TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 2601

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Obbligo di motivazione giudizio di merito

Data Documento: 2017-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di abilitazione scientifica nazionale, ricorre la violazione dell’art. 4, comma 4, del decreto di indizione della procedura (di cui al d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222) – che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati – ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi. E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso). Ma è, altresì, necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex d.m. 7 giugno 2012, n. 76, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale.

Contenuto sentenza

N. 02601/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13880/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13880 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rubini, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliana Volpi e [#OMISSIS#] Gaiba, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, 11; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Morisco non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] Della Valle non costituita in giudizio; 
[#OMISSIS#] Amati non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
– del provvedimento della Commissione esaminatrice, per il settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, nominata con D.D. 27 dicembre 2012 n.816, di diniego dell’abilitazione del ricorrente, contenente la valutazione (giudizio collegiale e giudizi individuali) con la quale è stata negata l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 06/N1 alle funzioni di professore universitario per la seconda fascia al candidato [#OMISSIS#] Rubini, provvedimento pubblicato per 120 giorni a partire dal 9 giugno 2014 nel sito del MIUR, con ultimo giorno di pubblicazione il 7 ottobre 2014, come da Bando Decreto Direttoriale MIUR 20.7.2012 n.222;
– nonché di tutti gli atti a questi connessi, presupposti o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. E. Volpi per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato F. Di [#OMISSIS#], entrambi nella chiamata preliminare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. Rubini, ricercatore MED/03 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, ha proposto domanda per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, nell’ambito della relativa procedura indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012.
L’esito della procedura è stato sfavorevole all’interessato che ha impugnati gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) inesistenza e/o nullità radicale del giudizio collegiale e dei singoli giudizi individuali per assenza dei requisiti formali essenziali prescritti dagli artt. 3 e 5 del d.m. min. istr. 07.06.2012 n.76 e dal verbale della commissione giudicatrice nella prima riunione del 17 giugno 2013.
Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 8 del d.p.r. 01.09.2011 n.222.
La commissione non avrebbe esaminato in modo analitico le pubblicazioni e i titoli del ricorrente secondo le modalità indicate nella ‘scheda descrittiva’ del curriculum di ciascun candidato, predisposta dal medesimo organo collegiale;
I commissari avrebbero espresso giudizi identici, il che dimostrerebbe l’assenza di una valutazione autonoma, che dovrebbe condurre alla loro nullità;
2) violazione di legge per erronea applicazione dell’art.3 l. 241/1990, nonché del combinato disposto dell’art.4 del d.p.r. 01.09.2011 n.222 e del d.m. Miur 12.06.2012 n.159- allegato b) in parte qua e dell’art.1 del d.m. Miur 24.10.2000 n. 249-allegato b in parte qua, nonché per violazione ed erronea applicazione dei criteri e parametri di cui agli artt. 5-6-7 del d.m. Min. Istr. 7.6.2012, n.76 e dei parametri fissati dalla commissione giudicatrice nella prima riunione-verbale Roma Università Sapienza 17 giugno 2013. Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca del provvedimento e della motivazione e per travisamento dei fatti.
Il settore concorsuale 06/N1 (professioni sanitarie e tecnologie mediche applicate), in base alla determinazione dei settori concorsuali fatta dall’allegato b) del D.M. MIUR 12.06.2012 n. 159 comprenderebbe le pubblicazioni del ricorrente.
Le descrizioni del settore MED/46 e del settore concorsuale 06/N1, svolte dal stesso Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, confrontate alle descrizioni operate dalla Commissione delle pubblicazioni del candidato, impedirebbero di comprendere le ragioni per cui si è giunto ad un giudizio conclusivo di non congruenza con il settore concorsuale.
Parte delle pubblicazioni presentate come ‘best14’ riguarderebbero la preparazione e l’impiego traslazionale in ambito oncologico di anticorpi policlonali anti-pIGF1R sviluppati in piena autonomia dal candidato. Nello specifico, le pubblicazioni n. 2, 28, 34 (sviluppo ed applicazioni traslazionali dei risultati ottenuti con la ricerca descritta nella pubblicazione n. 58) tratterebbero applicazioni tecnologiche e biotecnologiche traslabili all’attività clinica in oncologia di anticorpi policlonali anti-pIGF1R.
Altre pubblicazioni riguarderebbero ricerche con applicazione di tecnologie biomediche in campo di epidemiologia genomica, con ricadute traslazionali in sede di sviluppo di strategie preventive, test predittivi o diagnostici in ambito reumatologico (Artrite Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistemico).
Altre ancora si riferirebbero a innovative metodologie valutative epidemiologiche e molecolari in ambito di malformazioni con-genite (Displasia dell’anca, Schisi Orofacciali), con rilevanza traslazionale per lo sviluppo di strumenti diagnostici e predittivi applicabili in sedi cliniche.
La commissione e i singoli commissari hanno qualificato erroneamente l’attività del candidato come ‘ricerca Med/03’, ‘tipica di patologia genetica-genetica umana’, influenzati dal settore scientifico disciplinare per il candidato ha superato il concorso per ricercatore.
