TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 1357

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione

Data Documento: 2018-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 16, comma 3, lett. h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  prevede testualmente “l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”; poiché la suddetta norma primaria richiama espressamente e integralmente la “valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7”, essa non può che comprendere anche la “la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori” e non può concentrarsi sulla sola verifica dell’attività di ricerca che costituisce soltanto una componente della valutazione complessiva riservata ai professori universitari, anche ai fini della partecipazione alle commissioni scientifiche nazionali.

Contenuto sentenza

N. 01357/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04180/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4180 del 2017, proposto da: 
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Acconcia, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Dott. Schiariti [#OMISSIS#] Salvatore non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 31.03.2017;
– per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi della ricorrente ivi compresa la “Relazione Riassuntiva” (verbale n. 10 del 30/03/2017) redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati e, quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della ricorrente;
– per quanto di interesse del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016, del D.D. MIUR n. 120 del 7.6.2016 e del Decreto direttoriale n. 1531/2016, con il quale è stata bandita la selezione dei Commissari;
– per quanto di interesse del D.M. n. 602 del 29 luglio 2016 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120”;
– per quanto di interesse del Decreto Direttoriale n. 2536 del 31.10.2016 di nomina della Commissione del settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate;
– per quanto di interesse del D.D. MIUR n. 1532/2016 di indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il giorno 3 maggio 2017 e depositato il successivo 10 maggio, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Acconcia impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati esponendo in fatto quanto segue:
– la ricorrente partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il conseguimento della docenza universitaria di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Applicate;
– sulla base delle pubblicazioni al suo attivo e delle citazioni conseguite, la stessa raggiungeva e, in altri casi, superava tutte e tre le soglie quantitative fissate dall’ANVUR, con 9/9 lavori pubblicati; 225/175 citazioni; un indice H-Hirsch pari a 8 (superiore al valore-soglia di 7);
– nonostante ciò e nonostante il possesso di vari titoli didattici e di servizio (vedi pagg. 3-5- ric.) la dott.ssa Acconcia veniva valutata non idonea al conseguimento dell’abilitazione richiesta, dalla Commissione giudicatrice la quale, all’unanimità, esprimeva il seguente giudizio collegiale: “La candidata è Ricercatrice universitaria dal 2002 nell’Università degli Studi La Sapienza di Roma nel SSD MED/11. L’attività di ricerca è svolta prevalentemente in campo cardiologico e la candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, raggiunge le tre soglie negli indicatori ANVUR (lavori pubblicati 9/9; citazioni 225/175; H-index 8/7). La candidata presenta 9 lavori ai fini della valutazione. L’ attività scientifica e di ricerca è di discreto livello per collocazione editoriale ed il contributo della candidata nei lavori in collaborazione è limitato. La candidata non risulta in possesso di un numero sufficiente di titoli nei criteri individuati e definiti dalla commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R 95/2016. L’attività di ricerca è prevalentemente incentrata ad argomenti di cardiologia focalizzata su studi di assistenza meccanica sul paziente ad altissimo rischio di eventi cardiovascolari con qualche risvolto traslazionale, non sufficientemente congruente con il settore concorsuale 06/N1. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico e curriculare della candidata, la Commissione all’unanimità ritiene che la stessa presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca rispetto alle tematiche scientifiche affrontate, per il settore concorsuale 06/N1. Conseguentemente si ritiene che la candidata non possieda attualmente la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di seconda fascia, nello stesso settore”.
