TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10950

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Prova

Data Documento: 2017-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 34 della Costituzione, in tema di diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, che va letto in combinato con il precedente art. 33, non esclude limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute.
Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alle Facoltà di Medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.

Contenuto sentenza

N. 10950/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12284/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12284 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Cioncada, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Catino non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai Corsi di. Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’A.A. 2016/2017, pubblicata in data 4.10.2016 sul portale www.universitaly.it, relativa alle prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2016 – 2017, nonché di quella contenente le assegnazioni/prenotazioni ai corsi ed alle sedi indicate dagli studenti, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata in posizione non utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
– dei verbali della Commissione del concorso;
– dei verbali e degli atti con i quali il MIUR ha individuato e/o redatto i quesiti della prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2016/2017;
– del D.M. del M.I.U.R. del 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2016/2017;
– del D.M. del M.I.U.R. del 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale A.A. 2016/2017′;
– del D.M. del M.I.U.R. del 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato “costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/ 1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea”;
– del par. 5 “prova di ammissione” dell’Allegato al D.R. dell’Università degli Studi di Salerno n. 3030 /2016 del 04 luglio 2016 recante “prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2016-17;
– di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere ammessa – anche con riserva o in sovrannumero – al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia A.A. 2016 /2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al test di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2016/2017, conseguendo il punteggio di 55,10.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge (art. 1 del d.m. del m.i.u.r. del 30.06.2016, n. 546, del d.m. del m.i.u.r. del 20.05.2016, n. 312, del d.m. del m.i.u.r. del 20.06.2016, n. 487, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria erroneità manifesta) – violazione dei principi della par condicio, dell’imparzialità, della trasparenza, del buon andamento della selezione e della riservatezza.
Il test d’ingresso alla facoltà di medicina sarebbe stato caratterizzato da errori commessi dal M.I.U.R., dalla Commissione esaminatrice e dal CINECA. Lo svolgimento delle prove di accesso alle facoltà di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2016/2017, è stato effettuato sulla base di un questionario di 60 domande, di cui almeno 29 sarebbero state estrapolate da alcuni manuali di preparazione al test in particolare “Artquiz”, “Alphatest” e “Test Medicina Cattolica 2015% e da procedure già espletate per l’accesso ad università private.
Ciò sarebbe avvenuto in violazione del D.M. MIUR n. 312 del 20.05.2016 e dell’art. 2, comma 1, del successivo D.M. del MIUR del 30.06.2016 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria), secondo cui “La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio e di una Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in premessa, per la validazione delle domande”.
La medesima “comprovata esperienza in materia” è richiamata anche dall’art. 3 – comma 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 48/2015, secondo cui la predisposizione dei quesiti “è affidata al Ministero che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio”.
Tale circostanza avrebbe violato, da un lato, l’indispensabile carattere dell’originalità delle domande, dall’altro, i principi della par condicio, del buon andamento e della imparzialità della selezione.
Tali vizi avrebbero determinato una discriminazione fra i candidati che hanno sostenuto la prova, falsata a favore di coloro che hanno studiato su alcuni manuali;
2) violazione di legge (art. 1 d.m. del m.i.u.r. del 30.06.2016, n. 546, del d.m. del m.i.u.r. del 20.05.2016, n. 312, del d.m. del m.i.u.r. del 20.06.2016, n. 487, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – erroneità manifesta) – violazione dei principi della par condicio, dell’imparzialità, della trasparenza, del buon andamento della selezione e della riservatezza.
Con Decreto Ministeriale del 30.6.2016, n. 546, il Ministero avrebbe dovuto determinare le modalità ed i contenuti delle suddette prove, sulla base di una proposta di definizione delle stesse che avrebbe dovuto essere formulata da un apposito Tavolo, costituito con un ulteriore D.M. n. 487 del 20.06.2016 (richiamato nello stesso D.M. 546/2016).
Il Ministero, invece, avrebbe predisposto i quesiti delle prove prima della costituzione del Tavolo che avrebbe dovuto elaborare la proposta di definizione dei contenuti delle stesse (stante il consideratum del D.M. 312/2016), in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità.
