L’art. 2, comma 1, d.m. 30 giugno 2014, n. 526, individua quali requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ne discende che il succitato d.m. risulta perfettamente aderente, sul punto, al dettame del sovraordinato art.19, comma 2, d.l. 12 settembre 2013, n. 104.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2015, n. 7245
Requisiti inserimento nelle graduatorie nazionali per attribuzione incarichi di insegnamento
N. 07245/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13000/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13000 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Fabbri, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Bisogno, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Bisogno in Roma, viale delle Milizie, 108;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, Conservatorio Statale di Musica “N. Paganini” di Genova, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tampalini, [#OMISSIS#] Segre;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello nonché le suddette graduatorie nazionali provvisorie, pubblicate il 6 ottobre 2014, nella parte di sua mancata inclusione nelle stesse,
dell’atto del 27 ottobre 2014, di esclusione definitiva dalle indicate graduatorie nazionali, del verbale del 22 ottobre 2014, impugnati con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e del Conservatorio Statale di Musica “N. Paganini” di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Fabbri, diplomato in chitarra classica, impugnava il D.M. n.526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello nonché le suddette graduatorie nazionali provvisorie, pubblicate il 6 ottobre 2014, nella parte di sua mancata inclusione nelle stesse, deducendo la violazione dell’art.10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.273, 485 del D.Lgs. n.297 del 1999, degli artt.3, 51, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, errore di fatto, manifeste illogicità ed irrazionalità, travisamento, disparità di trattamento.
L’interessato in particolare ha fatto presente che era mancata la comunicazione dell’esclusione dalla graduatoria con le relative motivazioni; che i Conservatori ben potevano chiamare, in assenza di personale di ruolo sufficiente per gli insegnamenti, personale con contratti di collaborazione da altre Istituzioni musicali; che il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo veniva riconosciuto ai fini giuridici ed economici come servizio di ruolo; che non potevano non essere considerati i periodi di insegnamento in corsi di base o preaccademici; che non erano stati conteggiati i titoli del ricorrente, quali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per corsi preaccademici; che in ogni caso vi era stato l’insegnamento in corsi accademici per tre anni; che non era stato considerato il raggiungimento di punti 25, per titoli di servizio, per i concorsi presso i Conservatori di Cosenza e di Vibo Valentia.
Con atto del 27 ottobre 2014 l’interessato veniva definitivamente escluso dalle graduatorie nazionali in esame, per difetto del requisito dei tre anni accademici di insegnamento, ex art.2 del D.M. n.526 del 2014, avendo lo stesso insegnato, come emerso dal verbale del 22 ottobre 2014, in corsi di base e preaccademici ed a livello accademico, solo in via di supplenza, negli anni 2013/2014 e 2007/2008, rispettivamente ad Andria per 215 giorni e a Terni per 17 giorni.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Conservatorio “Paganini” di Genova si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Il ricorrente impugnava con motivi aggiunti la suddetta esclusione ed il relativo verbale, censurandoli per violazione della Legge n.128 del 2013, dell’art.11, comma 14 della Legge n.124 del 1999, dell’art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013) nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento, della disparità di trattamento, dell’errore.
L’interessato nello specifico ha sostenuto che, a differenza di quanto previsto dal legislatore, il D.M. n.526 del 2014 aveva fissato criteri diversi ai fini del computo dell’anno accademico di insegnamento per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (125 ore minime), rispetto ai contratti a tempo determinato (180 giorni oppure servizio continuativo dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale); che i requisiti per l’insegnamento ed i programmi non si differenziavano tra i corsi preaccademici e accademici; che in definitiva illegittimamente coloro che avevano prestato servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non potevano far valere i periodi di insegnamento in corsi preaccademici a differenza dei docenti con contratto a tempo determinato.
Con ordinanza n.6560 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza per una trattazione nel merito del giudizio, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria l’Amministrazione deduceva l’infondatezza nel merito delle impugnative.
Nell’udienza dell’11 marzo 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo, in relazione alla censura di ordine procedimentale, che, con atti del 22 ottobre 2014 e 27 ottobre 2014, impugnati del resto con motivi aggiunti, venivano comunicate all’interessato sia l’esclusione dalla graduatoria che le ragioni a corredo della stessa (cfr. all.1, 2 ai motivi aggiunti); nel merito che, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, è richiesto, ex art.19, comma 2 del D.L. n.104 del 2013 (conv. in Legge n.128 del 2013), oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto, anche l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; che del pari nel cennato D.M. n.526 del 2014, all’art.2, comma 1, è previsto la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto e l’aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. all.1 al ricorso); in fatto che il ricorrente, maestro in chitarra classica, ha insegnato in corsi di livello accademico solo negli anni 2013/2014 e 2007/2008, rispettivamente ad Andria per 215 giorni e a Terni per 17 giorni (cfr. verbale del 22 ottobre, all.1 ai motivi aggiunti).
Ne discende da un lato che il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa; dall’altro che il ricorrente non poteva essere inserito nelle graduatorie nazionali in argomento per difetto del terzo requisito ovvero per non aver maturato i tre anni di insegnamento in corsi accademici – a nulla rilevando i requisiti di accesso alla docenza ed i programmi da svolgere – e non per il criterio di computo dell’anno accademico di insegnamento, differente a seconda delle diverse tipologie contrattuali, ex art.2, commi 2 e 3 del predetto decreto (cfr. TAR Lazio, III, nn.6279, 6282, 6284, 6285 del 2015).
Giova in ultimo rilevare l’inconferenza del richiamo a procedure concorsuali, di altra natura.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.13000/2014 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)