2. – Avverso il suddetto giudizio negativo e gli ulteriori atti in epigrafe indicati e, in particolare, il Decreto Direttoriale MIUR n. 2536 del 31.10.2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il settore “de quo”, la ricorrente articolava i seguenti motivi di impugnazione:
I. Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal d.P.R. n. 95 del 2016 e dal D.M. n. 120/2016 e dal Decreto Direttoriale n. 1531 del 2016 per violazione a falsa applicazione della legge n. 20 del 2012; illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal D.M. n. 602 del 29.7.2016 per violazione del d.P.R. n. 96 del 2016 e del D.M. n. 120 del 2016; vizio di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche; illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità dei decreti di nomina dei commissari, dei provvedimenti di formazione delle liste dei commissari sorteggiabili e delle liste di sorteggio: le censure della ricorrente, in estrema sintesi, si appuntano sulle modalità di formazione dell’organo collegiale chiamato a valutare i candidati, la costituzione del quale sarebbe “ab origine” illegittima per violazione dell’art. 3, lett. h) della Legge n. 240 del 2010, a mente del quale è ammessa “…l’inclusione nelle liste (degli aspiranti commissari, ndr.) dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; ……..”; detta valutazione positiva ex art. 6, comma 7, Legge n. 240 del 2010, ad avviso di parte ricorrente, spetta in via esclusiva all’Università di appartenenza del docente la quale, prima della valutazione, deve definire, con apposito regolamento di ateneo, “le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori”, prevedendo altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca (vedi art. 6, comma 7, Legge n. 240 del 2010). Lo stesso art. 6, comma 7 cit., prevede altresì che “Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8” e che “in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”; nella specie non è stata acquisita la valutazione positiva da parte dell’Università di appartenenza rispetto ai singoli commissari e, a monte, i regolamenti attuativi (d.P.R. n. 95 del 2016 e D.M. n. 120 del 2016) hanno del tutto illegittimamente (perché a ciò non autorizzati dalla legge) affidato all’ANVUR il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, ignorando la previsione normativa primaria sopra menzionata (art. 6, comma 7, Legge 240 cit.) che, invece, conferiva tale competenza esclusivamente alle singole Università, chiamate, in primo luogo, ad adottare i regolamenti per “…la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori” e, quindi, ad esprimere la valutazione; sotto altro profilo l’art. 16 della legge 240 del 2010 sarebbe anche violato dal d.P.R. n. 95/2016 (art. 6, comma 5) e dal D.M. n. 120/2016 (art. 8), laddove prevedono che la qualificazione scientifica necessaria per far parte delle Commissioni ASN sia comprovata sulla sola base dell’appartenenza dell’aspirante commissario al ruolo dei professori ordinari e del raggiungimento dei valori-soglia di produttività scientifica come valorizzati dall’ANVUR quando, al contrario, l’art. 16, comma 3, lett. h) della legge istitutiva dell’abilitazione scientifica nazionale prevede il possesso di un curriculum coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del comma citato, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; quest’ultima norma, ad avviso del ricorrente, imponeva anche per gli aspiranti una valutazione motivata di titoli e pubblicazioni e precludeva al MIUR la possibilità di inserire automaticamente, nelle apposite liste degli aspiranti commissari, dei docenti, per il solo fatto di essere in regola con gli indicatori ANVUR;
II. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 comma 2, 6 del D.M. n. 120/2016; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla Commissione per il settore concorsuale N1 con verbale n. 1 del 10/11/2016 per la valutazione dei titoli per l’attribuzione dell’Abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta: ad avviso della ricorrente la Commissione avrebbe violato gli stessi criteri a cui si era auto-vincolata nella selezione delle otto tipologie di titoli (diversi dalle pubblicazioni) ritenuti rilevanti ed ha conseguentemente errato nel non riconoscere alla ricorrente, nonostante la loro pertinenza: l’organizzazione e la partecipazione a convegni scientifici, che pure la ricorrente ritiene di avere dimostrato; la direzione o partecipazione a gruppi di ricerca di livello internazionale o almeno nazionale; le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca;
III.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla Commissione per il settore concorsuale 06/N1 con verbale n. 1 del 10/11/2016 per la valutazione delle pubblicazioni per l’attribuzione dell’Abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta: fermo restando che la ricorrente ha superato tutti e tre gli indicatori richiesti, la medesima sostiene che la Commissione avrebbe dovuto esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni dell’inidoneità all’abilitazione; viceversa, secondo quanto puntualmente allegato dalla ricorrente, in tutti i giudizi individuali dei commissari vi sarebbero contraddizioni e insufficienze nella formulazione della motivazione la quale risulta contraddittoria e, in ogni caso, carente;