L’impiego dei manuali di preparazione come “banche dati” da cui estrarre gli stessi quiz avrebbe leso la ricorrente, che non si sarebbe avvalsa dei suddetti manuali di preparazione;
3) violazione di legge (art. 1 d.m. del m.i.u.r. del 30.06.2016, n. 546, del d.m. del m.i.u.r. del 20.05.2016, n. 312, del d.m. del m.i.u.r. del 20.06.2016, n. 487 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – erroneità manifesta) – violazione dei principi della par condicio, dell’imparzialità, della trasparenza, del buon andamento della selezione e della riservatezza.
Il quesito n. 16 di logica sarebbe stato formulato in modo ambiguo. La sterilizzazione del quesito da parte del MIUR con l’attribuzione di 1,5 punti a tutti i candidati avrebbe inciso sulla corretta redazione della graduatoria e leso la par condicio tra i candidati.
Il quesito ingannevole avrebbe inoltre comportato notevoli difficoltà interpretative per la ricorrente, che ha impiegato tempo ed energie nella soluzione del quesito, sottraendolo all’esame di altri quesiti;
4) violazione di legge (art. 9 l. n. 341/1990 e art. 4 l. n. 264/1999 in relazione agli artt. 3, 34 e 97 cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – erroneità manifesta) – violazione del principio costituzionale di imparzialità, buon andamento e legalità – mancanza di corrispondenza tra scopo e percorso amministrativo
La procedura selettiva di accesso all’università finalizzata alla mera ammissione dei soggetti partecipanti ad un corso di laurea, sarebbe in contrasto con il diritto allo studio costituzionalmente tutelato (art. 34 Cost. “la scuola è aperta a tutti”);
5) sulla prova di resistenza (per quanto possa occorrere, avendo le illegittime modalità di espletamento della prova inciso sul diritto all’ammissione della ricorrente a prescindere dal conseguito punteggio)
Per effetto della neutralizzazione delle domande non inedite e/o assolutamente simili inserite nel test di ammissione, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina.
L’attribuzione del punteggio di 1,5 alle domande identiche e/o simili cui la ricorrente non ha dato risposta porterebbe al seguente risultato:
a – domande identiche.
La ricorrente non avrebbe fornito risposta alle domande con matrici nn. 4, 41 e 47 dell’elenco delle risposte esatte fornite dal MIUR (identiche, corrispondenti alle domande nn. 7, 51 e 52 del questionario del candidato);
b – domande assolutamente simili/quasi identiche.
Lo stesso sarebbe avvenuto per le domande con matrici nn. 3, 9, 17, 18 e 21 – simili/quasi identiche – dell’elenco delle risposte esatte fornite dal MIUR (corrispondenti alle domande nn. 13, 14, 15, 16 e 21 del singolo test).
Attribuendo 1,5 punti per ciascuna di dette domande, come avvenuto per il quesito n. 16, il punteggio finale della ricorrente risulterebbe pari a 67.1 punti [55.1 (punteggio in graduatoria) + 12 (n. 8 domande non inedite x1,5)].
E ciò, non considerando “- 0,4” punti relativi alla domanda n. 60 del questionario della ricorrente, anche questa ricompresa tra quelle Identiche.
Sulla base di tali presupposti, neutralizzando le suddette domande ed attribuendo alle stesse 1,5 punti (quindi in linea con quanto fatto dalla P.A. per la domanda n. 16), la ricorrente conseguirebbe il punteggio di 67,1 utile per rientrare nella graduatoria dell’Università di Salerno e degli altri atenei indicati in preferenza e, quindi, per accedere al corso di studi.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in [#OMISSIS#] l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza della sezione n. 8013 del 28.2.2017 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione.
Con ulteriore ordinanza n. 5815 del 3 maggio 2017 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
In vista dell’udienza in data odierna, infine, la difesa della ricorrente attestava l’avvenuta, rituale integrazione del contraddittorio e, su tale base, dopo ampia discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ sottoposta all’esame del Collegio la legittimità delle prove di ammissione alla Facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, svoltesi per l’anno accademico 2016/2017, in attuazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) e del d.m. 30 giugno 2016, n. 546 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017).
