A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), la nuova formulazione dell 9art. 16, comma 3, lett. i) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è da intendersi nel senso che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 12510
Abilitazione scientifica nazionale-Composizione commissione giudicatrice-Mancata acquisizione parere pro veritate
N. 12510/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11108/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11108 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Ulgiati, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Barbara Bonelli, Commissione di Valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 03/A2, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ghigna non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di diniego dell’abilitazione nei confronti del Prof. [#OMISSIS#] Ulgiati per il settore concorsuale 03/A2, Modelli e Metodologie per le Scienze chimiche – Fascia I, Bando ex d.d. n. 1532 del 2016, comunicato con messaggio di posta elettronica del 3 agosto 2017;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dal ricorrente e, in particolare, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio, del d.d. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2385 del 31 ottobre 2016, di nomina della Commissione per l’ASN per il settore concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze chimiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avv. I. P. D'[#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico per le amministrazioni intimate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Professore Associato nel settore CHIM/12 “Chimica dell’Ambiente e dei Beni culturali”, in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con d.d. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 luglio 2016, n. 1532, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di Prima Fascia per il settore concorsuale 05/C1 “Ecologia”.
L’esito della procedura è stato sfavorevole all’istante, che quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddizione tra atti del procedimento;
2) Violazione dell’art. 16 della l. n. 240 del 2010. Violazione dell’art. 4 del d.m. n. 120 del 2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, sviamento di potere, contraddittorietà con gli atti del procedimento;
3) Violazione dell’art. 16, comma 3, lett. i), della l. n. 240 del 2010, anche in relazione all’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 95 del 2016. Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento;
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, lett. h), e 6, commi 7 e 8, della l. n. 240 del 2010. Illegittimità derivata dall’illegittimità dell’art. 9 del d.P.R. n. 95 del 2016 nonché del d.d. n. 2385 del 31 ottobre 2016, di nomina della Commissione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Commissione si sono costituiti in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l’infondatezza nel merito.
Il collegio, alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Meritano adesione, con valore assorbente sul resto, il secondo e terzo motivo con il quale si deduce che i componenti della Commissione risultavano appartenere soltanto al settore CHIM02 “chimica fisica” e non al settore CHIM12 “chimica dell’ambente e dei beni culturali”.
Ciò avrebbe influito negativamente sulla valutazione del ricorrente per la quale la Commissione non si sarebbe avvalsa del parere pro veritate di un esperto del settore.
Invero, l’art. 16, comma 3, lett. i) della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6, comma 9, del d.P.R. 222/2011, confermato dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede quindi che la Commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie risulta non contestato il fatto che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento dell’istante CHIM12 “chimica dell’ambente e dei beni culturali”, che rientra al macrosettore concorsuale classificato 03/A (Analitico, Chimico e Fisico), in siffatta situazione, pertanto, sarebbe stato opportuno che la Commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore.
Il ricorso al parere di un esperto esterno in tale settore (alternativo alla presenza di un docente) appare del tutto necessario atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessato attenevano prevalentemente al predetto settore.
L’assenza nella Commissione di un esperto di tale ambito disciplinare ha, quindi, influito in modo determinante sul giudizio dell’organo.
Ne consegue la fondatezza delle dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a) ed i) della L. n. 240/2010 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”): la norma citata, invero, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240 del 2010, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere per le ragioni sopra esposte, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia nel settore concorsuale “03/A2, Modelli e Metodologie per le Scienze chimiche” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, integrata da un esperto del settore di afferenza del ricorrente, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1000,00 (mille/00) oltre I.V.A., C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/12/2017