Rigetto del ricorso in quanto le scelte discrezionali della amministrazione non risultano inficiate da una irragionevolezza ed una illogicità talmente manifeste da far dubitare della legittimità di una tale scelta.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 5986
Abilitazione scientifica nazionale-Motivazione valutazione-Rigetto ricorso
N. 05986/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04059/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4059 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Cavallini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San [#OMISSIS#],61;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Scaldaferri non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia (ASN SC 10/C1 teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi – anno 2012) – risarcimento danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. L. Casella, in sostituzione dell’Avv. E. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 71-bis del CPA per procedere all’esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite;
– che il ricorso ed i motivi aggiunti, ad avviso del Collegio, non possono trovare accoglimento in ragione del fatto che il ricorrente non risulta aver superato alcuna delle mediane di riferimento né il curriculum del candidato evidenzia profili di eccellenza tali da giustificare l’attribuzione dell’abilitazione richiesta (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 11437/2015);
– che, con riferimento alla mancata considerazione della monografia ai fini del calcolo delle mediane, non risulta smentito che il CINECA si sia basato sulle informazioni fornite dal ricorrente;
– che, ancora, in ordine al presunto mancato calcolo della pubblicazione su rivista di classe A, la stessa è stata ritenuta non afferente al settore concorsuale di riferimento e dunque senza alcun rilievo ai fini del calcolo degli indicatori;
– che peraltro, anche computando la predetta pubblicazione, il ricorrente non avrebbe comunque superato la relativa mediana;
– che, in ogni caso, in disparte la censura relativa alla valutazione delle mediane, tanto nel giudizio collegiale quanto nei cinque giudizi individuali negativi, ha avuto un peso determinante la ravvisata “scarsa originalità” delle pubblicazioni e la mancanza di caratteri di eccezionalità tali da giustificare una deroga al mancato superamento dei valori di riferimento;
– che non si evidenzia mancanza di congruità nella motivazione del giudizio collegiale, dal quale risulta che la commissione ha analiticamente valutato i titoli e le pubblicazioni scientifiche del ricorrente;
– che, altresì, non è condivisibile la prospettazione di parte ricorrente nella parte in cui censura le scelte discrezionali dell’amministrazione (come quella di accorpare più SSD nello stesso settore concorsuale 10/C1) anche perché le stesse non risultano inficiate da una irragionevolezza ed una illogicità talmente manifeste da far dubitare della legittimità di una tale scelta;
– che, per quanto riguarda il SSD di appartenenza della ricorrente (L-ART/07), le competenze richieste nell’ambito della commissione risultano garantite dalla presenza del Prof. Della Seta;
– che non risulta che il Prof. Cavallini abbia superato la selezione avviata dall’Università di Teramo né, in quest’ottica, sussistono evidenti contraddizioni tra i giudizi resi nelle due procedure dal predetto Prof. Della Seta;
– che, altresì, la qualificazione dei commissari rispetta altresì la previsione contenuta nell’art. 8, comma 7, del DM 76/2012;
– che, in ragione di quanto sopra, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente, che si liquidano te in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/05/2017