In particolare, nell’impugnativa si contesta la non rispondenza dei quesiti proposti alla disciplina di riferimento, sia l’erroneità di alcune delle soluzioni individuate dall’Amministrazione, sia per l’eccessiva difficoltà dei quesiti – non rispondenti ai programmi della scuola superiore di provenienza dei concorrenti – sia infine per il carattere non originale e inedito di alcuni di tali quesiti. In rapporto a quanto sopra il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità della medesima Amministrazione, per mancato superamento della prova di resistenza.
2. La ricorrente ha conseguito un punteggio di 55,10, senza collocarsi in una posizione utile per entrare in una delle Università indicate.
3. Con il primo motivo si deduce il carattere non inedito di molti dei quesiti proposti, di cui si attesta l’identità con quelli, contenuti in pubblicazioni comunemente in commercio.
In proposito questa Sezione si è già espressa in sede cautelare, evidenziando come tale argomentazione, benché in effetti documentata, non appare invalidante dell’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).
Non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso ai manuali in questione abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. Quanto sopra non esclude che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione possa in futuro suggerire testi di preparazione o addirittura pubblicare essa stessa ex ante una serie di test nell’ambito di quali estrarre poi i quesiti da sottoporre ai candidati, ma, allo stato degli atti, la censura prospettata appare priva di fondatezza.
4. Per tale motivo deve essere disatteso anche il quinto motivo (di cui per esigenze di organicità di trattazione si anticipa l’esame) con il quale la ricorrente prospetta il superamento della prova di resistenza.
L’istante, sulla base di una personale ricostruzione della graduatoria con la quale ritiene di poter incrementare il proprio punteggio attribuendo 1,5 punti per ogni quesito che sarebbe “identico o quasi identico” a quelli riportati negli eserciziari, giunge ad auto attribuirsi un punteggio di 67,1 punti che le consentirebbe di collocarsi utilmente in graduatoria.
5. La tesi non può essere accolta per le ragioni sopra indicate in ordine al carattere non inedito di alcuni domande utilizzate nella prova; non senza considerare, peraltro, come non possa nemmeno escludersi che la stessa ricorrente, nella preparazione al test del concorso, abbia utilizzato proprio le pubblicazioni da cui deduce sarebbero state estrapolate alcune delle domande somministrate ai candidati.
6. Deve invece essere dichiarato inammissibile il secondo ordine di censure, nella parte in cui si prospetta che il Ministero avrebbe predisposto le domande dei test di ammissione prima di costituire il tavolo tecnico secondo quanto previsto dal D.M. 463/2015 e dal D.M. 312/2016.
In tal modo l’interessata pretende che il Ministero dia conto delle scelte operate e validate dalla Commissione di esperti e dei titoli posseduti dai soggetti coinvolti nel procedimento, i cui criteri di apprezzamento – evidentemente legati alle professionalità specifiche possedute – non dovevano essere portate necessariamente a conoscenza dei candidati, fatta salva la valutazione di pertinenza dei singoli quesiti e di esattezza delle risposte, su cui ogni interessato poteva richiedere un oggettivo riscontro, se decisivo per la propria collocazione in graduatoria in posizione utile.
Quanto sopra, in conformità a quella che si definisce “prova di resistenza”, quale diretta espressione dell’interesse a ricorrere, in vista dell’utilità concreta perseguita.
A fronte della presenza di una qualificata Commissione di esperti, incaricati della validazione dei quesiti, non appaiono condivisibili contestazioni dal contenuto del tutto indeterminato, in ordine a valutazioni che debbono ritenersi espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, salvo oggettiva erroneità in fatto o palese incongruità.
7. Non può essere condiviso il terzo motivo, che denunzia l’eccesso di potere per irrazionalità e di disparità di trattamento conseguente alla scelta del MIUR di attribuire il medesimo punteggio a tutti i candidati per la risposta contrassegnata, sul questionario ufficiale somministrato ai candidati, dal n. 16, in ragione della ravvisata impossibilità di individuare una sola risposta corretta al quesito “Un recente studio ha mostrato che negli ultimi 20 anni il peso medio degli italiani è salito del 5%. Più in particolare, il peso medio dei cittadini del Centro-Nord è cresciuto del 6%, mentre quello dei cittadini del Meridione è cresciuto del 3%. Quale delle seguenti conclusioni può essere dedotta dalle informazioni riportate sopra.”
