TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 dicembre 2017, n. 12461

Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione

Data Documento: 2017-12-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimità del giudizio della commissione, non avendo la medesima valutato correttamente i titoli posseduti dal candidato.

Contenuto sentenza

N. 12461/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11088/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11088 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanzafame, Chiara Patane’, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Savio De [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Rosazza 32, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bombelli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
annullamento,previo accoglimento della domanda di misure cautelari collegiali,
– del provvedimento di approvazione dei risultati e dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi sulla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 6/B1 – Medicina Interna, II Quadrimestre, indetta con D.D. 29 luglio 2016, n. 1532;
– del risultato di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 6/B1 – Medicina Interna, II Quadrimestre, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017;
– dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi sulla dott.ssa [#OMISSIS#], nelle sedute del 10 maggio 2017, del 15 e 28 giugno 2017 e del 6 luglio 2017 dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 6/B1 – Medicina Interna, II Quadrimestre e comunque pubblicati sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017;
– della relazione riassuntiva dei lavori svolti nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale 6/B1 – Medicina Interna, II Quadrimestre, pubblicata sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017, nella parte in cui riguarda la dott.ssa [#OMISSIS#];
– dei verbali n. 1 del 10 maggio 2017, n. 2 del 15 giugno 2017, n. 3 del 28 giugno 2017, n. 4 del 6 luglio 2017, n. 5 del 26 luglio 2017 della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 6/B1 – Medicina Interna, II Quadrimestre, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017, sempre nella parte in cui riguardano la dott.ssa [#OMISSIS#];
– ove necessario, del verbale 15 novembre 2016 della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 6/B1 – Medicina Interna con cui sono stati definiti i criteri per la valutazione dei titoli;
– di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. A. Lanzafame;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Rilevato che con ricorso ritualmente proposto la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di Professore di II fascia del settore concorsuale 06B1 – Medicina interna;
– che tale esito è stato determinato dalla circostanza, affermata dalla Commissione in sede di giudizio collegiale, per cui la ricorrente –sebbene avesse superato due dei tre prescritti valori-soglia, non sarebbe in possesso di quattro dei sei titoli (a fronte dei tre necessari) ritenuti pre-condizione ai sensi dell’art. 8 comma I DPR n. 952016 (in quanto la Commissione ha ritenuto che le relazioni su invito a congressi di società scientifiche presentate dalla candidata risalissero a decenni orsono e che ella non annoverasse finanziamenti per l’attività di ricerca, nè attività sovranazionali, nè premi-riconoscimenti per l’attività scientifica), e che la ricorrente mancasse di continuità nell’attività scientifica;
Rilevato che il MIUR, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017, è suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Considerato che il ricorso è fondato, e va accolto, in quanto dalla documentazione versata in atti emerge la fondatezza del primo motivo, con cui si denunzia il travisamento dei fatti in cui è incorsa la Commissione nel non riconoscere almeno tre titoli alla candidata ai fini di cui all’art. 8 comma I DPR n. 952016;
– che, infatti, pure volendo ritenere legittima la specificazione del criterio della partecipazione ai convegni operata dalla Commissione, che ha scelto di valutare ai fini dell’attribuzione del titolo solo i congressi organizzati da società scientifiche, occorre rilevare che la dottoressa [#OMISSIS#] possiede il requisito in parola, annoverando (come emerge dalla sua domanda) la partecipazione nel 2009, quale moderatrice, al Congresso nazionale S.I.C.I.C.S. (“Società Italiana di Citometria Clinica e Sperimentale”) e, nel 2015, la partecipazione quale relatrice al Corso di formazione teorico-pratico organizzato alla Società Italiana di Biologia Applicata (S.I.B.A.);
– che, inoltre, è viziata da travisamento dei fatti anche l’affermazione per cui la ricorrente difetterebbe di continuità scientifica, atteso che essa annovera pubblicazioni (declinate nella domanda di partecipazione) ogni anno dal 2007 al 2015;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre la ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 18/12/2017