Accoglimento del ricorso, essendo provati tutti gli elementi di cui all’ art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata assunzione in servizio, oltre ai danni morale e da mancato sviluppo di carriera.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10954
Procedura concorsuale posto ricercatore-Risarcimento del danno
N. 10954/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09698/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9698 del 2011, proposto da: Guido Migliau, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], 49;
contro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sicilia, 50;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma al risarcimento dei danni conseguenti a ritardata assunzione in servizio (nel 2011 anziché nel 2009), quale vincitore di concorso a un posto di Ricercatore, a seguito di vicenda contenziosa definita con sentenze TAR Lazio, III, n.1689 del 2011 e Cons. Stato, VI, n.3903 del 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Manzone, in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#], l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#] e l’Avv. A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 25 febbraio 2008 l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma indiceva una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore presso la facoltà di medicina e chirurgia del Polo Pontino, settore scientifico-disciplinare MED/50 “scienze tecniche, mediche e applicate”; il 21 luglio 2008 veniva nominata la Commissione esaminatrice, con D.R. pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2008; i lavori avevano inizio il 22 ottobre 2008 e si concludevano il 16 febbraio 2009, con indicazione, quale vincitore della selezione, del Dr. Guido Migliau.
Con atto dell’11 marzo 2009 tuttavia l’Ateneo dichiarava decaduta la commissione predetta, per l’inosservanza del termine di sei mesi di durata dei lavori, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga del termine stesso, con annullamento degli atti della procedura comparativa.
Il vincitore impugnava allora con ricorso il suddetto provvedimento (RG3608/2009).
L’Università inoltre, con determina del 26 giugno 2009, annullava in autotutela l’atto dell’11 marzo 2009, faceva salvi i lavori svolti dall’Organo valutativo entro il termine del 12 febbraio 2009 (dunque fino alla correzione delle prove scritte), disponeva la riconvocazione dei candidati per la prova orale, con nomina di una nuova Commissione, avvenuta con successivo decreto del 26 luglio 2010.
L’interessato impugnava i suddetti atti con motivi aggiunti.
Con sentenza n.1689 del 2011 la Sezione accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando per l’effetto gli atti impugnati ed evidenziando quanto segue: il termine di cui all’art.4, comma 11 del D.R. n.117 del 2000 per la conclusione dei lavori della Commissione era da considerarsi ordinatorio; l’attività svolta oltre il suddetto termine non poteva quindi considerarsi illegittima; era stata in ogni caso richiesta una proroga del termine; il procedimento veniva comunque concluso con soli quattro giorni di ritardo e prima dell’emissione del provvedimento di decadenza; difettavano in definitiva i presupposti per l’annullamento in autotutela della procedura.
Con pronuncia n.3903 del 2011 il Consiglio di Stato, Sezione VI, respingeva l’appello presentato dall’Università, rilevando tra l’altro che gli atti annullati in sede giurisdizionale erano stati emessi in palese violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e trasmettendo la pronuncia medesima alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti.
Con D.R 15 settembre 2011 il Dr. Migliau veniva dichiarato vincitore della procedura; con successivo atto dell’11 ottobre 2011 l’interessato conseguiva la nomina a Ricercatore per il settore concorsuale 06/N1 “scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate” (già settore scientifico-disciplinare MED/50 “scienze tecniche, mediche e applicate”), a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Con nuovo ricorso al TAR l’interessato richiedeva la condanna dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ex art.2043 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata assunzione in servizio, oltre ai danni morale e da mancato sviluppo di carriera.
Il ricorrente in particolare ha segnalato la condotta illecita dell’Amministrazione, sostanziatasi nell’emissione degli atti illegittimi annullati in sede giurisdizionale, la sussistenza del danno, derivante dall’omessa retribuzione, il nesso di causalità intercorrente tra il primo ed il secondo elemento, derivante dalla mancata assunzione nel 2009, la colpevolezza del Soggetto pubblico, sub specie di colpa grave, discendente dalla evidente negligenza sottesa all’emissione degli atti contestati, che aveva determinato, tra l’altro, il Consiglio di Stato a trasmettere la propria decisione alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti.
