In materia di abilitazione scientifica nazionale, l’accoglimento dell’impugnativa non implica immediato perseguimento del bene della vita, ma solo riesame della posizione del ricorrente ad opera di una diversa Commissione, le cui decisioni sono autonome e discrezionali, con effetto, pertanto, non retroattivo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 novembre 2018, n. 11173
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione
N. 11173/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05246/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2017, proposto da
Lorys Castelli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Conte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 99;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa adozione della misura cautelare più idonea, della valutazione conseguita all’esito della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore universitario di prima fascia (settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica), pubblicata in data 28 marzo 2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali tutti della Commissione giudicatrice e – ove occorra ed in parte qua – del regolamento di cui al decreto 7 giugno 2016 n. 120 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. M. G. Vivinetti in sostituzione dell’Avv. I. Conte e il Procuratore dello Stato M. De [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata all’unanimità per il settore disciplinare 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica – I^ fascia, nonostante il possesso degli almeno tre titoli, tra quelli scelti dalla Commissione, ed il superamento dei tre valori-soglia.
Col ricorso in esame (n. 5246, notificato il 22 maggio 2017 e depositato il 7 giugno 2017) la valutazione negativa in questione era contestata per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, tra cui contraddittorietà dei giudizi individuali e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.
In data 25 ottobre 2018, tuttavia, è stata depositata certificazione, attestante il conferimento al prof. Castelli dell’abilitazione di prima fascia di cui trattasi, per il settore di riferimento.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione per rilevarne l’improcedibilità: è appena il caso di ricordare, infatti, che l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della domanda giudiziale, sia al momento della valutazione della stessa per la decisione di merito. In materia di abilitazione scientifica nazionale, d’altra parte, anche l’accoglimento dell’impugnativa non implica immediato perseguimento del bene della vita, ma solo riesame della posizione del ricorrente ad opera di una diversa Commissione, le cui decisioni sono autonome e discrezionali, con effetto, pertanto, non retroattivo. E’ quindi evidente che – una volta conseguita l’abilitazione, in una successiva fase concorsuale – non possa più ravvisarsi alcun interesse alla rivalutazione del ricorrente, finalizzata al perseguimento di una posizione ormai acquisita.
Il Collegio ravvisa pertanto i presupposti per dichiarare l’impugnativa improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte, in ogni caso, il Collegio stesso ritiene che le spese giudiziali possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/11/2018