Occorre premettere che, in esito all’istruttoria ordinata dalla Sezione, il MIUR ha fornito chiarimenti che consistono nel “Parere tecnico” formulato da un gruppo di esperti nella materia Logica e Matematica appartenenti al “Tavolo di validazione” istituito per la conferma dei quesiti da somministrare ai candidati con D. M. 20 maggio 2016 n. 312.
Tale parere afferma che il tenore letterale quesito n. 16 risulta ambiguo, in quanto la risposta esatta varia a seconda che il candidato risponda in base ad una analisi puramente astratta o, al contrario, in base ad elementi fattuali di comune conoscenza.
Esso muove dalla considerazione secondo la quale, sul piano puramente logico, non è possibile pervenire ad una risposta numerica quantitativa qualora non si conosca il rapporto (R) fra peso medio degli abitanti del Meridione e peso medio degli abitanti del Centro-Nord.
Qualora si conosca detto rapporto R è possibile determinare esattamente la frazione (x) della popolazione che risiede al Centro-Nord.
La formula risolutiva del quesito, secondo il parere, è infatti la seguente: x=2*R/(1+2*R).
Al contrario, non è possibile pervenire ad una risposta numerica quantitativa qualora non si conosca il valore di R.
E dunque, un’analisi puramente astratta farebbe deporre per la risposta “D”, ovvero “Nessuna delle altre alternative è corretta”.
Tuttavia – continua il parere – quando la risposta al quesito consiste in una disuguaglianza, “le condizioni affinché tale risposta sia corretta si traducono, a loro volta, in una diseguaglianza per R”; e qui, si tratta della condizione per cui il peso medio degli abitanti del Meridione non sia inferiore alla metà degli abitanti del Centro-Nord (tradotto nella formula R>12).
Secondo il gruppo di esperti interpellati, qualora il candidato abbia preso le mosse da un dato di comune esperienza, ovvero che il peso medio degli abitanti del Meridione non è inferiore alla metà del peso medio degli abitanti del Centro – Nord, sarebbe allora esatta la risposta “A”, ovvero “I cittadini del Centro-Nord sono più numerosi di quelli del Meridione”; e non la risposta “D”.
In relazione a quanto esposto nel paragrafo precedente, le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di esperti in Logica e Matematica interpellato dal MIUR possono essere condivise: se infatti è vero che il tenore letterale del quesito non comprendeva il dato fattuale rilevante costituito dal rapporto fra il peso medio delle due fasce di popolazione (e da qui deriva la possibilità astratta di indicare l’unica risposta possibile prescindendo da esso, e dunque che “Nessuna delle altre alternative è esatta”), d’altra parte, il medesimo dato non testualmente espresso è fra quelli che rientrano certamente nella comune esperienza, trattandosi della ovvia considerazione per cui il peso medio della popolazione di una vasta zona del nostro Paese non può certamente essere doppio rispetto al peso medio della popolazione residente in un’altra zona dello stesso, altrettanto vasta.
8. Tanto premesso, ritiene il Collegio che (sebbene il Giudice d’appello sia andato in contrario avviso in sede cautelare), la decisione di “sterilizzare” nel modo descritto il quesito n. 16, regga all’unico vaglio che il Giudice Amministrativo ha il potere di effettuare, ovvero a quello di ragionevolezza.
Come più volte evidenziato dalla Sezione in sede cautelare (da ultimo, per tutte, cfr. ordinanza n. 4859/2017), è possibile che, in astratto, tale modo di procedere abbia effettivamente potuto favorire coloro che avevano fornito una risposta certamente errata, i quali, senza la detta “sterilizzazione”, si sarebbero visti decurtare il risultato conseguito di 0,4 punti.
Tuttavia, è altrettanto vero che la scelta contraria non sarebbe stata esente da effetti distorsivi del risultato finale della selezione.
