TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 giugno 2018, n. 6785

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati

Data Documento: 2018-06-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere accolta la censura che lamenta il mancato riconoscimento del titolo rubricato sub “a” dalla Commissione, ovvero “Organizzazione o relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, che la Commissione ha motivato rilevando il carattere quasi esclusivamente locale degli eventi (tranne che per tre di essi, puntualmente specificati), posto che la candidata aveva declinato dodici partecipazioni a convegni, di cui solo tre (quelli individuati dalla Commissione) tenutisi al di fuori della regione in cui ella ha la propria sede di servizio, e tuttavia, nella maggior parte dei casi, tenutisi in lingua inglese (come attestano i relativi titoli), il che avrebbe dovuto indurre la Commissione, quanto meno, ad indagare sulla effettiva valenza ultraregionale degli incontri (essendo fatto notorio che i convegni e gli scritti in lingua inglese, almeno nel campo delle discipline mediche, sono destinati ad una platea di studiosi internazionale); e ciò, specie in considerazione del fatto che, come emerge dal verbale della seduta della commissione , l’organo di valutazione non si era posto vincoli circa il riconoscimento dei titoli validi ai sensi dell’art. 8 comma I DPR n. 952016.

Contenuto sentenza

N. 06785/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05512/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5512 del 2018, proposto da: 
Sanguedolce [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Picardi, n. 4/B, come da procura in atti; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l’annullamento
del giudizio espresso dalla Commissione nazionale per l’ASN nel settore concorsuale 06/A4, nominata con d.d. MIUR n. 2536 del 31.10.2016, di non idoneità all’espletamento delle funzioni di professore di II fascia nell’Università italiana per il settore concorsuale 06/A4 (Anatomia patologica), verbale finale pubblicato il 20 marzo 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. V. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto la dottoressa [#OMISSIS#] Sanguedolce ha impugnato il negativo giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 1532 del 29.07.2016) alle funzioni di professore universitario di II fascia per il Settore Concorsuale 06A4 – Anatomia Patologica, in quanto la Commissione ha rilevato la presenza, in capo alla ricorrente, di due soli (e non almeno di tre, come prescritto) dei requisiti preliminari costituiti dai titoli di cui all’art. 8 comma I del DPR n. 952016, riconoscendo unicamente il possesso dei titoli predefiniti alla lettera “e” (Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”) e “l” (Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”);
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 6 giugno 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato, infatti, che possono trovare accoglimento le censure che lamentano il mancato riconoscimento del titolo rubricato sub “a” dalla Commissione, ovvero “Organizzazione o relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, che la Commissione ha motivato rilevando il carattere quasi esclusivamente locale degli eventi (tranne che per tre di essi, puntualmente specificati);
– che, infatti, nella propria domanda di partecipazione la ricorrente aveva declinato dodici partecipazioni a convegni, di cui solo tre (quelli individuati dalla Commissione) tenutisi al di fuori della regione in cui ella ha la propria sede di servizio, e tuttavia, nella maggior parte dei casi, tenutisi in lingua inglese (come attestano i relativi titoli), il che avrebbe dovuto indurre la Commissione, quanto meno, ad indagare sulla effettiva [#OMISSIS#] ultraregionale degli incontri (essendo fatto notorio che i convegni e gli scritti in lingua inglese, almeno nel campo delle discipline mediche, sono destinati ad una platea di studiosi internazionale); e ciò, specie in considerazione del fatto che, come emerge dal verbale della seduta della commissione del 14 novembre 2016, l’organo di valutazione non si era posto vincoli circa il riconoscimento dei titoli validi ai sensi dell’art. 8 comma I DPR n. 952016;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato e con ordine al MIUR di sottoporre la candidata a nuova valutazione da parte di Commissione avente composizione integralmente diversa da quella che ha operato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 18/06/2018