Illegittimità del giudizio della Commissione, con rinnovo della valutazione da parte di nuovo Organo di valutazione, il quale dovrà riesaminare la posizione del candidato sulla base dei criteri e parametri rilevanti fissati dalla normativa di riferimento (d.m. 7 giugno 2016, n. 120), svolgendo in particolare un esame approfondito e motivato dei titoli posseduti dal ricorrente, onde vagliarne, se del caso, la sufficienza ad integrare il requisito imposto dall’art. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 1, lett. a) (possesso di almeno tre titoli).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10940
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione
N. 10940/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04956/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4956 del 2017, proposto da:
prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Nicolle Purificati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti N. 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Commissione ASN Settore Concorsuale 08/A1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bellotti non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
a) del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia espresso dalla Commissione giudicatrice nominata per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (doc. 1 ric.) – nei confronti del ricorrente, pubblicato sul sito del MIUR in data 5 aprile 2017;
b) di ogni ulteriore atto ad esso connesso con particolare riguardo ai verbali dei lavori della Commissione, alla relazione riassuntiva e ai giudizi individuali dei singoli commissari;
c) nonché per la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione dei titoli ovvero in subordine della domanda del prof. [#OMISSIS#] ai fini del conseguimento dell’abilitazione a professore di I fascia per il settore concorsuale in oggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e della Commissione ASN per il Settore Concorsuale 08/A1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. D. De Lungo in sostituzione dell’Avv. F. S. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato F. Basilica;
Rilevato che, con ricorso ritualmente proposto, il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore associato di Idraulica Civile presso l’Università degli Studi di Roma Tre, ha impugnato il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il Settore Concorsuale 08/A1 ( Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime), I fascia; tale esito è stato determinato (v. doc. 1 ric.), per l’assorbente motivo che il candidato, ad avviso della Commissione, non ha dimostrato il possesso di almeno tre titoli (ma soltanto di due) tra quelli originariamente selezionati dalla Commissione ai fini valutativi, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D.M. del MIUR n. 120 del 2016 (recante il regolamento sui criteri e i parametri di valutazione da applicare nelle procedure ASN);
Rilevato che ai sensi dell’art. 6 del citato decreto ministeriale “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”; l’art. 5, comma 2, del decreto, inoltre, prevede che “…la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”;
Rilevato che la Commissione, nella riunione preliminare del 14.11.2016, provvedeva alla specificazione dei criteri di valutazione procedendo anche alla individuazione di n. 9 “titoli” valutabili nell’ambito di quelli descritti nell’Allegato A al predetto decreto;
Rilevato che nella specie la Commissione stessa, pur avendo valutato positivamente le pubblicazioni del ricorrente sul piano della qualità (ritenuta “buona”) e pur avendo rilevato, altresì, il pieno conseguimento da parte sua di tutte e tre le mediane afferenti agli indicatori di produttività scientifica di cui al numero 1 dell’allegato A, è però pervenuta a non riconoscere al prof. [#OMISSIS#] l’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia poiché, a suoi avviso, egli ha comprovato il possesso di due soli titoli (partecipazione a gruppo di ricerca; partecipazione a collegio dei docenti e/o incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca) anziché dei tre prescritti, come minimo, dalla disposizione regolamentare sopra menzionata;
Rilevato che nelle censure articolate in ricorso parte ricorrente contesta all’Organo di valutazione la violazione di legge e l’eccesso di potere per non avere, immotivatamente, preso in considerazione i due titoli seguenti, dichiarati e documentati nella domanda dal ricorrente (la considerazione dei quali avrebbe condotto ad esito necessariamente positivo il giudizio nella Commissione): a) ruolo di responsabile del laboratorio di idraulica presso l’Università degli studi di Roma Tre (incarico ricoperto dal 5.12.2013 e da ricondurre, secondo il ricorrente, nell’ambito delle “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” ; b) l’incarico di consulenza svolto per la valutazione delle risposte sismiche delle chiuse del nuovo canale di Panama (da ricondurre secondo parte ricorrente alla tipologia “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”);
