TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 8611

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Difetto di motivazione

Data Documento: 2017-07-18
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di diversi titoli tra quelli scelti dalla commissione, è necessario evincere dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni (anche attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente, laddove in particolare è stato espresso un giudizio di parziale coerenza con il settore di riferimento), che conducono l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia.
 

Contenuto sentenza

N. 08611/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05132/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5132 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Foschi, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] 58; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– di tutti gli atti della “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 11/C2, Logica, Storia e Filosofia della Scienza”, indetta con D.D. n. 1532 del 2016, nella parte in cui escludono il Prof. Foschi dall’elenco dei candidati abilitati alla funzione di professore di prima fascia e, in particolare, della Relazione riassuntiva pubblicata sulla pagina web dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in data 28 marzo 2017; delle schede di valutazione, dei giudizi individuali e del giudizio collegiale con cui è stata negata al Prof. Foschi l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di prima fascia; occorrendo, di tutti i verbali della Commissione valutatrice;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, con particolare riferimento, ove occorra, ai provvedimenti di nomina della commissione
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. Francaviglia in sostituzione dell’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato F.Basilica, solo nella chiamata preliminare;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Considerato che il ricorso risulta fondato in quanto i giudizi elaborati a maggioranza (sebbene qualificata) dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di irragionevolezza e contraddittorietà;
– che, peraltro, il Collegio, in linea peraltro con un indirizzo ormai consolidato della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di ben sette titoli tra i nove scelti dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni (anche attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente, laddove in particolare è stato espresso un giudizio di parziale coerenza con il settore di riferimento), che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia;
– che, invero, con riferimento al giudizio di parziale coerenza delle pubblicazioni presentate dal ricorrente con il settore concorsuale di riferimento (come emerge nei giudizi individuali negativi ed in quello collegiale), non può non rilevarsi la contraddittorietà, pur nell’autonomia delle due valutazioni, con il giudizio di coerenza (“…complessivamente buona…”) espresso dalla commissione nominata per la tornata 2012 la quale, nell’attribuire al ricorrente l’abilitazione per la seconda fascia nel settore di che trattasi (11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della scienza), ha invero valutato pubblicazioni, in parte coincidenti con quelle presentate nell’attuale tornata, incentrate (anche se non nella totalità) sulla storia della psicologia;
– che, pur riconoscendo che le valutazioni effettuate dalle due commissioni (una per la tornata 2012, poi confermata nella procedura di chiamata diretta, e l’altra della tornata 2016) sono autonome tra loro, ciò non toglie la sussistenza di un elemento di evidente contraddittorietà che va a discapito dell’esigenza di chiarezza e dello stesso affidamento del ricorrente che aveva confidato, a suo tempo, in una valutazione che, invece, aveva comunque giudicato coerente con il settore di riferimento (anche) le pubblicazioni in materia di storia della psicologia;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
 P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 18/07/2017