TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 8639

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Difetto di motivazione

Data Documento: 2017-07-18
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di diversi titoli tra quelli scelti dalla commissione, è necessario evincere dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni (anche attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente, laddove in particolare è stato espresso un giudizio di parziale coerenza con il settore di riferimento), che conducono l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia.

Contenuto sentenza

N. 08639/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05929/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5929 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Collica, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Borgogno, [#OMISSIS#] Putinati, [#OMISSIS#] Caterini e Amarelli [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia espresso, nei confronti della ricorrente, dalla Commissione giudicatrice per il settore 12/G1 “Diritto penale”, pubblicato sul sito web istituzionale del M.I.U.R il 6 febbraio 2014;
– dei giudizi individuali e collegiali espressi, nei confronti della ricorrente nell’anzidetta procedura di abilitazione;
– per quanto d’ interesse, D.P.C.M. 19 giugno 2013 e 26 settembre 2013, con i quali è stata prevista la possibilità per il M.I.U.R. di prorogare sino al 30 settembre 2013, quindi sino al 30 novembre 2013, i lavori delle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale;
– del D.D. 28 giugno 2013, n. 1263 e 20 settembre 2013, n. 1767, con i quali il Direttore Generale del M.I.U.R. ha prorogato sino al 31 settembre 2013, quindi sino al 30 novembre 2013, i lavori delle Commissione per il settore 12/G1 “Diritto Penale”;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/G1 “Diritto Penale”.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessata, che, quindi, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222 e del D.D. M.I.U.R. 20 luglio 2012, n. 222. Violazione e falsa applicazione dell’allegato D del D.M 7 giugno 2012, n. 76;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 4, D.M. 7 giugno 2012, n. 76. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 4 D.M 7 giugno 2012, n. 76 e dell’art. 4 D.D. 20 luglio 2012, n. 222. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. l, comma 394, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
A seguito della presentazione di istanza di prelievo da parte dell’interessato è stata fissata la camera di consiglio ai fini dell’esame del ricorso ai sensi dell’art. 71 bis del d.lgs. 104/2010.
Il collegio, pertanto, alla camera di consiglio del 12 luglio 2017, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione dopo aver sentito sul punto le parti costituite.
L’interessata deduce, tra le varie censure, di non aver ottenuto l’abilitazione sebbene la stessa avesse superato due delle mediane per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia, senza che la commissione abbia indicato in modo adeguato le ragioni di tale scostamento.
La commissione, infatti, si sarebbe limitata ad evidenziare il mancato riscontro dei criteri di valutazione ulteriori introdotti dalla Commissione e censurati nel terzo motivo.
 Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre soffermarsi sulla disciplina che regola la procedura di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il medesimo art. 16 della L. 240/10 ha poi rimesso ad uno o più regolamenti le modalità di espletamento delle procedure in conformità alle seguenti direttive:
a) l’attribuzione dell’abilitazione “con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a);
b) l’individuazione, per ciascun settore concorsuale, delle modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle procedure di abilitazione “entro cinque mesi dall’indiziane” (art. 16, comma 3 lett. a).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Di seguito l’art. 6 del medesimo D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) in riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilisce che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Per quanto concerne le censure in esame è utile osservare che secondo l’art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012 “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione….”.
La norma attribuisce, quindi, alle commissioni il potere di individuare criteri e parametri ulteriori e più selettivi rispetto a quelli già previsti negli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento.
La commissione in esame quindi, in applicazione di siffatta possibilità, ha individuato quale specifico criterio ai fini del conseguimento della abilitazione per docenti di seconda fascia “l’avere inserito, a corredo della domanda di partecipazione alla procedura, almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D, commi l e 2 del D.M. 76 del 2012, tra cui almeno una monografia. L’importanza e la qualità delle pubblicazioni, considerate le peculiarità del settore disciplinare, sono da intendersi a livello internazionale o anche solo a livello nazionale”.
Ciò premesso si ritiene che la commissione, pur essendosi legittimamente avvalsa della possibilità di adottare ulteriori e più selettivi criteri di valutazione, nello svolgimento del giudizio non abbia applicato correttamente i più ampi criteri e parametri ministeriali individuati nel D.M. 76/2012, rendendoli del tutto irrilevanti.
Infatti, la Commissione ha applicato i criteri di valutazione approvati in occasione della prima riunione in modo da attribuire esclusivo rilievo alla valutazione della qualità della produzione scientifica ed, in particolare, alla verifica del possesso da parte dei candidati di 3 pubblicazioni di livello buono o eccellente, tra cui almeno una monografia.
In tal modo ha incentrato la valutazione esclusivamente sul suddetto criterio, disapplicando di fatto gli altri più generali criteri di valutazione introdotti dal regolamento ministeriale.
Invero, nel valutare la ricorrente la Commissione ha motivato l’insufficienza facendo riferimento esclusivo alla mancata corrispondenza all’ulteriore criterio più selettivo introdotto dalla Commissione, ritenendolo indispensabile per raggiungere la maturità scientifica richiesta nella procedura abilitativa.
Il riferimento al mancato superamento da parte dell’istante di tale specifico criterio di valutazione, inoltre, non appare sufficiente a motivare il giudizio negativo, considerato che, sia nel giudizio collegiale che in quello individuale, la stessa commissione si è espressa in termini positivi nei confronti della candidata, avuto riguardo anche agli altri titoli indicati dalla medesima.
In conclusione, sulla base di tali assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 – “diritto penale” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA, oneri dovuti per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 18/07/2017