A fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, e d.m. 7 giugno 2012, n.76 del 2012, il d.p.r. 4 aprile 2016, n. n.95 e il d.m. 7 giugno 2016, n. 120.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016 succitato).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10943
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione quantitativa e qualitativa
N. 10943/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05631/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Spadea, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Testa, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/F2 “malattie apparato visivo”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. Pellegrino, in sostituzione dell’Avv. V. Pellegrino, e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Spadea, Professore associato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/F2 “malattie apparato visivo”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, del D.P.R. n.95 del 2016, del D.M. n.120 del 2016, del bando, dei criteri della Commissione nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che dai giudizi riportati non emergevano le ragioni dell’esito di inidoneità; che anzi gli veniva riconosciuto il superamento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e il possesso di ben sei titoli, oltre agli altri che dovevano essere considerati.
L’interessato ha inoltre sostenuto che le pubblicazioni scientifiche venivano valutate con motivazione carente e generica, incorrendo poi la Commissione in diversi errori; che vi era stata disparità di trattamento con altri candidati in relazione all’esame di titoli e pubblicazioni.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 12 luglio 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Nel merito è necessario rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno il giudizio reso risulta in ogni caso viziato sotto il profilo della motivazione, come censurato nel gravame.
E invero il ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con sei degli stessi presi in considerazione (cfr. all.1 al ricorso).
Per ciò che attiene alle pubblicazioni, emerge all’evidenza la motivazione eccessivamente stringata contenuta nel giudizio collegiale che, nel ritenere le stesse di qualità non elevata, non evidenzia, nella sua genericità, le ragioni del giudizio negativo (cfr. ancora all.1 al ricorso); nè soccorrono all’uopo i giudizi individuali, laddove viene riconosciuta la coerenza dei lavori col settore concorsuale in esame, la loro continuità temporale, l’apporto evidente del ricorrente nelle opere collettanee (cfr. all.1 al ricorso); appaiono poi sporadiche e non meglio precisate indicazioni sulla media collocazione editoriale delle pubblicazioni (in tre giudizi) e sulla limitata originalità delle stesse (in uno) (cfr. all.1 al ricorso).
Ne discende, come correttamente dedotto dall’interessato, che l’esito di inidoneità risulta contraddittorio e all’evidenza carente di motivazione.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5631/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 02/11/2017