TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 novembre 2018, n. 10590

Abilitazione scientifica nazionale - Cessata materia del contendere

Data Documento: 2018-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessata materia del contendere, essendo il ricorrente  risultato idoneo alle dette funzioni con voto unanime della stessa commissione .

Contenuto sentenza

N. 10590/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05395/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione per il Conseguimento dell’Asn Alle Funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda Fascia – 10/E1 non costituita in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Lagomarsini non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– dei verbali della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di Prima e Seconda Fascia per il settore concorsuale per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze, indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016 (G.U. IV serie speciale n. 58 del 27/07/2012), pubblicati sul sito ASN del MIUR in data 30.03.2017, relativamente ai giudizi sul candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], adottati dalla Commissione giudicatrice nominata con D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2471 del 31.10.2016: Verbale n. 1 – Riunione di insediamento del giorno 14 novembre 2016 (doc. 1); Verbale n. 2 del giorno 11.01.2017 (doc. 2); Verbale del giorno 16.02.2017 (doc. 3); Verbale del giorno 03.03.2017 (doc. 4); Verbale del giorno 09.03.2017 (doc . 5);
– la dichiarazione di non abilitazione, come risultante dalla “SCHEDA GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI” per la Seconda Fascia del giorno 30.03.2017 (doc. 6);
– i Giudizi individuali negativi e il Giudizio collegiale relativi al candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il relativo provvedimento recante il giudizio negativo sul conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze (doc. 7);
– ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pucciariello.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’istante ha impugnato, chiedendone l’annullamento previo riconoscimento di idonee misure cautelari, i verbali della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di Prima e Seconda Fascia per il settore concorsuale per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze e il conseguente diniego di abilitazione per la Seconda Fascia emesso in data 30.3.2017.
Il Ministero Istruzione Università e Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Tuttavia, con memoria depositata il 24.10.2018 il patrono del ricorrente ha rappresentato che il proprio assistito non ha più interesse alla definizione della controversia in esame in quanto, in esito alla nuova procedura relativa al quinto quadrimestre per il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanza, il ricorrente è risultato idoneo alle dette funzioni con voto unanime della stessa commissione citata nel ricorso introduttivo.
Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 02/11/2018