Considerato che sono fondate le censure del ricorrente in ordine alla omessa considerazione dei predetti titoli, posseduti e dichiarati nella domanda, in particolare con riguardo al secondo dei titoli sopracitati, in quanto nel giudizio collegiale non si espongono le ragioni per cui non sarebbero stati ritenuti valutabili i due titoli citati che, ad un primo esame possono invece apparire, anche ad un occhio “profano”, come riconducibili all’ambito dei titoli valutabili (il che imponeva ai commissari una motivazione più approfondita al riguardo);
Considerato che ciò può affermarsi, in particolare, per l’incarico di consulenza che ha comportato uno studio approfondito su strutture immerse in caso di sisma, la stima dei coefficienti di drag coinvolti da inserire in un modello matematico che, insieme ad un modello fisico in scala ridotta, permette di fare simulazioni accurate in caso di sisma (afferenza dello studio al settore concorsuale ICAR/01);
Dato atto che nel documento di “controdeduzioni” a firma del Presidente della Commissione e prodotto nel presente giudizio dal MIUR in data 22.6.2017, si forniscono in effetti approfonditi argomenti, espressione di valutazione tecnica non sindacabile, in ordine alle ragioni che hanno portato la Commissione a non considerare, tra i titoli valutabili, il ruolo di responsabile di laboratorio, mentre con riguardo all’incarico di consulenza si afferma che esso è stato escluso “sulla scorta delle seguenti considerazioni:
– la società E.D.IN. S.r.l. non è stata valutata quale “qualificato organismo privato” anche in considerazione del fatto che alcun documento a supporto di una diversa valutazione è stato prodotto dal concorrente;
– per quanto il caso esaminato abbia rilevanza tecnica, dalla documentazione allegata dal ricorrente alla sua domanda di partecipazione, si evince che l’attività svolta dal candidato non è consistita in un contributo ad attività di studio o ricerca, ma in una mera prestazione professionale;
– peraltro, tali considerazioni sono maturate all’esito di una valutazione di merito della documentazione prodotta in relazione al Titolo…”;
Ritenuto, in primo luogo, che quanto sopra asserito costituisce inammissibile motivazione postuma del giudizio già espresso, nel quale non vi è traccia dei suddetti argomenti;
Considerato, in ogni caso, che la Commissione, nelle citate “controdeduzioni”, mostra di avare applicato in termini ingiustamente restrittivi il criterio normativo che risulta così testualmente formulato al punto 11 dell’Allegato A al d.m. n. 120: “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”; la disposizione, dunque, non differenzia tra committenti privati e pubblici, pretendendo soltanto che l’incarico sia afferente al settore concorsuale (aspetto non contestato nel caso in esame); richiede che esso abbia comportato attività di ricerca (e gli elementi forniti dal ricorrente paiono attestare la [#OMISSIS#] anche scientifica del lavoro svolto, che ha fornito soluzioni innovative e comunque di avanzata ricerca rispetto a problemi complessi);
Ritenuto, per quanto appena esposto, che il negativo giudizio impugnato appaia eccessivamente penalizzante per un candidato che ha pacificamente dimostrato alla Commissione, sotto tutti i restanti criteri e parametri normativi, una qualificazione scientifica adeguata alla docenza di prima fascia;
Ritenuto che, pertanto, il giudizio negativo debba essere annullato e che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., il ricorrente debba essere sottoposto dal MIUR a nuova valutazione nel termine di giorni sessata (60) dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha già operato;
Ritenuto che il nuovo Organo di valutazione dovrà riesaminare la posizione del candidato alla luce degli argomenti e dei rilievi che precedono, sulla base dei criteri e parametri rilevanti fissati dalla normativa di riferimento (D.M. n. 120/2016), svolgendo in particolare un esame approfondito e motivato dei titoli posseduti dal ricorrente, onde vagliarne, se del caso, la sufficienza ad integrare il requisito imposto dall’art. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 1, lett. a) (possesso di almeno tre titoli);
Ritenuto che, per la novità della questione e la sua peculiare connotazione, le spese possano essere integralmente compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/11/2017