TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 5946

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Improcedibilità del ricorso

Data Documento: 2017-05-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 05946/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10577/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10577 del 2014, proposto da: 
Vanti [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CTRCSR62E16B354X e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. VTLBRS80C31L845E, con domicilio eletto presso Studio Legale De Vergottini in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/n1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Petitto in sostituzione dell’Avv. C. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato la dottoressa [#OMISSIS#] Vanti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, la ricorrente ha presentato domanda per il settore concorsuale 06N1 – Scienze delle professioni sanitarie – II fascia.
2. – La dottoressa Vanti ha censurato il negativo esito della procedura svolgendo motivi con cui denunzia (premesso che nel settore 06/N1 confluiscono diversi settori scientifico disciplinari) che nessuno dei commissari, nell’ambito della rispettiva posizione accademica, rientrasse nel SSD MED/48 (Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative), settore in cui rientra la ricorrente; denunzia, inoltre, il mancato rispetto criteri e parametri che le commissioni di concorso devono rispettare nella valutazione dei candidati; e afferma che i giudizi individuali sarebbero in tutto e per tutto i medesimi nel loro contenuto e mancando delle valutazioni di merito sulle pubblicazioni e sui titoli della ricorrente.
3. – Il Miur si è costituito in giudizio senza produrre memorie.
4. – In occasione della camera di consiglio del 17 maggio 2017, fissata ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., il Collegio ha ravvisato i presupposti richiesti dalla norma richiamata per trattenere la causa in decisione.
5. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto, in data 9 maggio 2017 la ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Di tale dichiarazione il Collegio deve prendere atto, pronunziando di conseguenza l’improcedibilità del gravame.
6. – In ragione di tanto le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 18/05/2017