TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 5984

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2017-05-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Per giurisprudenza costante, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581);

Contenuto sentenza

N. 05984/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04206/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4206 del 2014, proposto da: 
Oscar Iarussi, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II N. 18; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, Università degli Studi di Macerata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 “teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi” (anno 2012).
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 3363/2014;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. F. E. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71 bis del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che il ricorso non risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione non sono espressione di manifesta irragionevolezza;
– che il giudizio di non idoneità, anche a fronte del superamento di due mediane sulle tre di riferimento, risulta comunque sorretto da adeguata motivazione in quanto i titoli e le pubblicazioni dell’interessato non sono risultati tali da far ritenere raggiunta la maturità scientifica necessaria per rivestire il ruolo di professore di seconda fascia (in particolare, per quanto riguarda il giudizio sul taglio più divulgativo che propriamente scientifico dei lavori, reso in modo unanimemente negativo);
– che gli indici correlati alle mediane, a carattere quantitativo, non sono, dunque, decisivi e, comunque, il giudizio della commissione risulta analiticamente motivato nella parte in cui, in particolare, pone in risalto – come detto – il carattere più divulgativo che prettamente scientifico della produzione scientifica del ricorrente, in contrasto quindi con i criteri elaborati sul punto dall’organismo di valutazione;
– che, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581);
– che – ancora – il giudizio della commissione giudicatrice nelle valutazioni della specie, essendo essenzialmente un ” giudizio qualitativo ” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo. E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, n.5608/2006);
– che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 19/05/2017