Improcedibilità del ricorso avendo ottenuto l’abilitazione richiesta nella tornata successiva
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 5993
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione-Improcedibilità del ricorso
N. 05993/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04657/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Mulè, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/D1 Fisiologia (anno 2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udita, ai preliminari, l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in prossimità della trattazione della causa in udienza pubblica, la ricorrente, con atto depositato in data 10 aprile 2017, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia, avendo la stessa ottenuto l’abilitazione richiesta in una tornata successiva;
– che, in ragione di quanto sopra e come richiesto dall’interessata, il Collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
– che stimasi, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, in ragione dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/05/2017