Per il conseguimento dell’idoneità alla seconda fascia di professore universitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, non risulta necessario che il candidato dimostri il raggiungimento di una risonanza internazionale dei propri studi, apparendo bastevole il riconoscimento degli stessi nel panorama nazionale della ricerca.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 933
Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 00933/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05753/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5753 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Aprea C.F. PRANTN55D02A662N, [#OMISSIS#] Palieri C.F. PLRMRC67H05A662S, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita’ degli Studi di Camerino, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pala, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/M2 “medicina legale e del lavoro”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. Palieri e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/M2 “medicina legale e del lavoro”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.97 Cost., degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5, 6, 7 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente di aver riportato giudizi per lo più positivi sia per i titoli che per le pubblicazioni, relative a medicina del lavoro; che i progetti di ricerca a cui partecipava erano quelli indicati nell’art.5, comma 4b del D.M. n.76 del 2012, con riferimento ai quali la Commissione di valutazione aveva operato in disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
L’interessato ha sostenuto inoltre che per l’idoneità alla seconda fascia occorreva il riconoscimento in ambito nazionale della propria attività scientifica di ricerca.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.4366 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza n.5359 del 2014 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memorie l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 2 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione, va precisato che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario evidenziare che il giudizio reso risulta viziato per le carenze dedotte (cfr. all.2 atti Amministrazione).
Nello specifico va rilevato che le pubblicazioni venivano valutate positivamente, giacchè ritenute di livello qualitativo almeno “accettabile”, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr., in ultimo, TAR Lazio, III, n.8143 del 2016), coerenti col settore scientifico disciplinare MED/44 “medicina del lavoro”, compreso nel settore concorsuale in argomento, ex all.A del D.M. n.159 del 2012, con significativo apporto individuale nei lavori in collaborazione e buon impatto nel complesso della sua produzione scientifica.
A ciò occorre aggiungere che il candidato annovera, tra i suoi titoli, lo svolgimento di una significativa attività di docenza a livello universitario e post-universitario e di partecipazione a progetti di ricerca (all.1 al ricorso).
Giova in ultimo rilevare che per il conseguimento dell’idoneità alla II fascia, ex art.5, comma 1 del D.M. n.76 del 2012, non risulta necessario il raggiungimento di una risonanza internazionale dei propri studi, apparendo bastevole il riconoscimento degli stessi nel panorama nazionale della ricerca (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11888 del 2015).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5753/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 19/01/2017