IV. Illegittimità derivata del D.P.R. n. 95/2016, art. 3, comma 4, dall’illegittimità costituzionale della Legge 30.12.2010 n. 240, art. 16, lettera m), per violazione degli artt. 3, 33 (commi 1-6), 34 (commi 3-4), 51, 54 (comma 2), 97 e 98 Cost.: parte ricorrente sostiene che: l’art. 16, lett. m) della L. n. 240/2010 contempla “la preclusione, nel caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda” (e nello stesso senso cfr. art. 3, comma 4, D.P.R. n. 95/2016); pertanto, il candidato che non viene dichiarato idoneo nella procedura di abilitazione del 2016/2017 per la seconda fascia, non potrà partecipare alla selezione per il 2017/2018, né per la prima né per la seconda fascia, a nulla rilevando che eventualmente abbia portato a compimento ricerche e pubblicazioni nel periodo intermedio; in sostanza, un candidato dichiarato non idoneo potrà partecipare ad una nuova selezione, soltanto tra due/tre anni; oltre alla preclusione immotivata, illogica e irragionevole di poter partecipare ad una nuova procedura selettiva non prima di due anni, il candidato che potrà presentare la domanda per l’abilitazione nell’anno 2017/2018, non potrà far valere le pubblicazioni antecedenti al mese di ottobre 2012 (si considerano solo quelle dell’ultimo decennio), che dovranno ritenersi del tutto vanificate; tali disposizioni si manifestano, quindi, irragionevolmente “punitive” nei confronti di studiosi che hanno prodotto lavori scientifici di rilievo e che in molti casi hanno avuto soltanto la sfortuna di incontrare una commissione ostile; la disposizione di cui all’art. 16 della L. 240/10, pertanto, si pone in contrasto con diritti fondamentali costituzionalmente garantiti a partecipare a selezioni pubbliche.
3. – Si è costituto per resistere il ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, il quale chiede il rigetto del ricorso evidenziando in particolare, in punto di fatto, che: in attuazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, l’ANVUR con delibera n. 132 del 2016 ha fissato i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, prevedendo in particolare che per la partecipazione alle commissioni nazionali è necessario che il docente abbia pubblicato almeno tre prodotti scientifici indicizzati su WoS o su Scopus; sulla base di tale criterio tutti e cinque i componenti della Commissione giudicatrice del settore concorsuale in oggetto hanno ottenuto, in realtà, una valutazione favorevole dalle Università da cui dipendono.
4. – In esito alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, la Sezione, avendo apprezzato sul piano del “fumus” le censure articolate nel primo motivo, con ordinanza ex art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la pubblica udienza di merito, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale ove si illustrano ulteriormente le ragioni di fondatezza del gravame.
5. – Alla pubblica udienza del 22 novembre 2017, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6. – E’ fondato, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso limitatamente alla parte in cui la dott.ssa Acconcia lamenta la mancata acquisizione della valutazione positiva ex art. 6, comma 7, legge 240 del 2010, da parte delle Università di appartenenza dei singoli commissari e, a monte, impugna i regolamenti attuativi (d.P.R. n. 95 del 2016 e D.M. n. 120 del 2016) che, a ciò non autorizzati dalla legge, hanno affidato all’ANVUR il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, ignorando la previsione normativa primaria sopra menzionata (art. 6, comma 7, Legge 240 cit.) che, invece, conferiva tale competenza esclusivamente alle singole Università.
Si deve in effetti partire dalla previsione di cui all’art. 16, comma 3, lett. h) Legge 240 del 2010, secondo cui “i regolamenti di cui al comma 2 prevedono…” (il che significa “devono prevedere”) “….l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; ……..”.
L’art. 6, comma 7, della legge n. 240 cit. prevede testualmente che: “7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.” Il successivo comma 8 delle legge [#OMISSIS#] prevede poi che “8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.”.
Tuttavia il regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 – dopo avere ribadito che, in via ordinaria, gli aspiranti commissari debbono attestare nella loro domanda di inserimento nell’apposita lista il possesso della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge – prevede all’art. 9, comma 2, una deroga transitoria al necessario possesso del suddetto requisito, stabilendo che la dimostrazione della positiva valutazione rilasciata all’aspirante commissario da parte dell’Ateneo di apparenza, non è richiesta per la candidatura a componente delle commissioni ASN per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dello stesso d.P.R..
La disposizione derogatoria suddetta è espressamente richiamata dall’art. 8, comma 2, lett. c) del D.M. n. 120 del 2016 che si occupa della definizione dei requisiti prescritti per entrare a far parte di una Commissione ASN.
