TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 luglio 2013, n. 6539

Procedura di revisione classificazione Riviste fascia A-ANVUR-Non considerazione parere positivo Società scientifica di riferimento-Illegittimità

Data Documento: 2013-07-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di revisione della classificazione delle riviste di fascia A, è annullabile, per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria, il giudizio dell’ANVUR concernente il mancato riconoscimento della rivista della prima fascia di merito,  laddove quest’ultima non abbia tenuto conto del parere positivo reso dalla società scientifica di riferimento.

Contenuto sentenza

N. 06539/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10203/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10203 del 2012, proposto da: 
Mediterranea – Ricerche Storiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, Orazio Cancilia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Portuense, 104; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– dei provvedimenti relativi alle modalità di accertamento della qualificazione dei componenti le commissioni per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari (delibera n. 55 del 3 luglio 2012).
– del D.M. 7 giugno 2012 n. 76;
– del decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012;
– della delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR 21 giugno 2012 n. 50;
– del decreto MIUR 27 giugno 2012 n. 181;
– del decreto MIUR 20 luglio 2012 n. 222.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
I ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, la valutazione operata dall’ANVUR (in particolare, dal gruppo di lavoro dell’area CUN 11 – riviste e libri scientifici, per le procedure per l’abilitazione scientifica nazionale nei settori non bibliometrici) pubblicata sul sito internet in data 6 settembre 2012, in esito alla quale la pubblicazione “Mediterranea – ricerche storiche” è stata esclusa dall’elenco delle riviste di classe “A” di cui alla classificazione contenuta nell’allegato B del D.M. n. 76 del 2012 (ovvero quelle riviste, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali).
Avverso tale valutazione, i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare, espongono quanto segue:
– non è stato preso in considerazione il parere favorevole all’inserimento della “Mediterranea – ricerche storiche” nell’elenco di classe “A” formulato il 9 luglio 2012 (e ribadito poi il successivo 20 luglio) dalla società scientifica SISEM (Società italiana per la storia dell’età moderna);
– non è stato valutato il carattere internazionale e scientifico della rivista, come attestato da una serie di parametri come la composizione del Comitato scientifico, la collaborazione di studiosi europei, la pubblicazione di articoli redatti nelle principali lingue europee e la sua ampia diffusione;
– nel gruppo di lavoro che ha valutato la rivista di che trattasi sussistono situazioni di conflitto di interessi, come si ricava dal fatto che alcuni membri risultano avere rapporti con riviste concorrenti, invero inserite nell’elenco di quelle ricomprese in classe “A”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Le censure dedotte dai ricorrenti risultano basate sulle seguenti ragioni:
– ai fini della classificazione delle riviste dei settori non bibliometrici nelle tre diverse classi di merito (“A”, “B” e “C”) secondo la definizione dettata dall’allegato B del D.M. n. 76 del 2012, l’ANVUR, con delibera n. 50 del 21 giugno 2012, ha previsto che l’istruttoria fosse condotta da gruppi di lavoro formati da esperti appartenenti alle varie aree scientifiche e che, a tali fini (istruttori), fosse acquisito il parere delle principali società scientifiche nazionali le quali avrebbero dovuto esprimersi entro l’8 luglio 2012 (cfr artt. 11 e 12 della citata delibera n. 50/2012). L’ANVUR, con la stessa delibera n. 50/2012, ha altresì previsto che, una volta acquisiti i pareri delle principali società scientifiche nazionali sulle riviste da inserire in classe “A”, il gruppo di lavoro avrebbe potuto acquisire ulteriori pareri da parte dei GEV (gruppi di esperti di valutazione della qualità della ricerca – VQR) e di altri esperti anche stranieri;
– come risulta dalla relazione finale del gruppo di lavoro dell’area CUN 11 (comprendente anche le riviste di Storia), uno dei parametri preso in considerazione per la classificazione delle riviste è stata la “unanimità o chiara prevalenza di pareri favorevoli” espressi dalle competenti società scientifiche (unitamente ad altri criteri come il confronto dei suddetti pareri con la classificazione operata dal GEV di area 11 ed il riferimento, ove necessario, a classificazioni effettuate da altri organismi di valutazione internazionale);
– con riferimento alla pubblicazione “Mediterranea – ricerche storiche”, non risulta smentito che, nel mese di luglio 2012, è stato acquisito il parere favorevole della società scientifica SISEM (società italiana per la storia dell’età moderna) all’inserimento della rivista nell’elenco di classe “A” (parere espresso il 9 luglio 2012 e ribadito poi in data 20 luglio);
– a fronte di tali risultanze, ancora una volta ribadite dal Consiglio direttivo della SISEM nella seduta del 10 settembre 2012, nulla viene argomentato dall’ANVUR e dai gruppi di esperti con specifico riferimento alla rivista di che trattasi, in maniera tale da giustificare l’inserimento della pubblicazione “Mediterranea – ricerche storiche” in classe “B” (cioè in una classe inferiore a quella di eccellenza).
2. Ciò posto, emerge che, a fronte di un giudizio favorevole di una società scientifica (secondo quanto risulta in atti) che si è espressa a favore dell’inserimento in classe “A” della pubblicazione “Mediterranea – ricerche storiche”, non è rinvenibile alcuna valutazione del gruppo di lavoro e quindi dell’ANVUR sulle ragioni dell’esclusione della rivista di che trattasi da quelle di maggiore prestigio (al pari, tuttavia, del parere della stessa SISEM che non reca alcuna specifica motivazione sul punto).
Ciò che si vuole dire è che, differentemente dalla vicenda relativa alla rivista “Nuova rivista storica” (di cui alla sentenza della Sezione n. 1709/2013, richiamata dai ricorrenti con l’ultima memoria) in cui si erano espressi favorevolmente ben quattro società scientifiche all’inclusione della predetta rivista nell’elenco “A” (unitamente al fatto che era anche presente in tutti i più importanti database del settore come ISI, SCOPUS e ERIH), con profili di evidente irragionevolezza del giudizio, nella fattispecie in esame, tuttavia, sebbene non si arrivi a quei gradi di evidenza di indizio sintomatico dell’eccesso di potere, ciò che rileva è che non è comunque possibile evincere la ragione che ha indotto l’ANVUR a non includere la pubblicazione di che trattasi nell’elenco “A”.
Ed invero, l’ANVUR si è limitata a redigere un elenco di riviste senza tuttavia motivare alcunché laddove una – seppur sola – società scientifica avesse comunque ritenuto la pubblicazione di che trattasi (“Mediterranea – ricerche storiche”) idonea ad essere inserita nell’elenco di maggior prestigio.
In ragione di ciò, l’Agenzia resistente, anche tramite i gruppi di lavoro e gli esperti, dovrà provvedere, nell’ambito dell’attività conformativa della presente sentenza [cfr art. 34, comma 1, lettera e) del CPA], a riesaminare le caratteristiche della pubblicazione di che trattasi e a motivare in maniera compiuta le ragioni di tale scelta, soprattutto in caso di conferma del giudizio di non inserimento nell’elenco “A”.
3. Posto quanto sopra, la doglianza sul difetto di motivazione è fondata e, pertanto, il ricorso, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte dai ricorrenti, va accolto con conseguente annullamento delle valutazioni operate dall’ANVUR – gruppi di lavoro Area CUN 11, pubblicate sul sito internet di ANVUR in data 6 settembre 2012, fatti tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, fatti tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)