TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10942

Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione

Data Documento: 2017-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’art.16, comma 3h della legge 30 dicembre 2010, n.240, venivano fissati i requisiti di qualificazione professionale richiesti per i singoli commissari della Commissione di valutazione; seguiva il conforme art.6 comma 3 del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222.
Inoltre nel predetto art.16 della Legge n.240 del 2010 non era prevista la possibilità di deroghe ai criteri di delega regolamentare prestabiliti. Pertanto le norme contenute nell’art.9, comma 2, del d.p.r. succitato e nell’art.8, comma 8 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, laddove si discostano, in sede di prima applicazione, dal criterio suindicato, risultano illegittime per violazione di legge,con conseguente illegittimità per invalidazione del giudizio di inidoneità impugnato.

Contenuto sentenza

N. 10942/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02337/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2337 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Russo, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, 24;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione di abilitazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Levy Orelli, [#OMISSIS#] Ramassa, [#OMISSIS#] Tibiletti, [#OMISSIS#] Mura, [#OMISSIS#] Vola, [#OMISSIS#] Vitolla, [#OMISSIS#] Romolini, [#OMISSIS#] Venturelli, [#OMISSIS#] Rossi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 13/B1 “economia aziendale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR e della Commissione di abilitazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Marcozzi, in sostituzione dell’Avv. M. S. [#OMISSIS#], e l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Russo, Ricercatrice di economia aziendale presso l’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 13/B1 “economia aziendale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, 6, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt. 3, 4, 8 del D.M. n.76 del 2012, del D.M. n.336 del 2011, del D.M. n.159 del 2012, dell’art.3 del D.D. n.222 del 2012 nonché l’eccesso di potere per perplessità e indeterminatezza, travisamento dei fatti, difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata una valutazione analitica di titoli e pubblicazioni con giudizio motivato; che non era richiesta la [#OMISSIS#] internazionale dei lavori, anche se in ogni caso sussistente; che sul punto, come sui titoli, vi era stata disparità di trattamento con altri candidati.
L’interessata ha inoltre sostenuto che i tempi di esame delle singole posizioni erano stati eccessivamente ristretti, con vari errori commessi dalla Commissione di valutazione; che vi erano state carenze procedimentali (sula sede di svolgimento dei lavori, sulle verbalizzazioni, sulle modalità di intervento dei singoli commissari alle attività valutative); che la Commissione aveva derogato ai criteri di giudizio fissati nel D.M. n.76 del 2012, pur non essendo ciò consentito dalla legge.
Veniva altresì segnalato che l’ANVUR non aveva effettuato verifiche sulla qualificazione professionale richiesta per i commissari; che era illegittimo l’art.9 comma 2 del D.P.R. n.222 del 2011, laddove introduceva una deroga, in sede di prima applicazione, ai suddetti requisiti richiesti; che i commissari Cavenago e Bianchi [#OMISSIS#] non superavano le mediane, mentre Azzali e ancora Bianchi [#OMISSIS#] non avevano articoli pubblicati su riviste internazionali.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.1870 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti, segnalando, tra l’altro, che con sentenza Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016 era stata rilevata l’illegittimità dell’art.8, comma 8 del D.M. n.76 del 2012, laddove derogava, in sede di prima applicazione, al regime ordinario dei requisiti professionali richiesti per i singoli commissari.
Con ordinanza n.11743 del 2016 la Sezione disponeva incombenti istruttori sul punto suindicato.
Con apposita nota la ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
L’Amministrazione, in riscontro alla predetta ordinanza istruttoria, comunicava di aver fatto applicazione della normativa regolamentare derogatoria, con riferimento ai requisiti di qualificazione professionale richiesti per i singoli commissari, ritenuta corretta.
Seguivano le repliche della ricorrente.
Nell’udienza del 5 luglio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo va evidenziato quanto segue.
Invero nell’art.16, comma 3h della Legge n.240 del 2010 venivano fissati i requisiti di qualificazione professionale richiesti per i singoli commissari della Commissione di valutazione; seguiva il conforme art.6 comma 3 del D.P.R. n.222 del 2011.
Inoltre nel predetto art.16 della Legge n.240 del 2010 non era prevista la possibilità di deroghe ai criteri di delega regolamentare prestabiliti.
Pertanto le norme contenute nell’art.9, comma 2 del D.P.R. n.222 del 2011 e nell’art.8, comma 8 del D.M. n.76 del 2012, laddove si discostano, in sede di prima applicazione, dal criterio suindicato, risultano illegittime per violazione di legge (cfr. Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016), con conseguente illegittimità per invalidazione del giudizio di inidoneità impugnato (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996), atteso che l’Amministrazione ha confermato, in sede di riscontro ad apposita ordinanza istruttoria, di aver fatto applicazione delle cennate norme regolamentari derogatorie (cfr. deposito del 6 giugno 2017).
Giova sul punto rilevare che le illegittimità regolamentari emerse investono gli atti conseguenti nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione, non incidendo sui giudizi degli altri candidati, non contestati e consolidati (cfr. ancora Cons. Stato VI, n.3788 del 2016) ovvero, in sostanza, che le disposizioni regolamentari in esame, illegittime per violazione di legge, non trovano applicazione nel singolo caso deciso (cfr. nuovamente Cons. Stato, IV, n.222 del 1996).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2337/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 02/11/2017