Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultanto dunque preminenti ai suddetti fini il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5, del d.m. succitato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 923
Abilitazione scientifica nazionale–Valutazione quantitativa e qualitativa-Superamento mediane
N. 00923/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11708/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11708 del 2014, proposto da: Assunta Pelliccio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CNTLRD54R09F839S e [#OMISSIS#] Scittarelli C.F. SCTFNC82A30C034S, con domicilio eletto presso Salvatore [#OMISSIS#] in Roma, corso Trieste, 16;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Commissione di abilitazione, non costituite in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Argenziano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 08/E1 “disegno”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. Scittarelli e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Assunta Pelliccio, Ricercatore di disegno presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 08/E1 “disegno”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5 e dell’all.B del D.M. n.76 del 2012, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.1, commi 388, 394 della Legge n.228 del 2012, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, errore, carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento e violazione delle circolari dell’11 gennaio 2013 e n.12477 del 2013.
La ricorrente in particolare, premesso che trattasi di procedura di abilitazione per titoli e pubblicazioni, ha fatto presente che era stato considerato tra i titoli il Dottorato, ma non l’essere Ricercatore ed altri aspetti di rilievo del curriculum e che aveva ricevuto valutazioni positive anche sulle pubblicazioni.
L’interessata ha sostenuto inoltre che non era stato adeguatamente tenuto in conto il superamento di due “mediane” su tre e che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati.
Veniva in ultimo segnalato che i decreti di proroga del termine di conclusione dei lavori erano illegittimi; che la Legge n.240 del 2010 non consentiva al D.M. n.76 del 2012 di lasciare alla Commissione di valutazione la possibilità di fissare criteri in deroga rispetto a quelli individuati nello stesso D.M..
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
L’interessata presentava quindi istanza di prelievo ex art.71, comma 2 c.p.a..
Nella camera di consiglio del 2 novembre 2016, fissata per l’esame della suindicata istanza, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero va precisato in primo luogo che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012, nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Occorre ancora rilevare che la Commissione, secondo il combinato disposto degli artt.3, comma 3, 5, comma 1, 6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012, poteva discostarsi, esponendone le ragioni, dai criteri di valutazione fissati dallo stesso D.M. n.76 del 2012 e che inoltre i suddetti riferimenti normativi non appaiono in contrasto con la disciplina dettata nelle fonti sopraordinate ed in particolare con quanto previsto nell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010 e con gli artt.4, comma 1 e 8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011 (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.8302 del 2016).
Va altresì segnalato che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
E’ necessario ancora rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno va in ogni caso evidenziato che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte, tenuto conto che trattasi di procedura valutativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Nello specifico va richiamato il curriculum della ricorrente, che comprende tra i titoli una consistente attività di ricerca e di insegnamento (cfr. all.1 atti Amministrazione e all.2 al ricorso).
Va ancora rilevato che le pubblicazioni della stessa hanno ricevuto nel complesso valutazioni positive, siccome ritenute in prevalenza di livello qualitativo ora “buono” ora “accettabile”, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.1 atti Amministrazione e in ultimo TAR Lazio, III, n.10401 del 2016).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11708/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 19/01/2017