TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 920

Data Documento: 2017-01-19
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale, non è configurarabile il vizio di disparità di trattamento, atteso che si tratta di una procedura abilitativa e non concorsuale, con un numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro.

Contenuto sentenza

N. 00920/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05644/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5644 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Iavarone, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. VTRFNC68E27F537X e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BRCSMN85E69H501V, con domicilio eletto presso lo studio MVL Avvocati Associati in Roma, via Panama, 58; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
ANVUR, Commissione di abilitazione, non costituite in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E1 “psicologia generale, psicobiologia e psicometria”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. S. [#OMISSIS#] e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Iavarone, medico specialista in neurologia e psichiatria, Dirigente medico UOC di neurologia presso l’Ospedale CTO-AORN di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E1 “psicologia generale, psicobiologia e psicometria”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 4 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrio.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la non pertinenza dei suoi studi con il settore concorsuale in esame, rilevata dalla Commissione di valutazione, era limitata alle pubblicazioni e non si estendeva pertanto ai titoli; che le tematiche trattate potevano considerarsi interdisciplinari, rispetto al settore concorsuale in argomento; che in ogni caso l’attività di docenza in psicobiologia e psicologia fisiologica afferiva al detto settore.
L’interessato inoltre ha sostenuto che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che anche i Commissari avevano svolto attività scientifica in materie relative ad altro settore ed in particolare in neuropsicologia clinica.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4365 del 2014 il Tribunale respingeva l’ordinanza cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva memoria l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 2 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto.
Invero, considerato che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, l’asserita pertinenza dei titoli al settore concorsuale in argomento potrebbe non essere sufficiente, ai fini del giudizio di idoneità, se viene rilevata, come nel caso di specie, la non pertinenza delle pubblicazioni al detto settore.
Va inoltre evidenziato che la valutazione – tipicamente tecnico-discrezionale – espressa sul punto dalla Commissione, all’unanimità dei suoi componenti e motivata, non appare all’evidenza irragionevole, tenuto conto che gli studi di psicologia clinica riscontrati dal predetto Organo, a mente del D.M. n.159 del 2012, afferiscono al settore concorsuale 11/E4 e non a quello in esame.
Occorre poi rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Giova in ultimo segnalare che nessuna rilevanza può assumere il fatto che i componenti della Commissione abbiano eventualmente svolto studi in materie relative anche ad altri settori concorsuali, se non viene contestato il loro possesso dei requisiti di qualificazione per far parte di detto Organo valutativo.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.5644/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 19/01/2017