TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 10955

Abilitazione scientifica nazionale-Tempistiche commissione

Data Documento: 2017-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

In merito ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, va segnalato che, in una procedura abilitativa, dette tempistiche non potevano risultare decisive al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione.

Contenuto sentenza

N. 10955/2017 REG. PROV.COLL.
N. 05447/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 5447 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Ciciretti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 41;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gagliarducci, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 13/A2 “politica economica”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. S. Di [#OMISSIS#], in sostituzione dell’Avv. F. Di [#OMISSIS#], e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Ciciretti, Professore associato presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 13/A2 “politica economica”, tornata 2016, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.P.R. n.95 del 2016, del D.M. n.120 del 2016 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione non poteva introdurre nuovi criteri di valutazione rispetto a quelli normativamente predeterminati; che i giudizi individuali venivano resi in modo similare, con carenza di motivazione e genericità; che il giudizio collegiale risultava erroneo, contraddittorio, non discendente dai giudizi individuali.
L’interessato ha inoltre contestato nel merito il giudizio ricevuto sulle proprie pubblicazioni, l’eccessiva ristrettezza in ogni caso dei tempi complessivi di esame di tutte le posizioni dei singoli candidati, le disparità di trattamento operate dalla Commissione.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 12 luglio 2017, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Nel merito è necessario rilevare, in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima, che la stessa non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Quanto poi ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, va segnalato che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Nondimeno il giudizio reso risulta in ogni caso viziato sotto il profilo della motivazione, come censurato nel gravame.
E invero il ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con cinque degli stessi presi in considerazione (cfr. doc.1 al ricorso).
Per ciò che attiene alle pubblicazioni, i giudizi dei singoli commissari si limitano in modo similare a riferire di una inadeguatezza delle stesse non meglio specificata (cfr. doc.1 al ricorso); nel giudizio collegiale i suddetti lavori vengono inoltre ritenuti coerenti col settore concorsuale in esame, emessi in modo continuativo e con apporto visibile del candidato ove collettanei; in quest’ultimo giudizio poi si riferisce non positivamente sulla collocazione editoriale, l’originalità e l’innovatività delle pubblicazioni, non ulteriormente precisando sul punto, anche in relazione a quanto dedotto dal ricorrente (cfr., ad. es., doc.13 al ricorso).
Ne discende, come correttamente esposto dall’interessato, che l’esito di inidoneità risulta contraddittorio, generico e fortemente carente di motivazione.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5447/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 02/11/2017