Le 80 pubblicazioni presentate dal candidato e allegate alla domanda si inquadrerebbero nel SC 06/N1 e non nella sola categoria “patologia genetica-genetica umana-Med/03” (cene definita dai Commissari l’attività del Dott. Rubini), che invece si riferisce elettivamente a condizioni ereditarie (monogeniche o cromosomiche) e a genetica delle popolazioni umane.
In particolare, tutte le 14 pubblicazioni presentate come “best 14” dal candidato si riferiscono a condizioni multifattoriali (Oncologiche, Reumatologiche o Malformative), per le quali lo studio comprendeva la messa a punto di tecnologie biomediche (anatomoistopatologiche, di medicina molecolare e di genetica applicata), nonché di attività produttive in ambito oncologico (anticorpi policlonali) con [#OMISSIS#] traslazionale inquadrabili nel contesto della declaratoria del SSD MED/46 e quindi riferibili al SC 06/N1.
Inoltre, molte delle 14 pubblicazioni presentate come “best 14” dal candidato riguarderebbero l’ampio sviluppo e applicazione di “metodiche valutative epidemiologiche”, quali l’identificazione di marcatori utilizzabili in test predittivi o diagnostici, congrui con il SSD MED/46, come da definizione della stessa Commissione operata nel Verbale di Prima Riunione.
La Commissione non avrebbe, erroneamente, attribuito piena congruità alle 14 pubblicazioni selezionate dal candidato, e non ha altresì rilevato, la presenza nel curriculum complessivo allegato dal candidato RUBINI di pubblicazioni a carattere traslazionale o di innovazione biotecnologica, nell’ambito oncologico (pubblicazioni n. 27-29-36-37-50-58-59-61-62-63-64-67-68-69).
La ricerca scientifica del candidato sarebbe caratterizzata da forte innovatività e sarebbe prevalentemente indirizzata alla medicina traslazionale, con sviluppo e applicazione di biotecnologiche traslabili all’attività clinica e sviluppo di metodologie valutative epidemiologiche, appare pienamente congrua con il settore concorsuale.
La Commissione avrebbe omesso di considerare i risultati scientifici significativi presentati dal candidato e la rilevanza internazionale dei suoi lavori in quanto le 14 pubblicazioni presentate e gli 80 ‘articoli in rivista’ presenti nel c.v. complessivo del candidato sarebbero stati pubblicati su riviste internazionali di alto livello, con referaggio Peer-to-Peer, Impact Factor, e tutte prestiti su banche dati biomediche internazionali (PubMàd, JCR, e SCOPUS).
La qualità complessiva delle pubblicazioni del candidato sarebbe elevata, come del resto viene evidenziato dal valore del secondo parametro (Citazioni normalizzate = 96.26), che supera la soglia stabilita (19.84).
Inoltre, le pubblicazioni del candidato sarebbero prevalentemente frutto di collaborazioni internazionali non evidenziate dalla Commissione, che avrebbe rilevato erroneamente la mancanza di finanziamenti di ricerca d’interesse nazionale.
Il candidato vanterebbe la titolarità (come PI – principal investigator) di un finanziamento di ricerca d’interesse nazionale (AIRC), e sarebbe Direttore di unità operative di due progetti di ricerca nazionale (CNR e PF Min. Salute), oltre ad essere Assistant Contractor e Co-Applicant” di altri due progetti di ricerca europei (rispettivamente EUROCRAN e EUROCLEFTNET), come risulterebbe dalla domanda, ove detti finanziamenti sono elencati alla voce “partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
Il candidato, per 13 anni, sarebbe stato docente nel SSD MED/46 di molti corsi pratici di Tirocinio e, per 14 anni, avrebbe coordinato gli insegnamenti pratici e di tirocinio nel SSD MED/46 del Diploma Universitario per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e Coordinatore delle attività formative professionalizzanti/Direttore delle attività didattiche nel SSD MED/46 del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, presso l’Università di Ferrara, in congruenza con il settore 06/N1;
3) eccesso di potere per non corretta applicazione dei criteri ex art. 5, co.1, d.m. 76/12, c.d. ‘ulteriori criteri di valutazione’, nonché degli ‘ulteriori elementi di ponderazione’ degli ‘altri titoli’ stabiliti dalla commissione con il verbale prima riunione per la valutazione dei titoli del candidato. Travisamento dei fatti sotto altri profili. Genericità e contraddittorietà.
La Commissione ed i singoli Commissari avrebbero omesso l’esame degli ulteriori criteri di valutazione previsti dal DM in materia posseduti dal candidato Rubini, non considerando il coordinamento di molteplici progetti di ricerca;
4) violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione (art.97 Cost. e art.1, l. 7/8/1990 n.241) ed eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca ed intrinseca del provvedimento e della motivazione.
