TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 781

Procedura valutativa di chiamata - incompatibilità commissario - valutazione dei titoli - violazione del PNA da parte del regolamento di Ateneo in punto di procedimento di formazione della commissione di valutazione

Data Documento: 2021-01-19
Area: Giurisprudenza
Massima

La predeterminazione dei criteri, ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell’ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa pertanto può stabilire il punteggio attribuibile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3855 del 27.6.2011) ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta (cfr. TAR per il Lazio, Sez. III n. 09419/2014 del 4.9.2014). L’esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità di questo giudice, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che l’esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, o errore di fatto.

L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI , 4/3/2015, n. 1057).

Il contrasto tra regolamento di ateneo e Piano Nazionale Anticorruzione in punto di formazione della commissione non comporta la necessaria disapplicazione del regolamento medesimo e l’illegittimità della nomina della commissione. Infatti l’art. 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 prevede che tale Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. La Sezione si è già recentemente espressa sul punto con la sentenza n. 106252020 depositata il 19 ottobre 2020, evidenziando che l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, alla luce della norma su richiamata, ha natura di atto di indirizzo e che lo stesso atto di indirizzo del Ministero avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione specifica che “Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari”.

Contenuto sentenza

N. 00781/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13907/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13907 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 20, come da procura in atti; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza in persona del Rettore pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E.[#OMISSIS#], 6, come da procura in atti; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Decreto Rettorale n. 2655 del 5-9-2019 ed ogni atto connesso e presupposto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 1512020 :
Decreto Rettorale n. 3260/2019 del 29-10-2019; nota del Direttore del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” prot. n. 2069/2019 del 4 novembre 2019; la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 321 del 22 ottobre 2019, recante l’approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento Management della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in qualità di professore di ruolo di I fascia; B) la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 24 settembre 2019 – non conosciuta –
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 4 novembre 2019 e depositato il successivo giorno 13, la professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il Decreto Rettorale n. 2655 del 5-9-2019 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 13/B4 – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia, nonché la nomina quale vincitrice della professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre ai connessi atti della procedura.
2. – Con il primo motivo, la ricorrente assume che la Commissione giudicatrice, invece che limitarsi a recepire pedissequamente i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis, avrebbe dovuto stabilire sottocriteri e pesi di valutazione al fine di evitare possibili [#OMISSIS#] di arbitrarietà di giudizio.
Secondo la complessa articolazione del motivo, se così avesse fatto, la Commissione avrebbe potuto scongiurare gli errori di valutazione comparativa tra i candidati e le incongruenze con i giudizi riportati dai medesimi in sede di abilitazione scientifica nazionale, che la ricorrente ritiene essere passaggio accademico precedente alla procedura comparativa per accedere ai posti di professori ordinari.
Tali errori e incongruenze, in particolare, si sarebbero verificati all’altezza delle seguenti voci di valutazione: 1) l’attività didattica universitaria; 2) criterio di valutazione individuale della produzione scientifica congruente con la declaratoria del sc-ssd, sotto i [#OMISSIS#] della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel bando; 3) contradditorietà, incongruenza e irragionevolezza delle valutazioni della commissione in sede di “upgrade” rispetto ai giudizi resi in sede di abilitazione scientifica nazionale circa la congruenza al settore scientifico disciplinare; 4) coerenza e rilevanza teorica e/o empirica della produzione scientifica rispetto al settore scientifico disciplinare di interesse e riferite differenze sostanziali tra le posizioni dei candidati in sede asn e le posizioni degli stessi [#OMISSIS#] procedura; 5) originalità, rigore metodologico e innovatività della produzione scientifica; 6) rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica del settore, di rilievo nazionale e/o internazionale; 7) continuità temporale delle pubblicazioni nel corso della carriera accademica espressamente previsto quale criterio comparativo dal bando; 