TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 5947

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Rivalutazione-Nomina Nuova commissione

Data Documento: 2017-05-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso con nomina nuova commissione

Contenuto sentenza

N. 05947/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02098/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mastrocola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli 39; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’ottemperanza
– della sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 5081/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, l’Avv. F. Mastrocola e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha chiesto la condanna del MIUR a dare esecuzione alla sentenza della Sezione indicata in epigrafe (TAR Lazio, sez. III, n. 5081/2016), che aveva ordinato all’Amministrazione di riesaminare il candidato a seguito di annullamento del diniego di abilitazione scientifica nazionale subìto dal medesimo, entro giorni trenta dalla ricezione della detta pronuncia;
– che il Ministero resistente si è costituito in giudizio, rappresentando da ultimo di aver interessato la commissione per effettuare la nuova valutazione del ricorrente ma che, allo stato, non risulta che sia stata svolta;
– che, alla camera di consiglio del 17 maggio 2017, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione;
– che il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto, allo stato, l’Amministrazione non ha eseguito la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, che prescriveva un termine di adempimento pari a trenta giorni decorrenti dalla sua comunicazione;
– che, pertanto, la nuova commissione, già nominata, provvederà al riesame dell’istanza entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
– che, in caso di ulteriore inottemperanza oltre il predetto termine, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni e della formazione superiore del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario con qualifica dirigenziale, che adotterà i necessari provvedimenti (come la nomina di apposita commissione di esame) a seguito di istanza del ricorrente;
– che il commissario ad acta, nel caso si renda necessario il suo insediamento, dovrà provvedere entro 60 gg. decorrenti dal ricevimento della predetta istanza da parte del ricorrente;
– che va altresì accolta la domanda di condanna del MIUR al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 5081/2016 e del relativo contributo unificato entro lo stesso termine sopra indicato (ovvero quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza);
– che, in caso di inadempimento, provvederà, anche per tale incombente, il commissario ad acta sopra nominato negli stessi termini sopra indicati;
– che le spese del presente giudizio, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del MIUR, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.
Contributo unificato a carico del Ministero resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 18/05/2017