Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 4, del d.m. succitato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3653
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
N. 03653/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09276/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9276 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Isopi, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] C.F. CRVBMN54D19H501A, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SNTRRT79D08H501Z, Sara [#OMISSIS#] C.F. FRCSRA68M71G478U, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di abilitazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Dall’Aglio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 01/A3 “analisi matematica, probabilità e statistica matematica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avvocati S. [#OMISSIS#] e R. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Isopi impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 01/A3 “analisi matematica, probabilità e statistica matematica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.16, comma 3 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.3 e dell’all.A del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che erano illegittimi i criteri di valutazione fissati dalla Commissione e contenuti nel verbale n.1 del 2013, secondo cui era necessario il superamento di due “mediane” su tre per conseguire l’abilitazione, trattandosi di indici meramente quantitativi, come tali recessivi rispetto al giudizio di merito da esprimere su pubblicazioni e titoli; che pertanto erano illegittimi i giudizi che erano fondati su detti criteri.
L’interessato ha sostenuto inoltre che in ogni caso vi erano stati calcoli incompleti e inattendibili sulle predette mediane e che comunque poteva vantare titoli e pubblicazioni apprezzabili.
Veniva altresì segnalato che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che i giudizi individuali erano carenti di motivazione e contraddittori anche rispetto al giudizio collegiale.
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 1° dicembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto per le ragioni di seguito esposte.
Invero va in primo luogo precisato che, secondo i criteri di valutazione fissati dalla Commissione nel verbale n.1 del 2013, da un lato permaneva la possibilità di conseguire l’idoneità all’abilitazione, anche in caso di mancato superamento di due mediane su tre, con giudizi di merito molto positivi, dall’altro il suddetto superamento non era sufficiente al raggiungimento dell’idoneità, se difettava la buona qualità dei risultati scientifici raggiunti (cfr. all.3 al ricorso).
Ne discende che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario altresì rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Con riferimento ai giudizi va poi evidenziato che gli stessi risultano unanimi nell’esito di non idoneità e sorretti da congrua e adeguata motivazione, in particolare nel segnalare la redazione di un solo articolo nell’ultimo quinquennio (cfr. all.1, 2 al ricorso), a fronte della previsione normativa di cui all’art.4, comma 3a del D.M. n.76 del 2012, che dedica particolare attenzione a tale periodo temporale.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.9276/2014 indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 17/03/2017