Per giurisprudenza costante, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 5983
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale
N. 05983/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04064/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4064 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Fornari, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Casella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San [#OMISSIS#],61;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ANVUR, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Romagnoli, [#OMISSIS#] Scaldaferri, [#OMISSIS#] Lamacchia non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (ASN SC 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi – anno 2012) – risarcimento danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. Casella in sostituzione dell’Avv. E. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71-bis del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che il ricorso ed i motivi aggiunti non risultano fondati posto che i giudizi elaborati dalla Commissione, tutti negativi, non sono espressione di manifesta irragionevolezza;
– che il giudizio di non idoneità, anche a fronte del superamento di una mediana sulle tre di riferimento, risulta comunque sorretto da adeguata motivazione in quanto i titoli e le pubblicazioni dell’interessata non sono risultati tali da far ritenere raggiunta la maturità scientifica necessaria per rivestire il ruolo di professore di seconda fascia;
– che, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581);
– che – ancora – il giudizio della commissione giudicatrice nelle valutazioni della specie, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo. E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, n.5608/2006);
– che, altresì, non è condivisibile la prospettazione di parte ricorrente nella parte in cui censura le scelte discrezionali dell’amministrazione (come quella di accorpare più SSD nello stesso settore concorsuale 10/C1) anche perché le stesse non risultano inficiate da una irragionevolezza ed una illogicità talmente manifeste da far dubitare della legittimità di una tale scelta;
– che, quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento delle operazioni di che trattasi e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, sez. III, n.9403 del 2014 e n.11500 del 2014);
– che, quanto alla composizione della Commissione giudicatrice, l’organo risulta composto da un esperto del settore di riferimento dell’interessato (L-ART/ 07) (il Prof. Della Seta), per cui non si ravvisa la necessità di ricorrere ad un esperto esterno per acquisire un parere pro veritate;
– che i criteri stabiliti dalla commissione non risultano in contrasto con la disciplina di settore;
– che la specificazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione non si rivela irragionevole nella misura in cui è peraltro consentita dall’art. 3, comma 3, del DM 76/2012;
– che la qualificazione dei commissari rispetta altresì la previsione contenuta nell’art. 8, comma 7, del DM 76/2012;
– che, a tal riguardo non risulta illogica la scelta di individuare i commissari facendo riferimento al sistema delle mediane, considerato altresì che i componenti dell’organo collegiale rivestono la qualifica di professori ordinari acquisita all’esito di un concorso pubblico;
– che il ricorso ed i motivi aggiunti possono quindi essere respinti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in ragione della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/05/2017