A fronte del superamento di due delle tre mediane di riferimento, è necessario che la motivazione resa dalla commissione elenchi le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 5948
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Obbligo di motivazione-Rivalutazione
N. 05948/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07114/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PLCRTD68E10F839F, Giovanni Moscarini C.F. MSCGNN72H27H501Z, con domicilio eletto presso Giovanni [#OMISSIS#] Moscarini in Roma, via Sesto [#OMISSIS#], 23, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Buodo non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/e4;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Falzin in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#], l’Avv. G. Moscarini e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, la ricorrente ha presentato domanda per il settore concorsuale 11E4 – Psicologia clinica e dinamica – II fascia.
2. – Sebbene la ricorrente avesse superato due delle mediane di riferimento, e sebbene i cinque commissari avessero espresso, sulle sue opere, giudizi che variavano da “accettabile” a “buono”, al termine della procedura la dottoressa [#OMISSIS#] è risultata non abilitata.
3. – La ricorrente censura tale negativa determinazione denunziando l’assenza di una predeterminazione e della preventiva ponderazione di criteri e parametri di giudizio da parte della Commissione, la mancata conoscenza della lingua italiana del Commissario proveniente da Paese aderente all’OCSE, laintroduzione di un criterio “nuovo”, quale quello legato al “mancato raggiungimento di autonomia scientifica”, la contraddittorietà della motivazione dei giudizi individuali con quello finale collegiale e la mancata considerazione del superamento, da parte sua, di due mediane su tre.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.
5. – In occasione della camera di consiglio del 17 maggio 2017, fissata ai sensi dell’art. 71 bis del c.p.a., il Collegio, ravvisati i presupposti di cui alla norma richiamata, ha trattenuto il ricorso in decisione.
6. – E’ infatti fondata, e va accolta, con valore assorbente sul resto, la censura con cui la ricorrente denunzia la manifesta irragionevolezza dell’esito negativo della procedura.
Ed invero (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014) a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento da parte della ricorrente, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.
Infatti, sebbene le pubblicazioni siano state valutate dai singoli commissari positivamente ex all. D del D.M. n.76 del 2012, giacché ritenute per lo più di buon livello scientifico per qualità scientifica e internazionalizzazione nonché coerenti con il settore concorsuale in argomento (cfr., in ultimo TAR Lazio, III, n.8143 del 2016), i commissari medesimi, in sede di giudizio collegiale, si sono espressi in senso negativo al conseguimento dell’abilitazione da parte dell’interessata.
7. – Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
8. – Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/05/2017