odontoiatria, stante la notevole quantità di esami comuni ai due corsi e l’unificazione (dall’a.a. 2011/2012) del test di ammissione, che è lo stesso per i due corsi. Appare pertanto legittima la pretesa del ricorrente di poter spendere, ai fini dell’ammissione ad anni successivi al primo del corso di suo interesse, i crediti formativi maturati frequentando il CdL in Medicina e Chirurgia, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo.
Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione ad anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera), senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce [#OMISSIS#] studi).
Le conclusioni sopra esposte appaiono conformi alla ratio, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell’accesso programmato a Facoltà, in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga le capacità formative degli Atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – le esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (cfr., per il principio, Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonché sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999; Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 – [#OMISSIS#] c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – [#OMISSIS#] e altri c. Italia).
Dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria sopra richiamata emerge, infatti, con chiarezza come il cosiddetto numero chiuso sia reso indispensabile dall’esigenza di assicurare, per la formazione di professionalità adeguate, che l’accesso alle Facoltà di Medicina sia subordinato alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.
Non [#OMISSIS#] infine ([#OMISSIS#] restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della [#OMISSIS#] circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario. Anche la Corte di Giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di Medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, ottimali livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso [#OMISSIS#] studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…
Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata [#OMISSIS#] se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (cfr. sentenze sopra citate, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269; più recentemente, id., 9 ottobre 2017, n. 10129; id., 12 dicembre 2018, n. 12090; 27 settembre 2018 n. 09599).
Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, il primo ordine di censure, prospettato nell’impugnativa, è meritevole di accoglimento, sotto gli assorbenti [#OMISSIS#] della violazione o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 (a seguito di interpretazione costituzionalmente orientata della stessa) e dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, con conseguente annullamento della disposizione – contenuta nell’allegato 2, punto 12, al D.M. n. 477 del 2017 – [#OMISSIS#] parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Odontoiatria e Protesi Dentaria – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse.
Gli effetti conformativi della presente pronuncia non implicano, in assoluto, il richiesto accertamento di un diritto della ricorrente all’immatricolazione richiesta, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Ateneo – in base ai parametri vigenti – la valutazione sia di equipollenza che di sufficienza, o meno, dei crediti formativi in possesso del ricorrente, per la relativa immatricolazione ad anno successivo al primo della Facoltà di Odontoiatria (sempre che, si ripete, sussistano per tale anno posti disponibili, in corrispondenza delle circostanze in precedenza indicate).
Nei limiti e con gli effetti sopra illustrati il ricorso può dunque essere accolto, mentre la novità della questione trattata rende equa la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 0022138 del 19 marzo 2018 dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 17/06/2019