Sussisterebbe disparità di trattamento con altri candidati giudicati come idonei, nonostante l’esistenza di obiettive carenze pur enunciate.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 6544/2014 del 2.11.2014 è stata respinta accolta l’istanza cautelare della ricorrente.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato memoria con la quale, dopo aver ribadito le censure introdotte, insiste per l’accoglimento della impugnazione.
In occasione della pubblica udienza dell’8 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Un più approfondito esame degli atti e delle deduzioni contenute nel ricorso, le ulteriori osservazioni proposte in sede di memoria da parte del ricorrente e gli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo maturati nell’ambito della Sezione, inducono il Collegio a rivedere l’orientamento espresso in sede di sommaria cognizione nella fase cautelare del giudizio
Invero si ritiene che i profili di censura (espressi nei primi tre motivi) con cui il ricorrente denuncia il difetto di analiticità nella motivazione dei negativi giudizi riportati siano fondati, e vadano accolti, con valore assorbente sul resto per il carattere preliminare della valutazione della congruità delle opere al singolo settore concorsuale.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che ricorre la violazione dell’art. 4, comma 4, del decreto di indizione della procedura (di cui al d.P.R. n. 222/2011) – che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati – ove i giudizi si limitino a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi (ex multis, sentenza di questa Sezione n. 11430/2014).
E’ infatti vero che tale prescritta analiticità deve tenere conto dell’elevato numero di candidati partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi (attesa la prescrizione di produrre le pubblicazioni rilevanti per esteso).
Ma è, altresì, necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.
Occorre, quindi, che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (cfr. sentenza di questa Sezione n. 11500/2014).
Tanto più ciò deve accadere nel caso in cui, come in quello di specie, vi sia stato il superamento delle mediane, in quanto seppur è vero che, secondo gli indirizzi già espressi da questa Sezione in precedenti pronunce (vedi ad esempio la sentenza di questa Sezione n. 10559 del 2014) “le Commissioni… oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur” e che, “di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)”, è altrettanto vero che, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale” (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 482/2015).
Tali principi sono stati disattesi nel caso di specie.
Nell’avversato giudizio della Commissione, infatti, non è dato ravvisare alcuna motivazione sulla affermata non corrispondenza delle opere del ricorrente al criterio che ha priorità logica su tutti gli altri, ossia quello della congruenza delle opere con il settore scientifico oggetto della procedura di abilitazione.
Tale priorità logica è legata all’intuibile ragione per cui una data opera presentata alla valutazione dei Commissari potrebbe rivestire, in astratto, il massimo valore scientifico, ma non essere presa in considerazione ai fini dell’abilitazione in un dato settore perché eccentrica rispetto alle discipline in quest’ultimo ricomprese.
Su tale preliminare punto i cinque giudizi individuali riportati dall’opera della ricorrente si riducono alla lapidaria affermazione: “Non congruente con SC 06-N1”, senza esplicare le ragioni di tale asserita incongruenza.
La insufficienza della motivazione risalta vieppiù in relazione al campo di studi del ricorrente, il quale si è dedicato alla ricerca nei settori della oncologia e altre patologie con rilevanza traslazionale come risulta dalle pubblicazioni allegate alla domanda; e nel corso della prima riunione la Commissione esaminatrice aveva stabilito che, ai fini della congruenza, le pubblicazioni da valutare dovessero riguardare proprio l’ “innovazione nella organizzazione – gestione – valutazione delle professioni sanitarie e delle attività sanitarie (organizzazione e prevenzione) oppure aspetti tecnologici o biotecnologici delle attività di interesse clinico (medicina traslazionale)…”.
Per tale ragione non può in alcun modo essere ritenuto sufficiente il mero accenno del giudizio collegiale al fatto che l’attività di ricerca del ricorrente aveva riguardato il settore “MED/03 non congrua con il settore SC 06/N1”.
E’ infatti evidente che, proprio per il carattere “trasversale” del settore 06/N1, la motivazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui i lavori del ricorrente non potessero essere ascritti al campo della “Scienze tecniche delle professioni sanitarie diagnostiche”, ambito che è compreso nel settore scientifico in esame 06/N1, come si evince dal D.M. 12 giugno 2012, n. 159 che ha ad oggetto la “rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011”.
Pertanto il giudizio finale di incongruenza con il settore scientifico disciplinare 06/N1 risulta del tutto immotivato e contraddittorio, specie con riguardo al settore della “medicina traslazionale” che concerne “gli aspetti tecnologici e biotecnologici delle attività di interesse” (cfr. verbale della prima riunione della commissione del 17.6.2013), tanto più attesa la assoluta cripticità dei giudizi individuali espressi dai Commissari, che, nelle poche righe del loro giudizio, non danno modo di comprendere per quale ragione le opere ed i titoli del ricorrente non attengano al settore 06-N1.
Né, peraltro, il giudizio collegiale contiene indicazioni utili ad integrare il giudizio di non coerenza dei singoli commissari.
In conclusione, il ricorso è fondato sotto il preliminare aspetto sopra ricordato, e va accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non abilitazione impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali dovute per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/02/2017