TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3649

Abilitazione scientifica nazionale–Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2017-03-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Obbligo di riesame da parte di una diversa composizione, con obbligo di acquisire il parere scritto pro veritate di un esperto esterno solo qualora manchi all’interno di esso almeno un esponente del settore scientifico-disciplinare afferente al candidato, ex art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Contenuto sentenza

N. 03649/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10290/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10290 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Biscontini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Galiani C.F. GLNTLL39E06F839M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Massimo, 45; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
ANVUR, Commissione di abilitazione, non costituite in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Trapè, non costituita in giudizio; 
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, III, n.3566 del 2016, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. T. Galiani e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.3566 del 2016, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. [#OMISSIS#] Biscontini, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/E3 “diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari”, con obbligo di riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
L’Amministrazione veniva sollecitata ad adempiere.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza al giudicato, ex art.112 e ss. c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando con successiva memoria in fatto che era stata nominata la nuova Commissione con D.D. 22 dicembre 2015, sostituiti i componenti dimissionari della stessa con DD.DD. 9 e 18 maggio 2016, conferito il relativo incarico a procedere in data 16 giugno 2016 e in corso di nomina l’esperto esterno in diritto agrario IUS/03.
Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti, depositando documentazione a comprova del passaggio in giudicato della decisione in esame.
Nella camera di consiglio del 1° dicembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Rilevato allo stato il mancato riesame della posizione dell’interessato, come statuito nella sentenza TAR Lazio, III, n.3566 del 2016, passata in giudicato, il ricorso va accolto perché fondato, con obbligo per il menzionato Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di procedere, mediante la nuova Commissione di valutazione nominata, al detto riesame, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Giova sul punto evidenziare che la suindicata Commissione è vincolata ad acquisire il parere scritto pro veritate di un esperto esterno solo qualora manchi all’interno di essa almeno un esponente del settore scientifico-disciplinare afferente al candidato, ex art.16, comma 3i della Legge n.240 del 2010.
Va di contro respinta la richiesta di nomina del commissario ad acta, tenuto conto che l’Amministrazione ha segnalato l’avvio del procedimento in questione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.10290/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza indicata in premessa nei modi e termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 17/03/2017