In una procedura per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, il giudizio della commissione esaminatrice costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
Tanto comporta che, anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 aprile 2018, n. 4283
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione-Giudizio di ottemperanza
N. 04283/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02532/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2532 del 2018, proposto da:
La Macchia [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio ei medesimi in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101, come da procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anvur in persona del legale rappresentante p.t., Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione della più idonea misura cautelare
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro, in sede di (seconda) rivalutazione, con riguardo alla domanda presentata dalla prof.ssa [#OMISSIS#] La Macchia, per la prima fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 20 luglio 2012, n. 222 e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente gli Avv.ti G. [#OMISSIS#] e L. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato la dottoressa [#OMISSIS#] La Macchia ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, la ricorrente ha presentato domanda per il settore concorsuale 12B2 – Diritto del lavoro.
2. – Il diniego di abilitazione gravato con il ricorso in esame è intervenuto dopo che la ricorrente era incorsa in due precedenti giudizi di non abilitazione, il primo dei quali pronunziato per avere ritenuto la Commissione che il giudizio di “accettabile” elargito alle opere della candidata fosse, secondo la nomenclatura di cui al D.M. n. 762012, preclusivo dell’abilitazione, ed annullato da questa Sezione con la sentenza n. 114232014; il secondo, assunto da Commissione diversamente composta, a seguito dell’ordine di riesame impartito dal TAR con la pronunzia citata, è stato pronunziato sulla scorta della riscontrata mancanza, in capo alla candidata, di un criterio di valutazione quantitativo introdotto dal nuovo Organo di valutazione (la produzione di una seconda monografia, oltre a quella presentata in precedenza), e, in virtù dell’illegittimità di tale modus procedendi, è stato, a sua volta, annullato con la sentenza n. 76952017 della Sezione III bis del Tribunale, depositata il 4 luglio 2017.
3. – Contro l’impugnato diniego la ricorrente svolge due motivi, con in quali, in sintesi, afferma la violazione del giudicato formatosi su quest’ultima pronunzia, atteso che la pronunzia da ultimo intervenuta aveva censurato l’operato della Commissione di (prima) rivalutazione proprio per non avere applicato criteri e parametri valutativi fissati dalla precedente Commissione, avendone introdotto uno nuovo, e ciò, sebbene nella seduta del 2 maggio 2017 l’Organo si fosse vincolato a “tenere fermi i criteri posti dalla prima Commissione”, tanto più che la sentenza n. 76952017 non aveva prescritto una seconda rivalutazione della candidata (primo motivo); e che, inoltre, il giudizio gravato con il ricorso oggi in esame difetterebbe nella motivazione, anche perché mancante della prescritta analiticità, contraddittorio, ed errato nel merito sotto svariati profili (secondo motivo).
4. – Il MIUR non si è costituito in giudizio.
5. – In occasione della camera di consiglio dell’11 aprile 2018 il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti per la definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del CPA, previo avviso alle parti.
DIRITTO
1. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Non può, innanzitutto essere condiviso il primo motivo, là dove lamenta la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 79652017 di questo TAR.
Al riguardo si deve osservare che, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale (anche per le valutazione svolte in ottemperanza a sentenza di annullamento: sentenze n. 11583/2016 e 6861/2017), il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
Tanto comporta che, anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità.
Al contrario, il contenuto precettivo (ossia dotato di stringente effetto conformativo) delle pronunzie azionate deve ritenersi limitato all’ivi espresso ordine di riesame della posizione del candidato mediante una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato: prescrizione, quest’ultima, che trova la propria ragion d’essere proprio nella necessità che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente “nuova”, ovvero priva degli inevitabili condizionamenti che deriverebbero ai precedenti Commissari dall’avere già valutato in senso negativo il candidato.
Per raggiungere tale fine, pertanto, la nuova Commissione non solo può, ma, anzi, deve, procedere ad un completo esercizio della propria discrezionalità, valutando ex novo il candidato.
Tuttavia, come già affermato nei precedenti su citati, tale discrezionalità trova un limite intrinseco nella statuizione del Giudice Amministrativo, in quanto la valutazione della nuova Commissione non può prescindere dalle risultanze di fatto su cui le sentenze azionate si fondano.
