Illegittimità del giudizio dell commissione, per non aver effettuato una valutazione coerente con i crtieri che la medesima si era autoimposta.
Illegittimità del giudizio dell commissione, per non aver effettuato una valutazione coerente con i crtieri che la medesima si era autoimposta.
N. 12518/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03178/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3178 del 2014, proposto da:
Pipiato [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Masiani, [#OMISSIS#] Zarbo e [#OMISSIS#] Mirate, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Masiani in Roma, piazza [#OMISSIS#], 5 Sc A Int 13, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 ilconsigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Palandri in sostituzione dell’Avv. S. Mirate e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 12 febbraio 2014 il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore concorsuale 08B3 – Tecnica delle costruzioni.
3. – Dei cinque componenti la commissione di valutazione, due hanno espresso voto positivo circa l’abilitazione del ricorrente, mentre tre di essi hanno votato in senso negativo; l’esito della procedura è stato determinato, essenzialmente, dalla rilevata insufficiente partecipazione o responsabilità scientifica a progetti di ricerca nazionali o internazionali, mentre erano state valutate positivamente l’apporto del candidato ai lavori in collaborazione, la qualità delle sue opere, il numero di pubblicazioni presentate, la sua attività di ricerca e quella didattica.
4. – Con tre motivi di ricorso il prof. [#OMISSIS#] denunzia l’illegittimità dell’operato della Commissione sotto il profilo della rilevanza assoluta conferita all’unico criterio, tra quelli enunciati, che ha suscitato voto negativo, ossia la direzione o partecipazione a progetti di ricerca (I motivo); della contraddittorietà e carenza della motivazione per le medesime ragioni, specie a fronte dell’avvenuto superamento dei tre prescritti indicatori (II motivo); della disparità di trattamento rispetto ad altri aspiranti all’abilitazione (III motivo).
5. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
6. – Con ordinanza n. 26032014 è stata accolta l’istanza cautelare, ma non risulta che il riesame del candidato, ivi ordinato, sia stato effettuato.
7. – In occasione della pubblica camera di consiglio del 13 dicembre 2017 il ricorso, riconosciuto suscettibile di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., è stato posto in decisione.
8. –Esso è fondato, e va accolto.
Come è trasversalmente espresso nei tre motivi di gravame, che possono quindi essere congiuntamente scrutinati, nel caso in esame è stata disattesa la regola di condotta, autoimposta dalla stessa Commissione (si veda il verbale n. 1 della riunione del 6 febbraio 2013 – documento n. 7 della produzione del ricorrente), per cui i Commissari avrebbero dovuto effettuare una articolata valutazione della qualità delle opere scientifiche dei candidati e dei loro titoli, i quali non si esaurivano nella sola direzione o partecipazione a gruppi di ricerca.
Anzi, come già evidenziato dal Collegio in sede cautelare, emerge in modo evidente che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione prevedevano che la formulazione del giudizio complessivo dovesse riferirsi, in via prioritaria, alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche rispetto a quella sui titoli.
E tuttavia solo quest’ultima –anzi: solo una parte minima di quest’ultima, riferita ad una sola categoria di titoli- ha pregiudicato la posizione del ricorrente, che, per il resto, si presentava connotata da giudizi positivi: d’altronde, il giudizio di non abilitazione è stato assunto solo a maggioranza di tre quinti, e non all’unanimità.
9. – Ne segue l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del giudizio di non abilitazione impugnato.
Il MIUR dovrà sottoporre il ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
10. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/12/2017