TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 12517

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità del ricorso

Data Documento: 2017-12-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per conseguimento bene della vita.

Contenuto sentenza

N. 12517/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03862/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3862 del 2014, proposto da:
Coriasco [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Borgo, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] in Roma, via Flaminia, 79, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione nazionale a professore universitario di seconda fascia
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. P. Borgo e l’Avvocato dello Stato V. Fico.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2014 il prof. [#OMISSIS#] Coriasco ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore concorsuale 01A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; i cinque componenti la Commissione di valutazione, all’unanimità, hanno espresso voto negativo circa l’abilitazione del ricorrente, considerando l’impatto della sua opera sulla comunità matematica “non soddisfacente” in relazione all’età accademica (che, secondo l’Organo di valutazione, daterebbe dal 1998).
3. – Dopo un non breve excursus normativo e di fatto (che giunge sino a pagina 38 dell’atto introduttivo, composto da 47 pagine –ma senza una rubricazione specifica dei motivi-, oltre le conclusioni racchiuse in altre 4 pagine), il ricorrente assume che (in sintesi) qualora la Commissione avesse calcolato correttamente la sua età accademica, minore di quella ritenuta dall’Organo di valutazione (14 anni invece che 19), egli avrebbe superato le mediane dei prescritti indicatori, ed avrebbe ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale.
4. –Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare scritti difensivi.
5. – Con ordinanza n. 282242014 è stata respinta l’istanza cautelare del ricorrente.
6. – In occasione della pubblica camera di consiglio del 13 dicembre 2017 il ricorso, riconosciuto suscettibile di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., è stato posto in decisione.
8. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto lo stesso ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato atto di avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nella tornata del 2016.
Nella stessa memoria il ricorrente chiede che sia delibata la sccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite e di un possibile futuro giudizio risarcitorio (peraltro mai incardinato).
Sotto questo profilo rileva il Collegio come il ricorso non palesasse profili di fondatezza, atteso che esso si basa sul ragionamento per cui il superamento delle mediane comporterebbe automaticamente l’ottenimento dell’abilitazione; assunto che la Sezione ha ripetutamente e costantemente smentito, vertendo il giudizio anche sul dato “qualitativo” basato sul livello scientifico delle opere e dei titoli.
9. – Le spese possono quindi essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 20/12/2017