Sulla quantificazione del danno l’interessato ha richiesto di considerare il trattamento retributivo del Ricercatore, per il periodo di mancata assunzione, con maggiorazione dovuta ad interessi e rivalutazione; sui danni morale e da mancato sviluppo di carriera veniva in ultimo prospettata una valutazione di tipo equitativo.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Del pari si costituiva per il rigetto del ricorso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito, per l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e l’incongruenza della richiesta.
La parte ricorrente con altra memoria ribadiva i propri assunti e con repliche ribatteva alle difese dell’Ateneo.
Con ordinanza n.3633 del 2017 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui seguiva riscontro.
Con ultima memoria l’Università riaffermava le proprie argomentazioni.
Nell’udienza del 5 luglio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, sussistendo tutte le componenti della pretesa risarcitoria fatta valere, ex art.2043 c.c..
Invero emerge all’evidenza la condotta illecita dell’Amministrazione, sostanziatasi nell’emissione dei provvedimenti annullati da questa Sezione, con sentenza n.1689 del 2011, confermata in appello, per le plurime ragioni ivi indicate.
E’ riscontrato anche l’elemento del danno, agevolmente rapportabile alle retribuzioni non percepite.
Sussiste inoltre il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal Soggetto pubblico e il pregiudizio subito dal ricorrente, rinvenibile nella mancata assunzione in servizio nel 2009.
Risulta in ultimo la colpevolezza dell’Amministrazione, sub specie di colpa grave, discendente dal notevole grado di negligenza che ha caratterizzato la sua condotta, tanto che il Consiglio di Stato nella propria pronuncia n.3903 del 2011 rilevava la palese violazione del principio di buon andamento, ritenendo inoltre di interessare la Procura presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti.
Sulla quantificazione del pregiudizio subito, premesso che non risultano altri redditi da lavoro dipendente (cfr. deposito del 4 aprile 2017), va considerato un periodo di mancato servizio intercorrente dal maggio 2009 – valutando la conclusione dei lavori della Commissione in data 16 febbraio 2009, con indicazione, quale vincitore della selezione, del Dr. Guido Migliau (cfr. all.6 atti Università), e, prudenzialmente, considerate anche le tempistiche procedimentali del 2011, l’approvazione degli atti della procedura nel marzo 2009, la nomina del vincitore nell’aprile 2009 e la sua assunzione in servizio nel maggio 2009) – al novembre 2011 – tenuto conto dell’effettiva assunzione con decorrenza 1° dicembre 2011, ex D.R. 11 ottobre 2011 (cfr. all.19 atti Università) -; in detto periodo il quantum va quindi rapportato alla retribuzione prevista per il profilo di Ricercatore universitario, al lordo, dunque comprensiva dell’assolvimento degli obblighi fiscali e della contribuzione assistenziale e previdenziale nonché della tredicesima mensilità; sul netto retributivo vanno invece calcolati gli interessi al saggio legale, con decorrenza dai singoli ratei all’effettivo soddisfo, e l’eventuale maggior danno da svalutazione, considerato il relativo indice ISTAT, trattandosi di periodo successivo al 1994 (cfr. art.3, comma 2 D.M. n.352 del 1998 e Corte Cass, SS.UU., n.14429 del 2017 per il calcolo sul netto retributivo, inoltre art.16, comma 6 Legge n.412 del 1991, art.22, comma 36 Legge n.724 del 194 e Cons. Stato, A.P., nn.3 e 6 del 1998 per il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione).
L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma va pertanto condannata al risarcimento nei confronti del Dr. Guido Migliau, per il danno dallo stesso subito, in ragione della ritardata assunzione in servizio come Ricercatore.
Non può di contro essere riconosciuto il ristoro per i danni morale e da mancato sviluppo di carriera, per la generica deduzione della pretesa, per giunta sprovvista del necessario supporto probatorio.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la complessiva soccombenza dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.9698/2011 indicato in epigrafe e per l’effetto condanna l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma al risarcimento del danno nei confronti della parte ricorrente, nei modi e termini di cui in motivazione.
Condanna inoltre l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma al pagamento in favore della medesima parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/11/2017