Ancorché per il conseguimento dell’abilitazione il superamento delle mediane non sia ex se decisivo, essendoci altri indici di valutazione da cui poter desumere la maturità scientifica del candidato, esso pone le basi per un più approfondito giudizio finale, il quale, per essere tale, vale a dire scrupoloso ed imparziale, dovrà poggiare anche su ulteriori parametri di conferma.
A fronte del superamento di entrambe le mediane previste, costituendo una fondamentale circostanza favorevole al candidato, un eventuale giudizio negativo, per essere considerato legittimo, deve pertanto fondarsi su un’ampia ed argomentata motivazione da parte della Commissione circa la valutazione analitica dei titoli.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 luglio 2017, n. 8543
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio-Criteri-Obbligo di motivazione
N. 08543/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05161/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5161 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Pambianco, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Buchicchio, Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via [#OMISSIS#] 44;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 01/A2 non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del giudizio di mancata abilitazione della Prof.ssa [#OMISSIS#] Pambianco alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra, pubblicato sul sito ministeriale “Abilitazione Scientifica Nazionale” (ASN) in data 28.03.2017, all’esito dell’approvazione degli atti della procedura, come indetta con Decreto Direttoriale prot. n. 0001532 del 29.07.2016, da parte della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, S.C. 01/A2, Geometria e Algebra, nominata con decreto direttoriale n. 2357 del 31.10.2016;
b) di ogni altro atto e provvedimento consequenziale, presupposto e comunque connesso e/o collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, gli atti ed i verbali tutti della procedura in questione, dal numero 1 (seduta preliminare, nel corso della quale sono stati fissati i criteri di valutazione) al numero 9, inclusi i criteri di valutazione e la relazione finale redatta dalla Commissione Giudicatrice (allegato n. 1 al verbale n. 9); i giudizi, collegiale e (ove negativi) individuali, formulati dai Commissari.
con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Buchicchio e G. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico (solo nella chiamata preliminare);
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
– che il ricorso risulta fondato, posto che i giudizi elaborati a maggioranza (sebbene qualificata) dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di manifesta irragionevolezza;
– che peraltro il Collegio, in linea con un indirizzo ormai consolidato della Sezione, seppure con riferimento ad una tornata precedente (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che non si evincano dalla motivazione del giudizio, reso dalla commissione esaminatrice, le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica, per svolgere le funzioni di professore di prima fascia;
– che, invero, il giudizio collegiale e quelli individuali si limitano a dare risalto alla mancata dimostrazione di avere una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, senza tuttavia fornire adeguato riscontro al contenuto a tale affermazione, ritenuta assorbente rispetto agli altri profili curriculari della ricorrente, giudicati comunque positivi;
– che una motivazione più analitica si rende particolarmente necessaria nella fattispecie in esame, in presenza del documentato possesso, da parte della candidata, di due dei tre “pilastri”, oggettivamente verificabili, che l’art. 6 del DM n. 120/2016 impone per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale: superamento delle cosiddette mediane; possesso di almeno tre titoli scientifici fra quelli scelti dalla commissione; qualità elevata delle pubblicazioni;
– che nella situazione in esame non è contestato che la ricorrente superi ampiamente tre mediane su tre e possegga ben quattro titoli fra gli otto scelti dalla Commissione, mentre, per quanto riguarda la qualità delle pubblicazioni, le considerazioni espresse appaiono generiche e prive di concreti punti di riferimento;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 17/07/2017