In quel caso, infatti, in presenza di due risposte non errate, una di esse avrebbe comunque dovuto essere considerata tale in sede di correzione, con conseguente decurtazione di 0,4 punti anche a carico di coloro che non infondatamente – come l’attuale ricorrente – avessero ritenuta esatta la risposta “A”.
Per quanto detto sopra, infatti, la scelta di quale avrebbe dovuto essere considerata errata fra le due risposte “A” e “D”, sarebbe stata di per sé arbitraria, proprio perché né l’una né l’altra risposta erano errate.
Inoltre, tale soluzione avrebbe finito per nuocere a coloro che si sono avvalsi della facoltà (prevista dalle regole della selezione) di non indicare risposta alcuna, così da non conseguire punteggio per il quesito, evitando, tuttavia, la penalizzazione di 0,4 punti per la risposta errata; costoro, infatti, pur essendosi ispirati ad una consentita prudenza, avrebbero ricevuto un trattamento deteriore rispetto a chi avesse indicato quella, fra le due risposte “A” e “D”, poi ritenuta arbitrariamente dal MIUR come l’unica esatta (con conseguente attribuzione del tutto “casuale” di 1,5 punti).
Ma avrebbe ancora di più nuociuto a coloro che, pur avendo fornito una delle due risposte esatte (ma considerata errata in sede di correzione), si vedrebbero ora decurtare il punteggio sia di punti 1,5 (ora attribuito a tutti) che di punti 0,4 (per risposta errata), con una penalizzazione complessiva di 1,9 punti.
A fronte di tale alternativa, ed in presenza di due risposte da considerare non errate, ritiene il Collegio che l’attribuzione di 1,5 punti a tutti i candidati sia stata scelta più ragionevole di quella di non “sterilizzare” il quesito.
8.1. Ad ogni modo il Collegio che non ignora che, in sede di appello, nella fase cautelare è stato invece ritenuto che la risposta corretta al quesito 16 fosse quella di cui alla lett. d), ma si tratta di posizione che il Collegio ritiene suscettibile di rimeditazione, alla luce delle informazioni successivamente acquisite in via istruttoria, anche attraverso specifico parere tecnico, espresso in data 19 aprile 2017 dal gruppo di esperti appartenenti al tavolo di validazione, di cui si è dato conto in precedenza.
Tuttavia, anche a voler seguire l’orientamento espresso in sede cautelare dal giudice di appello [che ha ritenuto in relazione al quesito n. 16 che risposa corretta fosse quella della lettera d)], la riformulazione della graduatoria virtuale con l’attribuzione di 1,5 punti soltanto ai candidati che hanno risposto facendo riferimento alla lett. d), non gioverebbe comunque alla ricorrente, che pur avendo risposto d), rimarrebbe a 55,10 e a seguito dello scorrimento (conseguente alla sottrazione di 1,5 punti agli altri concorrenti con l’attribuzione di 0 punti a chi non avesse risposto al quesito in esame e sottrazione di 0,4 punti a chi avesse risposto in modo errato) si troverebbe in una posizione comunque assai lontana dalla soglia minima necessaria per essere ammesso alla predetta facoltà (cfr. relazione del con la MIUR depositata il 28.4.2017).
9. Per quanto concerne il quarto mezzo con il quale si contesta la violazione dell’art. 34 Cost. in tema di diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, la censura non convince.
La norma costituzionale in esame, che va letta in combinato con il precedente art. 33, non esclude limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute.
Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alle Facoltà di Medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.
Non ultima infine (ferma restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.
Anche la Corte di Giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di Medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti, adeguati livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità… Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269).
10. In base alle considerazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto, ferma restando (dal momento che la ricorrente ha superato il punteggio minimo) la possibilità di scorrimenti fino a chiusura delle graduatorie e/o ad eventuali nuove disponibilità di posti.
Quanto sopra, tuttavia, solo in base a circostanze sopravvenute o a scelte discrezionali dell’Amministrazione, che esulano dal presente giudizio di legittimità.
11. Quanto alle spese giudiziali, le difficoltà riconducibili alla complessa selezione di cui trattasi e il carattere necessitato – ma comunque incidente su diritti costituzionalmente protetti – della selezione stessa ne rendono equa, ad avviso del Collegio, la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/11/2017