TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3650

Abilitazione scientifica nazionale–Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2017-03-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Obbligo di riesame da parte di una diversa composizione

Contenuto sentenza

N. 03650/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06663/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6663 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Marchese, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Macina C.F. MCNSFN66C65H501T e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchese C.F. MRCMRT72A51D960F, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marchese in Roma, via Magliano Sabina, 22; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Beccaro, non costituito in giudizio; 
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, III, n.11629 del 2015 e
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. R. Marchese, l’Avv. S. Macina e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Con sentenza TAR Lazio, III, n.11629 del 2015, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra [#OMISSIS#] Marchese, veniva annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 07/B2 “scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali”, con obbligo di riesame da parte di una diversa Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza al giudicato, ex art.112 e ss. c.p.a..
La ricorrente in particolare ha fatto presente che vi erano già state l’ordinanza n.4718 del 2014 di accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame e l’ordinanza n.626 del 2015 di accoglimento della domanda volta all’esecuzione della prima ordinanza.
L’interessata inoltre richiedeva direttamente l’abilitazione all’Amministrazione, facendo riferimento a nota ministeriale relativa ai casi in cui la Commissione si era espressa al suo interno con tre voti favorevoli su cinque per l’idoneità.
La Sig.ra Marchese ha chiesto altresì la condanna del Soggetto pubblico al risarcimento del danno, per la conseguente mancata partecipazione ai concorsi a cattedra nelle Università degli Studi di Udine, Parma, Palermo, Bari, del Molise, della Basilicata, della Tuscia nonché dei danni morali.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando con successiva nota che era in corso il giudizio di riesame a cura della nuova Commissione.
Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito esposti.
Va precisato, da un lato, che l’ordinanza n.626 del 2015 veniva riformata in appello da Cons. Stato, VI, ord. n.2793 del 2015, dall’altro, che la sentenza n.11629 del 2015 non demandava direttamente all’Amministrazione di riconoscere in via diretta l’abilitazione.
Tanto premesso, rilevato in ogni caso allo stato il mancato avvenuto riesame della posizione dell’interessata (cfr. deposito Soggetto pubblico del 10 dicembre 2016), come statuito nella decisione summenzionata, passata in giudicato, la nuova Commissione dovrà rivedere la posizione della ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Va respinta di contro la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, atteso che l’esito di idoneità è comunque subordinato al giudizio della nuova Commissione e che dunque non definita sarebbe stata la possibilità di partecipare a concorsi a cattedra e ancor più incerta quella di vincerli.
Del pari è a dirsi per la richiesta di refusione dei danni morali, formulata in modo generico.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6663/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto ordina l’esecuzione della sentenza in premessa nei modi e termini di cui in motivazione.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 17/03/2017