A fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione «deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre mediane) la valutazione del candidato, che già di per sè deve essere stata condotta in modo analitico» (Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; Id.,19 gennaio 2017, n. 226; Id. 26 maggio 2015, n. 2665; Id.10 febbraio 2015, n. 723).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 5065
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione analitica di titoli e pubblicazioni
N. 05065/2017REG.PROV.COLL.
N. 00361/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Commissione per l’abilitazione Scientifica Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Commissione abilitazione scientifica nazionale prima e seconda fascia, Prof.Univ.S.Conc.06/E2, Miur-Dip.Form.Sup.,Dir.Gen.Prog.Coord.Finanz.Istr.Form.Sup. non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Briganti, [#OMISSIS#] Solonia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza 22 giugno 2016 n. 7270 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-bis
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Commissione Per L’Abilitazione Scientifica Nazionale;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati F.[#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura generale dello Stato.
FATTO e DIRITTO
1.− Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha partecipato alla procedura per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia- settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica – ricostruttiva, indetta dal M.I.U.R. con decreto dirigenziale del 28 gennaio 2013, n. 161.
Nell’ambito di detta procedura, la Commissione nazionale ha formulato, con la maggioranza di quattro voti su cinque, un giudizio di inidoneità all’abilitazione. In particolare nel giudizio collegiale si afferma quanto segue: «Professore associato dal 2000. Il candidato ha presentato 20 lavori ai fini dell’abilitazione a Professore di prima fascia coerenti con la declaratoria del settore 06/E2.I 20 lavori allegati in extenso sono stati valutati alla luce dei criteri deliberati dalla Commissione. 7 pubblicazioni sono relative alla produzione scientifica degli ultimi 5 anni ed in nessuna di esse il candidato ha posizione di rilievo, ricoprendo sempre ruoli marginali. Specificatamente, 19 articoli presentati alla Commissione, si collocano nel primo quartile secondo il ranking JCR. Il candidato ha fornito un contributo rilevante in solo 3 pubblicazioni su 20, ponendosi in posizione di secondo o penultimo autore. In nessun caso è primo autore e ciò denota una mancanza di autonomia nella ricerca, un contributo marginale all’ideazione dei progetti stessi e l’assenza di leadership scientifica. L’impatto della produzione scientifica complessiva è medio – basso, in particolare: il lavoro sul PTPD1 (5), quello sulla chemioterapia adiuvante nel cancro della vescica (6), il lavoro sul CAF 1 (7), il paper n. 12 e quello sulla mutazione del gene HOX d (15) non hanno caratteristiche d’innovazione, come dimostrato anche dal basso numero di citazioni raccolte. I papers 1 e 2 sui marcatori di diagnosi del carcinoma della prostata sono ripetitivi. Buoni i lavori multicentrici in tema di oncologia renale, nell’ambito dei quali, tuttavia, non si può riconoscere un ruolo di rilievo del candidato. La distribuzione temporale della produzione scientifica è discontinua (nessun lavoro nel 2002, 1998, 1997, 1996). Quanto ai titoli da considerare secondo i criteri deliberati dalla Commissione, si evidenzia che, per quanto riguarda l’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori, il candidato risulta superare tre mediane su tre. Professore Associato dal 2000, precedentemente Ricercatore universitario, revisione di European Urology. Premi nazionali (…)». Si è aggiunto, inoltre, che: il numero totale dei lavori dichiarati è stato di 78; i lavori presentati è stato di 20; i lavori in primo quartile è stato di 19; i lavori in posizione di rilievo è stato di 3; le mediane sono stati 3/3.
Il prof. [#OMISSIS#], con ricorso notificato il 23 marzo 2015, ha impugnato tale esito innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prospettando l’illegittimità del suddetto giudizio per il motivo poi riproposto in appello e riportato nei successivi punti della presente decisione.
2.− Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza 22 giugno 2016 n. 7270, ha rigettato l’impugnazione, accertando l’adeguatezza e sufficienza della motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione espressi dalla Commissione.
3.− Il ricorrente di primo grado ha proposto appello.
3.1.− Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.− La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 26 ottobre 2017.
5.− Con l’unico motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’adeguatezza e sufficienza della motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione espressi dalla Commissione.
Il motivo è fondato.
In via preliminare, è opportuno ricostruire, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, vigente ratione temporis.
L’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) disciplina la procedura selettiva finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’ articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il D.P.R. 7 giugno 2012 n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).
L’art. 3 del D.M. n. 76 del 2012 dispone che «nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate». Detta valutazione «si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5».
In particolare, l’art. 5 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche, stabilisce che detta valutazione deve essere volta «ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il successivo art. 6 indica, sul piano quantitativo, quali sono gli indicatori bibliometrici che la commissione deve utilizzare per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva.
Il comma 5 dello stesso art. 6 dispone che qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente e nel giudizio finale.
La riforma, di cui sono state riportate soltanto alcune norme, ha chiaramente perseguito l’obiettivo di ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva rilevante a criteri di tipo quantitativo.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che, a fronte del superamento di tre “mediane”, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione «deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre mediane) la valutazione del candidato, che già di per sè deve essere stata condotta in modo analitico» (Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; id.,19 gennaio 2017, n. 226; id. 26 maggio 2015, n. 2665; id.10 febbraio 2015, n. 723).
Nella fattispecie in esame, la commissione ha violato la normativa sopra riportata, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto i giudizi, da un lato, non danno adeguata contezza del profilo professionale e curriculare del candidato, dall’altro lato non consentono di ricostruire l’iter logico che ha condotto l’organo tecnico a formulare un giudizio di non idoneità. A cui si aggiunga che: i) i giudizi sono intrinsecamente contraddittori, poiché, pur dando atto della coerenza della produzione scientifica del candidato, dell’accettabilità della qualità delle pubblicazioni e del superamento della media per quanto riguarda gli indici delle pubblicazioni, cionondimeno concludono in senso negativo, senza alcuna motivazione idonea a superare la non congruità del giudizio rispetto alle premesse, da cui emerge un profilo professionale comunque significativo; ii) il giudizio collegiale non prende in considerazione il peso della riconosciuta collocazione editoriale su riviste editoriali qualificate e conclude nel senso della non idoneità solo in ragione dell’assenza di leadership scientifica, senza ulteriore specificazione e senza alcuna valutazione analitica; iii) nell’ambito dei giudizi individuali, che hanno concorso alla formulazione di detto giudizio collegiale, la valutazione espressa dal membro di commissione non italiano “Ozkan Ömer” è laconica nella parte in cui si limita ad affermare quanto segue: «Professore Associato. 3 mediane su 3. Primo Autore 0, secondo 3. 19 Q1. Qualità complessiva della produzione medio-bassa. La mancanza di un ruolo di leader non lo rende idoneizzabile. Premi nazionali. Giudizio negativo».
6.− Per le ragioni sin qui esposto, risultando un giudizio di non idoneità sorretto da una motivazione inadeguata, l’appello deve essere accolto.
7.− L’amministrazione è condannata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si determinano in complessive euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado;
b) condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si determinano in complessive euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/11/2017