TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 10666

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2017-10-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimità del giudizio della commissione, la quale non ha dato conto delle motivazioni per le quali, nonostante il superamento delle mediane, ha ritenuto di esprimere un giudizio finale negativo, laddove, in presenza del superamento delle mediane, avrebbe dovuto esprimere una motivazione negativa “rafforzata” nelle sua argomentazioni per poter pervenire alla valutazione finale di non abilitazione.

Contenuto sentenza

N. 10666/2017 REG.PROV.COLL.
N. 15704/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15704 del 2015, proposto da:
Bruno Tassone, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Tigano, Bruno Tassone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Bruno Tassone in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 297;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa sospensione
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/A1 diritto privato nonché per il risarcimento dei danni.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, dottore di ricerca in diritto privato comparato e già professore a contratto nel settore JUS/01 diritto privato presso numerosi atenei italiani dal 2006 e con esperienze quale visiting professor all’estero, nonché avvocato del libero foro presentava domanda per la partecipazione al bando 2012 per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nella seconda fascia nel settore 12/A1 Diritto privato, per la selezione indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20.07.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi, n. 58 del 27.07.2012.
A conclusione dei lavori della Commissione sono stati pubblicati, in data 24.12.2013 sul sito web dell’ASN, i giudizi individuali e il giudizio collegiale ad esso e agli altri candidati relativi, in conseguenza dei quali gli è stata negata l’abilitazione scientifica nazionale per il settore scientifico disciplinare 12/A1, seconda fascia, avendo conseguito 4 giudizi sfavorevoli contro 1 favorevole.
L’esito della selezione ed i giudizi negativi erano oggetto di apposita impugnazione.
Dopo una serie di pronunce sfavorevoli in sede giurisdizionale, il MIUR, riconoscendo l’erronea composizione della Commissione a suo tempo istituita per le abilitazioni 2012-2013, con decreto in data 12 di-cembre 2014 del Direttore Generale per la programmazione, il coordina-mento e il finanziamento delle istituzioni di formazione superiore, ha approvato la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/A1 de-stinati a far parte di una nuova Commissione chiamata a riesaminare “quei candidati che hanno tempestivamente proposto avverso tali esiti negativi ri-corso al T.A.R. del Lazio ovvero al Presidente della Repubblica, che non sia ancora giunto a decisione nel merito e nell’ambito del quale è stata censurata la composizione della Commissione con riferimento al componente OCSE della medesima, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale espresso nelle richiamate sentenze rese in casi analoghi dello stesso settore concorsuale e della conseguente esigenza di intervenire in autotutela allo scopo di risolvere i predetti contenziosi”.
Quindi, con decreto direttoriale n. 4535 del 16 dicembre 2014, il medesimo dicastero, dando atto dell’illegittima composizione della Commissione già nominata per la tornata 2012, rimasta in carica anche per la tornata 2013, ha annullato anche i giudizi espressi (ma non ancora pubblicati) nei confronti dei candidati che hanno partecipato alla seconda tornata di abilitazione e ha disposto la rinnovazione dei giudizi da parte della Commissione, in diversa composizione, nominata con il decreto n. 4534 del 16 dicembre 2014.
Con la sentenza n. 3813/2015 il T.A.R., a seguito dell’intervento del MIUR, ne prendeva atto, e osservava “come la pretesa dell’istante risulti, allo stato, completamente soddisfatta dal suddetto dicastero, posto che la nuova Commissione procederà al riesame del curriculum scientifico dell’interessato, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame”.
Il giudizio sul ricorrente veniva rinnovato e risultava egualmente negativo in senso peggiorativo rispetto a quello originariamente impugnato, non essendoci neanche un giudizio positivo.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il secondo giudizio ritenendolo viziato per una molteplicità dei motivi di diritto: in primo luogo, vi sarebbe una contraddittorietà evidente dei giudizi resi, laddove si dà atto di una attività scientifica e didattica intensa per poi giungere ad un giudizio completamente negativo sul piano della maturità scientifica.
Quanto alle mediane, considerando la produzione scientifica complessiva degli ultimi dieci anni misurata sulla scorta delle mediane di cui all’Allegato B (non bibliometrici) del D.M. n. 76/2012, per come emerge dal sito del MIUR, il candidato presenta, nel settore “libri” n. 2 pubblica-zioni, negli “articoli su rivista” n. 25, negli articoli su rivista di classe “A” n. 2 articoli, per cui avrebbe superato tutte le mediane del suo settore.
Inoltre, la monografia redatta con il prof. Pardolesi avrebbe il difetto per cui l’attestazione della ripartizione dei singoli apporti personali non potrebbe essere presa in considerazione perché redatta ex post. Secondo la tesi di parte ricorrente non esiste alcuna norma che obblighi in senso assoluto ad una attestazione ex ante, né vi è alcuna disposizione che renda non valutabile una attestazione ex post. L’unica regola consisterebbe nella circostanza per cui, nel presentare la domanda per l’abilitazione scientifica nazionale siano ben specificate le parti del lavoro cui ciascuno ha contribuito, cosa che, nella specie, vi sarebbe. Dunque, sarebbe errato affermare che l’opera non sia in tutto o in parte valutabile adeguata-mente per questa ragione.
