TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 8633

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Difetto di motivazione

Data Documento: 2017-07-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, nel caso in cui sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari.

Contenuto sentenza

N. 08633/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05886/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5886 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Stefanel, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Comm. Esame di cui al Decreto Direttoriale n. 1532 del 29/07/2017 Settore 02/D1 Fisica Applicata Didattica e Storia della Fisica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento, conosciuto in data 4 aprile 2017, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’acceso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 02/D1 “Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica” di cui al Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca emesso a norma dell’art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. Del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari;
– dello stesso verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente.
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 del 18 novembre 2016 nonché degli altri verbali della Commissione;
– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché del Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
– delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell’11 gennaio 2013.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto il dottor Stefanel [#OMISSIS#] ha impugnato l’esito negativo della procedure di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il settore concorsuale 02/D1 “Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica” – II fascia;
che tale esito è stato determinato dal voto negativo da parte dei cinque Commissari, che non hanno ravvisato la presenza di almeno tre titoli fra quelli individuabili dalla Commissione quale condizione di abilitazione (art. 5 comma II DM n. 1202016);
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 12 luglio 2017, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti;
Rilevato infatti che appare fondata la censura di difetto di motivazione svolta con il primo mezzo, che denunzia l’identità dei cinque giudizi individuali forniti dai membri della Commissione;
– che sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (TAR Lazio sez. III n. 309/2017);
Ritenuto pertanto che, assorbita ogni ulteriore argomentazione difensiva, la predetta censura debba essere accolta, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre il ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 18/07/2017