È legittimo il diniego ministeriale alla richiesta di istituzione di due Corsi di studio in Scienze biologiche (Biologia generale e applicata) e Biologia (Biologia Molecolare e Cellulare Applicata), in quanto non sussiste alcuna discriminazione tra Università telematiche e Università stanziali in ragione di quanto previsto dall’Allegato 3° D.M. 989/2019. L’istituzione dei corsi di studio in oggetto, infatti, tenuto conto delle loro caratteristiche, poteva essere riproposta, anche se solo in convenzione con un Ateneo statale.
Il richiamato Allegato 3 prevede che “Le università telematiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), (corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi) sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell’art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.”, disciplina che, peraltro, era già presente anche nel D.M. 635/2016 sostituito dal D.M. 989/2019.
Non vi è alcuna discriminazione in quanto, per corsi di tipo b), è sufficiente accordarsi con un’università stanziale per poterlo istituire, mentre, invece, la ricorrente non vorrebbe stipulare tale accordo, ritenendo di avere la disponibilità delle strutture per garantire l’attività di laboratorio. Il senso della normativa contestata, tuttavia, è proprio quello di richiedere l’intervento di un’università stanziale tutte le volte che vi sia una parte dell’attività formativa che non possa essere svolta a distanza.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2021, n. 5795
Università telematiche
N. 05795/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04855/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2020, proposto da
Unicusano – Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia 14;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Universitario Nazionale del 30 gennaio 2020, della deliberazione del Consiglio Universitario Nazionale del 4 marzo 2020, del conseguente Decreto Direttoriale MUR allegato alla nota del 9 aprile 2020, prot. n. 7428 bis, della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l’Inclusione e il Diritto allo Studio, Ufficio secondo;
della deliberazione del Consiglio Universitario Nazionale del 13 maggio 2020, di contenuto ancora negativo, del conseguente Decreto Direttoriale 12451 MUR del 15.05.2020, oltreché della nota del MUR inviata di seguito al detto Decreto Direttoriale n. 12451 del 15 maggio 2020 (note e provvedimenti che, tutti, conducevano alla mancata istituzione dei Corsi di studio L-13 – Scienze biologiche ed LM-6 Biologia);
“in parte qua”, del D.M. del MUR del 25 ottobre 2019, n. 989, con specifico riguardo all’Allegato n. 3, lett. A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università ricorrente aveva inoltrato nell’anno 2019 la richiesta di istituzione di due Corsi di studio: L-13-Scienze biologiche (Biologia generale e applicata) ed LM-6-Biologia (Biologia Molecolare e Cellulare Applicata) che si concludeva negativamente nonostante sostenesse di ave ottenuto un parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale.
L’istanza veniva ripresentata nel 2020 ma in questa occasione il parere del C.U.N. era negativo perché, ai sensi del D.M. 989/2019, i corsi della classe di studio richiesta possano essere istituiti esclusivamente in modalità a) Corsi di studio convenzionali o modalità b) Corsi di studio con modalità mista essendo previste particolari attività pratiche e di tirocinio e la frequentazione di laboratori ad alta specializzazione.
Il C.U.N. richiesto di riesaminare il parere giungeva alle medesime conclusioni per cui il Ministero resistente rigettava la richiesta.
Nell’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 1, lett. a) L. 240/2010, dell’art. 26, comma 5, L. 289/2002, l’incompetenza del Ministero a disciplinare la materia in oggetto con Decreti Ministeriali, essendo tale disciplina demandata ad appositi Decreti legislativi, l’eccesso di potere sotto varie forme sintomatiche e l’illegittimità del D.M. 989/2019.
Preliminarmente osservava che il D.M. 1171/2019 aveva previsto espressamente il divieto di attivazione da parte di Università telematiche secondo le tipologie a) e b) dei Corsi di studio in Scienze biologiche (L-13) e Biologia (LM-6), ed anche se il D.M. era stato ritirato, la sua emanazione dimostra che, se tale divieto fosse già contenuto nella disciplina del D.M. 989/2019, non vi sarebbe stata necessità di questa esplicitazione.
Diversamente quest’ultimo D.M. sarebbe illegittimo poiché la possibilità di istituzione dei Corsi di studio da parte di Università telematiche, limitata solo alla previsione di cui alle lett. c) e d) dell’Allegato 3 lett. A, introdurrebbe un ingiustificabile criterio discriminatorio tra Università telematiche e Università stanziali.