Nel caso in esame ne deriva quanto segue.
Quanto, innanzitutto, alle conseguenze che scaturiscono dalla pronunzia che precede direttamente il giudizio impugnato (ossia la sentenza n. 79652017), la quale si è limitata a riscontrare l’illegittima interpolazione di un nuovo parametro di valutazione “quantitativo” da parte della seconda Commissione (la seconda monografia), la “terza” Commissione non avrebbe potuto riferirsi ad altri criteri e parametri di valutazione che quelli dettati dalla “prima” Commissione, come –inevitabilmente- l’Organo nella sua ultima composizione si era determinato a fare in sede di fissazione dei propri criteri.
Quanto, inoltre, all’effetto conformativo della precedente sentenza (la n. 114232014), esso si limita ad inibire una valutazione di non abilitazione in caso di giudizio di “accettabile” conferito alle opere della ricorrente (se, ovviamente, non accompagnato da valutazioni negative).
Ma, di converso, non può fondatamente sostenersi –alla luce della richiamata giurisprudenza della Sezione- che la “terza” commissione fosse tenuta a fare proprio il giudizio di merito della “prima” Commissione; il cui annullamento, come detto, aveva riguardato soltanto –ripetesi- il travisamento del significato attribuito dal D.M. n. 762012 alla valutazione di “accettabile” conferita ad alcun opere della ricorrente.
Ciò a cui era (ed è) tenuta la Commissione che si accinga a rivalutare la ricorrente, dunque, consiste esclusivamente al rispetto dei limiti (come sopra indicati) derivanti dai due giudicati intervenuti, ferma, per il resto, la discrezionalità che connota l’operato dell’Organo tecnico.
2. – Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento.
Non possono essere condivise le censure che tendono alla critica di merito delle valutazioni operate dalla “terza” Commissione, che, come ripetuto, costituiscono espressione insindacabile di discrezionalità.
Vanno altresì respinte le doglianze che si appellano alla mancanza di analiticità e, in generale, all’insufficienza della motivazione.
Invero, come ripetuto dalla Sezione, “tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso); è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo (per tutte, sentenza n. 5910/2015 del 22 aprile 2015)”.
Tale contezza è stata assicurata alla ricorrente nel caso in esame.
Infatti, ciascuno dei giudizi individuali e quello collegiale hanno dato conto del contenuto e della valutazione delle opere maggiore e, in buona parte, anche di quelle minori.
Né si deve ritenere che, attesa la peculiarità del caso di specie (che aveva già visto due valutazioni della ricorrente nella medesima tornata) sarebbe stato necessario, a fini motivazionali, che la Commissione da ultimo intervenuta non si fosse limitata ad esporre il proprio pensiero in linea –per così dire- assoluta; bensì, avesse esposto le ragioni per cui, da un giudizio sostanzialmente positivo riportato nella prima valutazione (che aveva condotto alla mancata abilitazione per un error juris nella interpretazione del D.M. n. 762012), essa è passata a valutazioni talvolta marcatamente negative (in cui volte ricorre il voto di “limitato”).
Ed invero, se così si ritenesse, si finirebbe per elidere la più volte ricordata discrezionalità della “nuova” Commissione, la quale, per quanto detto in precedenza sui limiti dei due giudicati intervenuti, non poteva dirsi condizionata da effetti conformativi differenti da quelli sopra indicati (accezione in senso positivo di eventuale nuovo giudizio di “accettabile” e cristallizzazione dei criteri posti dalla “prima” Commissione); né, proprio perché di rinnovata composizione, avrebeb dovuto attenersi ai precedenti giudizi.
A fronte di ciò non può rilevare in senso contrario (a fronte di svariate notazioni negative) la ricorrenza di sporadici apprezzamenti positivi da parte di uno solo dei Commissari, che ha valutato “buono” l’impatto della monografia.
3. – In conclusione, il ricorso è infondato.
Nulla va disposto sulle spese, in assenza di costituzione del MIUR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/04/2018