A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di diversi titoli tra quelli scelti dalla commissione, è necessario evincere dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni (anche attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente, laddove in particolare è stato espresso un giudizio di parziale coerenza con il settore di riferimento), che conducono l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 luglio 2017, n. 8544
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Difetto di motivazione
N. 08544/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05173/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5173 del 2017, proposto da:
Massimo [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Petitto in Roma, via Bertoloni 44;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio finale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. B. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione, con riferimento al possesso di alcuni titoli da parte dell’interessato, risultano inficiati dai vizi dedotti con il ricorso in esame;
– che, peraltro, a fronte di un giudizio analitico ampiamente positivo sulla produzione scientifica del candidato, non risulta invece adeguato quello relativo al mancato possesso di alcuni titoli in quanto la commissione si è limitata ad escludere l’integrazione della fattispecie con giudizi assertivi, ciò a fronte peraltro di una specifica produzione documentale del ricorrente che necessitava di un maggiore sforzo di confutazione da parte dell’organo collegiale;
– che una tale analiticità si imponeva alla commissione, anche in ragione del superamento da parte del ricorrente delle tre mediane di riferimento nonché del giudizio altamente positivo reso sulle pubblicazioni dallo stesso presentate nell’ambito della procedura di che trattasi;
– che una motivazione più analitica si rende ancora più necessaria nella fattispecie in esame laddove con l’art. 6 del DM n. 120/2016 è stato previsto che, per ottenere l’abilitazione nazionale, è necessario risultare in possesso dei tre “pilastri” previsti dalla norma da ultimo citata (superamento delle mediane; possesso di almeno tre titoli; qualità elevata delle pubblicazioni) e il candidato risulta aver raggiunto almeno due di essi;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte della stessa commissione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 17/07/2017