8) organizzazione partecipazione quale relatore a convegni scientifici in Italia o all’[#OMISSIS#]; 9) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca; 10) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; 11) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 12) reviewing activity; 13) partecipazione a collegi di docenti o attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal ministero; 14) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma la sussistenza di una causa di incompatibilità tra il [#OMISSIS#] della commissione giudicatrice e la controinteressata [#OMISSIS#], in quanto essi sarebbero, rispettivamente, responsabile scientifico e socia fondatrice della [#OMISSIS#] società di start up facente capo all’Università “La Sapienza” di Roma (start up Sapienza, secondo la denominazione dell’art. 2 del relativo regolamento di Ateneo) innovativa da denominare “Innovation for Positive Finance s.r.l..(IPF)”, la cui costituzione era stata deliberata dal Consiglio di Dipartimento della Facoltà di Economia in data 25 febbraio 2009.
Ricorrerebbe, in particolare, una ipotesi di comunanza di interessi che trascenderebbe la tipica dinamica dei rapporti tra docente e allievo, evidenzierebbe “l’esistenza di cointeressenze, anche se non solo, di carattere economico”.
Con il terzo motivo, infine, la professoressa [#OMISSIS#] denunzia l’illegittimità del procedimento di formazione della commissione a causa della violazione del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC del 22 novembre 2017, pag. 64, punto 5.2.4, [#OMISSIS#] parte in cui che per l’individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio e che le commissioni per il reclutamento dei professori ordinari siano formate da almeno cinque membri di cui uno solo interno, secondo un sistema di “garanzie crescenti” in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche.
3. – Con ordinanza n. 8461/2019 il Collegio ha chiesto al Direttore Generale dell’Ateneo documentati circa il ruolo previsto dei “Responsabili Scientifici” della società di cui al secondo motivo di ricorso in punto di veste giuridica rivestita da costoro [#OMISSIS#] società e di attività che da essi dovrà essere svolta.
La relazione di chiarimenti depositata in giudizio dall’Ateneo in data 24 febbraio 2020 ha dato atto della circostanza che la “start up Sapienza” in questione non è stata costituita.
4. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 dicembre 2019 la ricorrente ha proposto le medesime censure di cui al ricorso principale avverso il Decreto Rettorale n. 3260/2019 del 29 ottobre 2019, recante la nomina della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con decorrenza 1° novembre 2019, a professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 13/B4 – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia.
La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto dei provvedimenti impugnati.
5. – L’Università ed i controinteressati si sono costituiti in giudizio chiedendo, con memoria, la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti (che non sarebbero stati notificati alla controinteressata [#OMISSIS#]), quella –conseguenziale- di improcedibilità del ricorso per mancata rituale impugnazione dell’atto conclusivo della procedura, nonché di infondatezza nel merito.
6. – A seguito dello scambio delle memorie e delle repliche di cui all’art. 73 c.p.a. il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza dell’11 novembre 2020.
DIRITTO
1. – Le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti sono infondate.
Diversamente da quanto sostenuto dalla controinteressata [#OMISSIS#], infatti, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato dal procuratore della ricorrente alla prima in data 20 dicembre 2019 mediante posta elettronica certificata: al relativo messaggio, infatti, risulta regolarmente allegato il ricorso per motivi aggiunti espressamente proposto contro il Decreto Rettorale n. 3260/2019 di nomina controinteressata a professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 13/B4 – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia, e non già il ricorso introduttivo.
La rituale impugnazione dell’atto conclusivo della procedura fa permanere l’interesse processuale alla definizione nel merito del ricorso introduttivo e dell’intera azione di annullamento.
2. – Nel merito il ricorso ed i motivi aggiunti –che, come detto, recano le medesime censure- non possono essere accolti.
2.1 – Il primo motivo di entrambi gli atti di impugnazione, innanzitutto, reca la ricostruzione come –nelle tesi difensive della ricorrente- la commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare, per ciascuna delle voci di valutazione, la carriera accademica e di studiosa della ricorrente, nonché le sue opere, anche in considerazione della mancanza di sotto-criteri e di pesi atti a limitare possibili [#OMISSIS#] di arbitrio.
Esso, poi, per talune di tali voci, tende a porre in risalto asserite differenze tra le valutazioni ottenute dagli studiosi partecipanti alla procedura in sede di abilitazione scientifica nazionale e quelle riportate nel concorso oggetto del presente giudizio.
Né la scelta di non addivenire alla determinazione di sub-criteri di valutazione, né le singole valutazioni comparative effettuate dalla commissione per ciascuna delle voci da considerare costituiscono materia sindacabile dal [#OMISSIS#] Amministrativo.
