Ricorre la violazione dell’art. 4, comma 4, del decreto di indizione della procedura (d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222) –che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 5949
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Illegittimità
N. 05949/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13882/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13882 del 2014, proposto da:
Gemmati Donato, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliana Volpi C.F. VLPMLN68M55L551L, [#OMISSIS#] Gaiba C.F. GBASFN69R62F288L, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, 11, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Morisco, [#OMISSIS#] Della Valle, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zardi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio negativo della Commissione esaminatrice per il settore concorsuale 06/N1 con il quale e’ stato negato al ricorrente il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario – seconda fascia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. E. Volpi e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato il dottor Donato Gemmati ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, il ricorrente ha presentato domanda per il settore concorsuale 06N1 – Scienze delle professioni sanitarie – II fascia.
Egli svolge, contro l’impugnato diniego, censure di difetto e mancanza della prescritta analiticità della motivazione, di difetto di istruttoria per mancata considerazione dei taluni titoli declinati dal ricorrente e di disparità di trattamento verso altri candidati.
2. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.
3. – In occasione della camera di consiglio del 17 maggio 2017 il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti di cui all’art. 71bis del CPA definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata.
4. – Il gravame è fondato, e va accolto.
5. – Il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente profilo per cui il ricorrente denunzia il difetto di analiticità nella motivazione dei negativi giudizi riportati circa la valutazione della congruità delle opere al singolo settore concorsuale.
Questa Sezione ha avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell’art. 4 comma IV del decreto di indizione della procedura (D.P.R. n. 2222011) –che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati- ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (tra tante, sentenza n.114302014).
E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).
Ma è altresì necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (sentenza n. 115002014).
Tali principi sono stati disattesi nell’occasione.
Nel caso in esame, infatti, non è dato di ravvisare motivazione alcuna sulla affermata mancanza di rispondenza delle opere del ricorrente al criterio che ha priorità logica su tutti gli altri, ossia quello della congruenza.
Tale priorità logica è legata all’intuibile ragione per cui una data opera presentata alla valutazione dei Commissari potrebbe rivestire, in astratto, il massimo valore scientifico, ma non essere presa in considerazione ai fini dell’abilitazione in un dato settore perché eccentrica rispetto alle discipline in quest’ultimo ricomprese.
E’ evidente che, proprio per il carattere “trasversale” del settore 06N1, la motivazione avrebbe dovuto curare di spiegare le ragioni per cui i lavori del ricorrente non possano –per ipotesi- neppure essere ascritti al campo della medicina traslazionale, e rimangano ascritti al settore disciplinare legato al solo aspetto teorico, e non applicativo, della specifica disciplina
7. – In conclusione, il ricorso è fondato, e va accolto.
Ai sensi dell’art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la regola della soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe,
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/05/2017