Quanto ai limiti scientifici della citata monografia, dal titolo “I giudici e l’analisi economica del diritto privato”, Bologna (Il Mulino) 2003, la stessa è stata inclusa fra i “Libri dell’Anno nella Scienza Giuridica – Edizione 2003” dell’Istituto [#OMISSIS#] Sturzo. Come si legge nella documentazione dell’Istituto “i dodici libri vengono segnalati come i libri dell’anno che ogni giurista dovrebbe leggere per man-tenere aggiornata la propria conoscenza della scienza giuridica”, così venendone comprovata l’originalità. Si tratterebbe di un lavoro che ha ricevuto recensioni lusinghiere e, ciononostante, viene addirittura giudicato “limitato”, ancorchè sia evidente che l’effettivo conseguimento di un riconoscimento – tra l’altro relativamente ad un’opera monografica, dunque estremamente significativa sul piano scientifico – determina ex se un segno positivo anche relativamente al criterio sub c) relativo al carattere originale, innovativo e metodologicamente coerente della produzione scientifica.
Inoltre, anche il giudizio sulle opere minori sarebbe sbrigativo e scorretto in ordine alla ripetitività ed alla varietà degli argomenti. Né il fatto di “arare” un tema fino a scriverci sopra una monografia potrebbe considerarsi un limite, quanto, invece dovrebbe essere considerato il segno di una continuità ed un approfondimento tutt’altro che meritevole di un giudizio totalmente negativo.
Il ricorrente ritiene, inoltre, che il secondo giudizio sia viziato poiché non ha tenuto conto che nella precedente valutazione era stato espresso un giudizio positivo da parte di uno dei commissari per cui la rinnovazione del giudizio avrebbe dovuto vertere solo sui quattro oggetto di impugnazione e non poteva comunque condurre ad un giudizio “più negativo”, ossia l’unanimità (5 giudizi negativi); in ogni caso, nel rinnovare il giudizio occorreva tenere conto dei motivi e dei limiti dell’impugnazione, nonché del giudizio (altamente) positivo reso da un commissario in forza del quale si denunciava anche la contraddittorietà della valutazione finale. La commissione ha invece operato una rivalutazione integrale del giudizio peggiorativa della precedente.
Un ulteriore vizio consisterebbe nella contraddittorietà intrinseca del giudizio data dal fatto che tutti gli indicatori “oggettivi” sono positivi, mentre il giudizio discrezionale e complessivo sulla produzione scientifica è diametralmente opposto. Vi sarebbe, inoltre, una contraddittorietà tra il giudizio, negativo, dato sulla qualità della produzione scientifica e gli altri parametri (stretta coerenza settoriale, apporto individuale, qualità della produzione, collocazione editoriale), per i quali il giudizio è stato positivo.
Un ulteriore vizio consiste nell’errore di fatto in cui la Commissione sarebbe incorsa per non avere considerato che il ricorrente ha pubblicato dodici volte in Riviste collocate in classe “A”, per cui, anche se il settore disciplinare in questione è stato annoverato tra quelli non bibliometrici, in cui non rileva la terza mediana, la Commissione avrebbe dovuto ugualmente considerare le pubblicazioni citate sul piano della complessiva qualità della ricerca e della maturazione scientifica del candidato.
Sotto un ulteriore profilo la Commissione avrebbe violato anche gli artt. 3, 5 e 6 del D.M. n. 76/2012 poiché avrebbe dato la prevalenza al criterio di cui al punto c) per quanto riguarda la valutazione della qualità scientifica, determinando in tal modo una illegittima prevalenza di un criterio rispetto agli altri, laddove l’art. 5 del D.M. 76/2012 pone sullo stesso piano i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il respingimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva e la causa è stata fissata nel merito all’udienza del 20 ottobre, quando è stata rinviata d’ufficio.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato documenti e memorie con i quali ribadisce le proprie tesi, in particolare relativamente alla monografia del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2017 la causa è stata spedita in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto.
In primo luogo, la Commissione ha espresso un giudizio non motivato con riguardo ai titoli di parte ricorrente e alle pubblicazioni “minori” per cui questa carenza dà il senso di una incompiutezza del giudizio e della carenza motivazionale da cui è affetto.
Inoltre, circa il superamento delle mediane, il ricorrente superava le mediane del suo settore, ossia 2/2 (trattandosi di un settore non bibliometrico), a testimonianza di una attività scientifica continua e proficua, nonché anche la terza elaborata dall’ANVUR. La Commissione non ha dato conto delle motivazioni per le quali, nonostante il superamento delle mediane, ha ritenuto di esprimere un giudizio finale negativo, laddove, in presenza del superamento delle mediane, avrebbe dovuto esprimere una motivazione negativa “rafforzata” nelle sua argomentazioni per poter pervenire alla valutazione finale di non abilitazione.
Circa il limitato rilievo attribuito alla prima monografia “I giudici e l’analisi economica del diritto privato”, redatta con il prof. Pardolesi, risulta fondato il rilievo per cui non esiste alcuna norma che obblighi in senso assoluto ad una attestazione ex ante delle parti riconducibili in via esclusiva al candidato, né vi è alcuna disposizione che renda non valutabile una attestazione ex post. L’unica regola consistere nella circostanza per cui, nel presentare la domanda per l’abilitazione scientifica nazionale siano ben specificate le parti del lavoro cui ciascuno ha contribuito, cosa che, nella specie, è avvenuta secondo i canoni del D.P.R. 445/2000 in materia di attestazioni e certificazioni mendaci. Dunque, la Commissione avrebbe dovuto valutare la monografia e l’apporto avuto nella stessa da parte dell’istante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione di esprimere un nuovo giudizio sul candidato a mezzo di una commissione in nuova composizione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 25/10/2017