Obbligo di riesame da parte di una diversa composizione, essendo il giudizio viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità, illogicità, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art. 16 , comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3646
Abilitazione scientifica nazionale–Giudizio di ottemperanza
N. 03646/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04322/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Faraguna, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Biondi C.F. BNDFNC82M56G843M e [#OMISSIS#] Grasso C.F. GRSLGU83P03G702U, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via E. Q. Visconti, 99;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Massimini, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 05/D1 “fisiologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. G. Conte, in sostituzione dell’Avv. F. Biondi, e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Faraguna, Ricercatore di fisiologia presso l’Università degli Studi di Pisa, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 05/D1 “fisiologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.16, comma 3 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, commi 1 e 3, 5, comma 4, 6, commi 4 e 5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 4 del D.D. n.222 del 2012, del verbale n.1 del 2013, della circolare ministeriale n.754 del 2013, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione si era limitata a riprodurre il dato normativo con riferimento ai criteri e ai paramentri, omettendone la ponderazione e impedendo così di comprendere appieno le valutazioni operate sulle pubblicazioni.
L’interessato ha sostenuto inoltre che era mancato un esame analitico di titoli e pubblicazioni; che non era stata motivata l’introduzione dell’ulteriore criterio di considerazione, tra i titoli, del dottorato di ricerca; che non era stato spiegato il suo ritenuto non rilevante apporto individuale alle opere collettanee.
Veniva censurata poi la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati nonché la mancata considerazione del superamento di due “mediane” su tre, repuntando peraltro oltrepassata anche la terza.
Il ricorrente segnalava in ogni caso di aver riportato positivi apprezzamenti sulla qualità e la collocazione editoriale delle pubblicazioni e di poter in ogni caso vantare un curriculum di rilievo internazionale, rilevante per giunta per la I fascia.
Sotto il profilo procedimentale veniva fatto presente che il giudizio collegiale riproduceva il giudizio individuale del membro OCSE della Commissione e che il predetto Organo aveva deliberato sempre all’unanimità su tutti i candidati, per la I e la II fascia.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3377 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
L’interessato presentava quindi istanza di prelievo, ex art.71, comma 2 c.p.a. e successiva memoria con la quale ribadiva i propri assunti nel merito.
Nella camera di consiglio del 1° dicembre 2016, fissata per l’esame della suindicata istanza, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario altresì rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno va in ogni caso evidenziato che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Nello specifico va richiamato il curriculum del ricorrente, che comprende svariati titoli, anche di rilevanza internazionale, nello svolgimento di attività di ricerca, di insegnamento e seminariale, con conseguimento di premi, partecipazione a comitati editoriali di riviste e a istituti di alta qualificazione (cfr. all.7 al ricorso).
Va ancora rilevato che le pubblicazioni dell’interessato sono state ritenute di buona qualità e collocazione editoriale (cfr. all.1 al ricorso); che inoltre il rilevante apporto individuale nelle opere collettanee non può essergli disconosciuto, comparendo svariate volte lo stesso come primo autore (cfr. all.7 al ricorso).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4322/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 17/03/2017