Come più volte affermato da questa Sezione, (ad esempio, fra tante, sentenza n.73652017), “…la predeterminazione dei criteri, ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell’ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa pertanto può stabilire il punteggio attribuibile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3855 del 27.6.2011) ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta (cfr. TAR per il Lazio, Sez. III n. 09419/2014 del 4.9.2014). L’esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità di questo [#OMISSIS#], impingendo nel merito dell’azione amministrativa, [#OMISSIS#] che l’esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, o errore di fatto “.
Unica censura di cui si rende possibile la delibazione nel merito è quella –sottolineata dalla parte ricorrente anche nelle memorie e in sede di discussione orale- per cui la commissione avrebbe illegittimamente proceduto a valutare l’attività didattica della controinteressata, in quanto quest’[#OMISSIS#] non avrebbe depositato, a corredo della sua domanda, alcun curriculum sul punto, per cui le relative notizie sarebbero state ottenute aliunde dalla commissione.
Tale profilo di doglianza è infondato.
[#OMISSIS#] atti del concorso, come depositati in giudizio dalle parti, in ordine alla attività didattica della professoressa [#OMISSIS#] si rinviene la seguente dichiarazione:
“Titolare (attualmente) dei corsi di “Economia degli Intermediari Finanziari” Sacoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, settore scientifico-disciplinare SECS- P/11”.
In punto di valutazione dell’attività didattica, dal verbale n. 1 e dalla relazione finale dei lavori della Commissione risulta che “La candidata dichiara attività didattica congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando”.
Tale affermazione risponde a quanto dichiarato dalla candidata [#OMISSIS#] sua domanda, e non emerge dagli atti che la Commissione ne abbia tratto conclusioni diverse ed ulteriori rispetto alla valutazione di congruità appena detta.
Ne segue il rigetto della censura.
2.2. – Il secondo motivo dei due atti di ricorso è infondato per assenza del presupposto di fatto su cui essi sono articolati, ossia la asserita cointeressenza fra la candidata vincitrice e il [#OMISSIS#] della Commissione per il ruolo da ciascuno di essi rivestito [#OMISSIS#] “start up Sapienza” da denominare “Innovation for Positive Finance s.r.l. (IPF”).
L’istruttoria condotta dal Collegio, infatti, ha evidenziato che tale società non è mai stata costituita, essendosi arrestata la relativa procedura di formazione al primo atto, ossia alla delibera del Dipartimento di riferimento, senza conoscere l’ulteriore seguito procedimentale previsto dalla regolamentazione di Ateneo (che prevede altri quattro passaggi), né, tanto meno, la stipulazione dell’atto costitutivo.
Sulla base di tali elementi di fatto non ricorre [#OMISSIS#] circostanza l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente, la quale, come già affermato dalla Sezione (sentenza n. 73652017), si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e [#OMISSIS#], ma condizionata da tale cointeressenza (si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI , 4/3/2015 , n. 1057).
2.3. – Neppure il terzo motivo, che postula la violazione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del regolamento di Ateneo in punto di procedimento di formazione della commissione di valutazione, può essere accolto.
La ricorrente, a questo fine, fa riferimento alla vincolatività della delibera ANAC del 22 novembre 2017, pag. 64, punto 5.2.4, [#OMISSIS#] parte in cui prevede il sorteggio dei membri che compongono la commissione ed il loro numero pari almeno a cinque.
Il Regolamento dell’Università resistente, invece, all’art 7.3, prevede che per le procedure valutative tutti i componenti la Commissione sono designati con delibera del Consiglio del Dipartimento.
Tale contrasto tra regolamento del Piano Nazionale Anticorruzione comporterebbe, secondo la ricorrente, la necessaria disapplicazione del regolamento medesimo e l’illegittimità della nomina della commissione.
Tale tesi non può trovare accoglimento.
Infatti l’art. 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 prevede che tale Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri [#OMISSIS#] triennali di prevenzione della corruzione.
La Sezione si è già recentemente espressa sul punto con la sentenza n. 106252020 depositata il 19 ottobre 2020, evidenziando che l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, alla luce della [#OMISSIS#] su richiamata, ha natura di atto di indirizzo e che lo stesso atto di indirizzo del Ministero avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione specifica che “Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari”.
3. – Il rigetto delle domande di annullamento comporta altresì il rigetto di quelle risarcitorie, posta l’assenza di un danno che presenti il requisito dell’ingiustizia.
4. – In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti [#OMISSIS#] respinti.
Le spese, attesa la peculiarità della questione, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 novembre 2020 in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/01/2021