L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2015, n. 7244 DA SISTEMARE
limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati
Data Documento: 2015-05-19
Area:
Giurisprudenza
Massima