TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 8634

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio-Maggioranza

Data Documento: 2017-07-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Affinchè si giunga alla formazione della maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. 

Contenuto sentenza

N. 08634/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05878/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Nenna, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giuffre’, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 06/G1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Università di Sassari non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Aceti non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 10.4.2017 (doc. 1);
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi compreso quello di predeterminazione dei criteri, e dei relativi giudizi della ricorrente;
– della “Relazione Riassuntiva” (verbale n. 8 del 27/03/2017) redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati e, quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della ricorrente.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F.S. [#OMISSIS#] e M.C. Giuffrè e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che il ricorso risulta fondato posto che l’art. 8, comma 8, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) stabilisce chiaramente che il giudizio di idoneità o non idoneità è formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale.
Tale obbligo è stato poi ribadito dall’articolo 5, comma 6, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, il quale stabilisce che “la Commissione attribuisce l’Abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque”.
Perché si giunga alla formazione di tale maggioranza ai fini dell’idoneità o ad un giudizio di non idoneità è necessario, pertanto, che ciascun commissario si esprima chiaramente in termini favorevoli o negativi nei confronti di ciascun candidato, e che in seguito la commissione rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato, che costituisca – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri. Tale circostanza, tuttavia, nel caso di specie non si è realizzata, come si desume chiaramente dalla mera lettura dei verbali allegati al ricorso.
Rilevato, altresì, che appare fondata la censura di difetto di motivazione svolta con il primo mezzo, che denunzia l’identità dei cinque giudizi individuali forniti dai membri della Commissione;
– che sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio sez. III n. 309/2017).
 Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui la ricorrente, pur avendo superato le tutte le tre mediane non ha conseguito l’abilitazione.
Tale mancanza determina, quindi, l’illegittimità della valutazione espressa dalla commissione per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo possibile individuare le ragioni che hanno condotto l’organo collegiale ad esprimersi in termini negativi nei confronti della ricorrente.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia del settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
 – ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA e oneri dovuti per legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 18/07/2017