Il divieto contestato si fonda sul presupposto che le Università telematiche non possano disporre dei laboratori, anche ad alta specializzazione, che ne consentono l’utilizzo e la frequenza da parte degli studenti, mentre la ricorrente dispone di tali strutture tecnologicamente avanzate.
La ricorrente rileva la contraddittorietà tra i due pareri rilasciati nel 2019 e nel 2020 e deduce che comunque il parere poteva essere favorevole all’istituzione dei due Corsi di studio richiesti, ai sensi della lett. b) della lettera A dell’Allegato 3. Sotto altro profilo analoga contraddittorietà si evince dal parere favorevole dato per il Corso di studio LM-32-Ingeneria informatica, secondo la tipologia c), attivato dalla stessa ricorrente, e che, parimenti con il Corso in Biologia, necessita di particolari attività pratiche e di tirocinio ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione.
Sussiste, inoltre, una disparità di trattamento rispetto all’Università telematica “eCampus” perché ad essa fu consentita l’istituzione del medesimo Corso di studio in Biologia, sulla base del D.M. 635/2016.
Non può non evidenziarsi che la materia oggetto del contestato parere ex art. 5, comma 1, lett. a), L. 240/2010 è riservata ad appositi Decreti legislativi.
Il Ministero resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 20.7.2020 veniva respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è infondato.
La reiezione adottata dal Ministero resistente veniva motivata sulla scorta di quanto previsto dall’Allegato 3° D.M. 989/2019 ribadendo che l’istituzione dei corsi di studio in oggetto, tenuto conto delle loro caratteristiche, poteva essere riproposta solo in convenzione con un Ateneo statale.
Infatti il richiamato Allegato 3 sul punto prevede: “Le università telematiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), (corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi) sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell’art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.”. Identica disciplina era prevista dal D.M. 635/2016 sostituito dal D.M. 989/2019.
Non vi è alcuna discriminazione anche per corsi di tipo b) poiché è sufficiente accordarsi con un università stanziale per poterlo istituire, mentre, invece, la ricorrente non vuole stipulare tale accordo ritenendo di avere la disponibilità delle strutture per garantire l’attività di laboratorio.
Ma il senso della normativa contestata è quello di richiedere l’intervento di un’università stanziale tutte le volte che vi sia una parte dell’attività formativa che non possa essere svolta a distanza.
La disciplina delle università telematiche fin dalla sua origine ai sensi dell’art. 26, comma 5, L. 289/2002 e del D.M. 17.4.2003 ha consentito l’istituzione di corsi attualmente individuati dalle lettere c) e d) dell’Allegato 3 più volte richiamato perché rispondenti alle caratteristiche di detti atenei. L’unico divieto previsto fin dall’epoca del D.M. 17.4.2003 riguarda i corsi di Medicina e Chirurgia per il resto i corsi, per i quali sia prevista una considerevole attività da svolgersi in
presenza, ovvero tirocinio o laboratorio possono essere da queste istituiti purché in convenzione con Università italiane non telematiche.
Non è fondata la censura impropriamente definita di incompetenza, mentre più esattamente dovrebbe definirsi di violazione della gerarchia delle fonti, che sottolinea come la materia oggetto del presente contenzioso dovrebbe essere regolata da un decreto legislativo e non da un regolamento ministeriale.
L’art. 5, comma 1, L. 240/2010, che secondo la ricorrente conterrebbe tale previsione, è una norma di delegazione che affida ai decreti legislativi una serie di obiettivi di ampio respiro legati alla radicale riforma universitaria operata con quella legge; la delega non riguarda certo disposizioni di dettaglio quali quelle di cui si discute nel caso in esame.
Il fatto che con un decreto ministeriale, poi venuto meno, fosse stato espresso un divieto esplicito di istituire corsi di biologia non significa che in precedenza non vi fosse la limitazione del necessario accordo con università stanziale.
Non corrisponde al vero che il parere del C.U.N. del 2019 era stato favorevole come è evidenziato dalla produzione documentale del Ministero ( doc. 1 produzione Ministero ) per cui non sussiste alcuna contraddittorietà.
La ventilata disparità di trattamento con altra università telematica non è riscontrabile non essendo stati forniti elementi per verificare se la vicenda fosse sovrapponibile; analoga considerazione può farsi per la disparità creatasi con il parere favorevole per altro corso di laurea in Ingegneria.
In conclusione il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’Università degli Studi [#OMISSIS#] Cusano Telematica Roma a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/05/2021