7. – Il predetto art. 9, comma 2, del Regolamento riproduce in sostanza la medesima deroga inizialmente introdotta dall’art. 8, comma 8, D.M. n. 76/2012, il quale, in contrasto con la disciplina dettata dalle fonti sovraordinate (sia l’art. 16, comma 3, lett. h) della legge n. 240/2010, sia l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n 222/2011), aveva stabilito che, in sede di prima applicazione (tornata 2012 delle abilitazioni scientifiche nazionali), si poteva prescindere dalla positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Detta disposizione è stata a suo tempo censurata ed annullata dal Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 1.9.2016, n. 3788) con argomenti che sono certamente pertinenti anche all’art. 9, comma 2, del nuovo regolamento ASN di cui al d.P.R. n. 95/2016 il quale riproduce la medesima deroga (non autorizzata) alla normativa primaria, argomenti che, se possibile, appaiono ancor più forti oggi in ragione del fatto che, nonostante l’avvio delle procedure ASN risalga all’ormai lontano 2012, gli Atenei non hanno ancora provveduto a fissare i criteri di valutazione delle attività didattiche e di assistenza a cui sono tenuti i docenti universitari rendendo di fatto impossibile la valutazione imposta ai sensi dell’art. 6, comma 7, legge n. 240/2010.
8. – In conformità a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel menzionato precedente, il regolamento adottato non era abilitato a derogare alla disposizione primaria che tale valutazione imponeva (ed impone), atteso che:
– la norma regolamentare in esame è illegittima, perché il regolamento ministeriale, in assenza di una “autorizzazione legislativa” non poteva esonerare o prescindere, nemmeno in via transitoria, dalla “positiva valutazione”;
– la norma di cui all’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 95 del 2016 (al pari del previgente e contenutisticamente coincidente art. 8, comma 8, D.M. n. 76 del 2012) contiene “un precetto non autorizzato dalle fonti sovraordinate. Queste, infatti, non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame (Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2016, n. 3788). Del resto, la legge n. 240 del 2010 nell’ indicare le modalità applicative dei suoi precetti non attribuisce al decreto ministeriale compiti attuativi afferenti ai criteri relativi alla commissione” (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 581);
– l’illegittimità della norma del regolamento ministeriale incide, nel caso concreto, sulla stessa legittimità della composizione della Commissione giudicatrice, in quanto, sebbene il MIUR abbia allegato di avere acquisito le valutazioni positive dei diversi Atenei di appartenenza dei commissari, basate sui criteri stabiliti dalla delibera ANVUR n. 132 del 2016, ha anche ammesso che detta delibera e le valutazioni che la applicano attengono esclusivamente alla verifica dei risultati dell’attività di ricerca conseguiti da ciascun docente, ma non toccano in alcun modo le attività didattiche e di servizio che gli stessi docenti universitari sono tenuti a garantire alla luce di quanto prevedono il comma 2, dell’art. 6 della legge. cit. (secondo cui “2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito”) ed il comma 7 del medesimo articolo (che, come sopra osservato, impone agli atenei di disciplinare con propri regolamenti “le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori….” e prevede la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori);
– l’art. 16, comma 3, lett. h), della legge L. 30/12/2010, n. 240 prevede testualmente “l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”; poiché la suddetta norma primaria richiama espressamente e integralmente la “valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7”, essa non può che comprendere anche la “la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori” e non può concentrarsi sulla sola verifica dell’attività di ricerca che costituisce soltanto una componente della valutazione complessiva riservata ai professori universitari, anche ai fini della partecipazione alle commissioni scientifiche nazionali per cui è causa;
– come dedotto da parte ricorrente l’assenza dei regolamenti universitari in materia, chiamati a fissare i criteri di valutazione, e l’omesso riferimento a criteri e ai regolamenti stessi nelle motivazioni delle attestazioni di positiva valutazione dei docenti da parte delle Università viziano le attestazioni stesse.
9. – Ne discende la fondatezza del primo motivo di gravame, il quale, investendo radicalmente la legittimità della composizione della Commissione, determina l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione.
L’accoglimento del motivo, stante la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica, determina, inoltre, anche alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 aprile 2015, n. 5, l’assorbimento delle ulteriori censure proposte.
10. – Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame della candidata, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
11. – La parziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva;
– dichiara compensate integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/02/2018